In economia, mercato organizzato e periodico (propriamente b. di commercio), dove intermediari specializzati trattano contratti d’acquisto e vendita per determinati tipi di merci, servizi o strumenti finanziari, sotto l’osservanza di speciali norme. Il tipo di beni o di servizi che è oggetto della contrattazione caratterizza, anche nominalmente, la b., sicché si distingue tra b. merci, b. valori, b. assicurazioni, b. noli.
Il termine deriva probabilmente da una piazza di Bruges, nella quale sorgeva il palazzo abitato fin dal 14° sec. dalla famiglia di mercanti veneti Della Borsa (Van der Burse). Nel 16° sec. si costituirono b. ad Anversa e Amsterdam e, in Francia, a Lione; a Londra, su iniziativa di T. Gresham (1519?-1579) fu aperto il Royal Exchange. La costituzione della Bourse de Paris avvenne, con decreto del re, nel 1724. Dalla fine del 17° sec. a Londra contrattazioni con quotazioni di azioni e titoli del debito pubblico avvenivano nei caffè di alcune vie (Change Alley e Lombard Street), dove gli agenti si riunivano per concludere i contratti. La b. valori di Londra (London Stock Exchange) fu aperta nel 1801. A partire dall’inizio del 19° sec., le b. ebbero sede stabile e riconosciuta in edifici (detti pure b.) con sale dove si svolgevano le contrattazioni. Le riunioni ufficiali per le contrattazioni avvenivano in giorni e ore stabiliti con il calendario di borsa.
La facoltà di negoziazione nelle b. è limitata a determinate categorie di operatori (gli operatori di b.), che possono essere i commercianti dei rami d’affari trattati, ovvero intermediari od operatori in proprio ammessi alle contrattazioni secondo l’ordinamento di ciascuna borsa. Per partecipare alle negoziazioni, occorre l’iscrizione alla b., che nelle diverse esperienze è stata subordinata a condizioni dettate dalla consuetudine, dai regolamenti interni o da disposizioni di legge (cauzione, titolo di studio, concorso o esame di idoneità).
La b. merci è il luogo o mercato, organizzato in forma privatistica o pubblicistica, in cui commercianti e intermediari contrattano la compravendita di merci, prodotti e servizi del più vario genere, diversi da quelli negoziati nelle b. valori.
In origine le b. avevano la funzione di luoghi di smistamento per le partite di prodotti agricoli, metalli o altre materie prime sulle quali avvenivano le contrattazioni. Svolgevano un importante ruolo per l’accertamento e la certificazione della qualità delle merci trattate e la trasmissione delle informazioni sui prezzi. Le contrattazioni si svolgevano tramite commissionari o mediatori, oppure agli incanti (negoziazioni alle grida). Le b. merci contemporanee sono ancora molto importanti per le indicazioni di prezzo, meno per il volume delle transazioni. Si caratterizzano per l’assenza delle merci; vi si trattano, infatti, unicamente titoli rappresentativi di merci con ordini per contratti d’acquisto e vendita a pronti o a termine (con varia specificazione e clausole), per lo più inviati e gestiti per via telematica.
Le principali b. merci internazionali sono a New York, Londra, Chicago, Calcutta, Sydney.
Nelle b. merci si possono stipulare contratti su merce disponibile (o effettiva), per contanti e consegna sia immediata sia differita (mercato del disponibile o dell’effettivo), oppure su merce non disponibile, cioè futura (mercato a termine o dei futuri); la seconda modalità di contrattazione è quella dominante nelle b. merci contemporanee. Nel mercato a termine l’operatore può, per limitare il rischio, compiere operazioni inverse a quelle compiute a pronti per la stessa merce e quantità. Le b. merci che si dedicano esclusivamente alle contrattazioni a termine sono dette mercati a termine sulle merci. Il mercato a termine sulle merci consente di trasferire parte dei rischi di variazione dei prezzi nel tempo su intermediari specializzati idonei, per la conoscenza del mercato, all’assunzione di tali rischi e svolge un’importante funzione di copertura o assicurazione a favore di commercianti e industriali che operano sulle merci. Su tali mercati la specializzazione, la limitazione qualitativa delle merci trattate e la regolamentazione dei contratti sono marcate e la liquidazione delle operazioni a termine tende a rendere celere l’esecuzione dei contratti, facilitando le compensazioni tra i vari successivi operatori.
In Italia, la b. merci è istituita con d.p.r., su proposta della Camera di commercio che ne cura l’amministrazione e ne predispone i regolamenti speciali, la cui approvazione è demandata al ministero dello Sviluppo economico, che vigila inoltre sull’operato della borsa. Le contrattazioni della b. merci si tengono nei giorni indicati in un calendario ufficiale, e vi può prendere parte qualsiasi operatore munito di tessera d’ingresso e dotato di capacità di obbligarsi. Alcune operazioni sono riservate esclusivamente ai mediatori iscritti nel ruolo speciale di ciascuna b.: per es., la vendita all’incanto di merci e derrate in sede di esecuzione coattiva di contratti inadempiuti. Nelle b. merci italiane, diversamente da quelle straniere, non si tiene normalmente un mercato a termine. Un caso particolare è costituito dalla b. merci di Milano, le cui funzioni sono assolte da anni dall’Associazione granaria della città. Ogni b. merci è dotata di due organi: la Deputazione e il Comitato di borsa. Alla prima sono attribuiti numerosi poteri, tra cui quello disciplinare; al secondo sono assegnate funzioni più prettamente tecniche. La tipicità e la particolare natura merceologica dell’oggetto delle contrattazioni rende poco gradito alle b. merci – in caso di contestazione o di contenzioso – il ricorso al giudice ordinario. Pertanto, tutti i regolamenti subordinano il rilascio della tessera di ingresso alla dichiarazione dell’operatore di assoggettarsi alle disposizioni regolamentari e a quelle relative alla composizione amichevole e/o arbitrale (➔ arbitrato). Il mancato rispetto di tali accordi comporta l’esclusione dalla Borsa.
L’esigenza di procedere alla modernizzazione del settore agricolo ha imposto l’adeguamento delle b. merci italiane alle mutate condizioni di mercato e alle nuove tecnologie informatiche e telematiche. Nel 2002, pertanto, si è dato inizio in via sperimentale alla B. merci telematica italiana (BMTI). Si tratta di un mercato regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, di provenienza nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, entrato a pieno regime nel 2006 e gestito dalla BMTI S.c.p.a., società consortile senza scopo di lucro costituita da Unioncamere, Infocamere, Unione Regionale Puglia e da un rilevante numero di Camere di Commercio, cui è riservata la partecipazione maggioritaria. Tale società provvede a fornire le infrastrutture e i servizi telematici funzionali allo svolgimento, a livello nazionale, delle negoziazioni mediante accesso degli operatori da postazioni remote (cosiddetta piattaforma telematica), a determinare in tempo reale i prezzi e a pubblicizzare le relative informazioni. L’organizzazione e il funzionamento della BMTI sono disciplinate da un regolamento generale, adottato con decreto ministeriale, nel quale sono anche definite le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni, nonché gli operatori accreditati, con specifica indicazione delle possibili categorie di appartenenza. Questi ultimi possono accedere alle contrattazioni solo per il tramite dei soggetti abilitati all’intermediazione telematica, cui è riservata l’attività di raccolta e gestione degli ordini mediante ricezione di proposte di acquisto e di vendita e loro immissione nella piattaforma telematica. La vigilanza sul funzionamento generale della BMTI è attribuita alla Deputazione nazionale, che esercita anche funzioni di indirizzo generale nonché poteri disciplinari nei confronti della società di gestione e dei soggetti abilitati all’intermediazione.
La b. valori (o b. finanziaria) è il mercato regolamentato in cui si negoziano strumenti finanziari rappresentativi di debiti (obbligazioni) o di quote di capitale (azioni) e strumenti finanziari derivati (➔ derivati), quali futures, opzioni, covered warrants. Ha particolare rilevanza, sia per il volume delle contrattazioni, sia per la loro specifica funzione economica, consistente nel canalizzare il risparmio delle famiglie e degli investitori istituzionali verso le imprese, che collocano in b. quote del loro capitale o prestiti per finanziare gli investimenti. I prezzi delle azioni riflettono le previsioni degli investitori sui profitti delle imprese quotate e sono un rilevante indicatore per orientare i flussi di risparmio verso gli investimenti con migliori prospettive di rendimento. La b. valori assicura all’investimento in titoli un’elevata liquidità, perché il volume e la regolarità delle transazioni consentono di rivendere immediatamente sul mercato i titoli che non si desidera mantenere in portafoglio. Poiché, tuttavia, le quotazioni variano di continuo, il valore di realizzo comporta il rischio di perdita in conto capitale, (o, in condizioni favorevoli, la possibilità di guadagni speculativi). Dipendendo la valutazione di mercato di un’azione dalle aspettative sui profitti futuri della società emittente, la qualità delle informazioni societarie è essenziale per il buon funzionamento del mercato di b. e per la tutela degli investitori. La normale attività di b., che sconta rialzi e ribassi futuri dei prezzi, attenua le brusche fluttuazioni dei corsi e può esplicare un’utile funzione moderatrice. Negli episodi ricorrenti delle bolle speculative (➔ bolla), il rialzo delle quotazioni è alimentato da aspettative di ulteriori aumenti dei corsi, che non corrispondono più alla valutazione realistica dei rendimenti futuri. È possibile, allora, l’eccessivo rialzo del prezzo dei titoli e il conseguente collasso dei corsi, che può sfociare in panico. L’uno e l’altro fenomeno possono anche essere il risultato della diffusione di voci tendenziose (➔ aggiotaggio). La vigilanza che sul mercato di b. svolge l’autorità di controllo (con funzioni e natura diversa nei diversi paesi) è volta a promuovere la trasparenza e simmetria dell’informazione, a tutela dei risparmiatori.
I titoli trattati nella b. valori (possono essere titoli del debito pubblico, in Italia esiste una rete telematica dedicata (➔ buono); obbligazioni emesse da enti pubblici o società private; azioni rappresentative del capitale di società ammesse alla quotazione in b., per la quale sono richiesti specifici requisiti. Le società che collocano sul mercato di b. i loro titoli, in conformità con le condizioni d’accesso alle emissioni e alla quotazione, sono definite società emittenti. Gli intermediari finanziari possono operare sul mercato di b. come mediatori degli ordini (brokers) o anche come operatori in proprio (dealers); possono assistere le imprese emittenti ovvero i risparmiatori che investono nella gestione delle loro attività; possono assumere la funzione di investitori istituzionali o collocare proprie azioni e obbligazioni sul mercato. Nelle b. valori dei più importanti centri finanziari internazionali si trattano e si quotano anche titoli esteri ammessi alla quotazione.
Le sedute di b. non avvengono più ‘alle grida’, in un luogo fisico dove gli agenti di b. s’incontrano per proporre gli ordini e fissare i prezzi in sede d’asta. Gli attuali mercati di b. sono sistemi integrati di reti telematiche dedicate, cui gli intermediari specializzati o anche i singoli investitori accedono con ordini d’acquisto o vendita on-line, in tempo reale. I flussi di domanda e offerta determinano l’andamento dei prezzi dei singoli titoli. Le contrattazioni avvengono per lo più secondo il sistema dell’asta continua, che permette agli operatori interessati di seguire in tempo reale prezzi ed entità delle transazioni realizzate sul mercato. Sono definite complesse tipologie di ordini e le modalità dei contratti; le procedure per la fissazione del prezzo, la chiusura delle transazioni, la liquidazione o la revoca dei contratti sono regolate da norme fissate da ciascuna borsa. Gli algoritmi di funzionamento delle reti rendono operative le procedure ammesse e danno esecuzione agli ordini. Specifici circuiti telematici sono aperti nelle b. valori per le contrattazioni che si svolgono after hours, dopo la chiusura dell’attività diurna.
In Italia, fino alla prima metà degli anni 1970, la creazione e il funzionamento di un mercato di b. valori (nazionale o locale) erano rimessi alla pubblica autorità. In seguito all’entrata in vigore della l. 216/1974, tutte le funzioni organizzative delle b. sono state trasferite alla CONSOB (➔), le cui competenze hanno subito un considerevole ampliamento con la l. 1/1991. L’assetto della b. valori italiana è entrato in crisi sotto la spinta concorrenziale prodotta dall’integrazione internazionale dei mercati, che ha portato all’emanazione delle direttive comunitarie 6/1993/CEE e 22/1993/CEE, recepite dal d. legisl. 415/1996 (cosiddetto decreto Eurosim). Tale normativa, le cui disposizioni sono state in seguito confermate dal d. legisl. 58/1998, ha decretato il definitivo superamento dell’impostazione pubblicistica del mercato di b., a favore di un modello di mercato-impresa la cui organizzazione e gestione sono state rimesse all’iniziativa di società per azioni private, anche senza scopo di lucro, denominate Società di gestione del mercato (SGM).
Previa autorizzazione della CONSOB, le SGM possono esercitare una serie di attività, nelle quali si compendia l’istituzione, la gestione e la regolamentazione del mercato. A tale scopo, viene a esse riconosciuto un potere di autoregolamentazione finalizzato a predisporre le regole di organizzazione e funzionamento del mercato secondo criteri di competitività, economicità ed efficienza. Queste regole trovano formale consacrazione in un ‘regolamento’ deliberato dall’assemblea ordinaria della SGM e sottoposto ad approvazione della CONSOB, che ne verifica la rispondenza alle finalità di legge. Ottenuta dalla CONSOB l’autorizzazione all’esercizio del mercato, la SGM provvede alla predisposizione delle strutture e alla fornitura di servizi, all’ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, alla gestione e diffusione delle informazioni e dei documenti rilevanti per il pubblico e, in generale, all’adozione di tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. L’attività di organizzazione e gestione svolta dalla SGM è espressamente qualificata come attività di impresa, con conseguente sottoposizione a un regime di concorrenza competitiva che orienta il mercato verso un assetto pluralistico. Ne consegue che diverse SGM possono costituire più mercati regolamentati destinati alla negoziazione dei medesimi titoli (dual listing), ovvero che un’unica SGM può istituire e gestire più mercati tipologicamente distinti. La vigilanza sui mercati regolamentati spetta alla CONSOB e riguarda sia la SGM sia il mercato. In entrambi i casi la Commissione vi provvede mediante l’esercizio di poteri di tipo informativo (richiesta di notizie e documenti), ispettivo (attuazione di ispezioni presso la sede della SGM) e sostitutivo (adozione di provvedimenti in sostituzione della SGM).
Il superamento del modello pubblicistico si è realizzato attraverso la costituzione della B. Italiana S.p.A., che gestisce una pluralità di mercati regolamentati. La b., che ne rappresenta la componente più nota, ha assunto la nuova denominazione di Mercato telematico azionario (MTA).
In Europa, l’emanazione della dir. 22/1993 CEE ha determinato un significativo mutamento delle b. valori, segnando il definitivo abbandono di schemi organizzativi e modelli di funzionamento improntati a logiche pubblicistiche. La tendenza alla privatizzazione si inserisce nell’ambito di un più ampio processo di internazionalizzazione dei mercati, favorito dalla rimozione degli ostacoli alla prestazione in forma transfrontaliera dei servizi finanziari e dall’applicazione della tecnologia telematica alle relative transazioni. Ciò ha portato all’attuazione di una serie di progetti di integrazione tra b. valori, finalizzati alla creazione di strutture in grado di collegare tra loro diverse piazze finanziarie, onde consentire la realizzazione di economie di scala. Così, nel 2000 le b. valori di Parigi, Bruxelles e Amsterdam hanno dato vita al circuito Euronext di cui fanno parte anche la b. valori di Lisbona e il LIFFE (London International Financial Futures and options Exchange), mentre l’aggregazione tra le b. valori di Stoccolma, Copenhagen, Helsinki e Reykyavik ha portato alla realizzazione del progetto Omhex. Il London Stock Exchange, la più importante piazza finanziaria europea, dopo essere stato oggetto di innumerevoli tentativi di scalata da parte della Deutsche Börse AG e di altri operatori internazionali, nel 2007 ha siglato un accordo di integrazione con la B. Italiana Spa.
Negli Stati Uniti operano attualmente il New York Stock Exchange (NYSE), la più importante b. valori a livello mondiale, e il National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), mercato computerizzato che ha lo scopo di facilitare gli scambi al di fuori delle b. valori ufficiali. A essi si affiancano altri sistemi di scambio, le cosiddette piattaforme elettroniche di trading (ATS), istituite da operatori autogestiti.
In passato, ogni b. pubblicava i listini (di solito quotidiani come le sedute di b.) con i prezzi medi (massimi, minimi) risultanti dalle negoziazioni ufficiali. Nelle b. telematiche contemporanee i corsi dei titoli sono visibili in via continuativa nella rete. Per ogni titolo quotato, la società di gestione comunica alla chiusura dell’orario di b. il prezzo di riferimento (prezzo medio ponderato dell’ultimo 10 % scambiato) e il prezzo ufficiale (prezzo medio ponderato di tutti i contratti conclusi). Le società di gestione elaborano statistiche dei corsi e agevolano l’accesso alle informazioni utili sulle società quotate, per favorire la trasparenza del mercato. Particolarmente importanti sono le informazioni offerte dagli indici di b., che rilevano l’andamento nel tempo del valore di diversi panieri di titoli, considerati rappresentativi per un settore produttivo o perché colgono l’andamento generale del mercato al rialzo o al ribasso. Tra gli indici più noti, per i titoli quotati alla b. di New York, vi sono il Dow Jones, lo Standard & Poor e il Moody.
I contratti di b. sono i contratti finalizzati alla vendita di strumenti finanziari. La loro conclusione può avvenire esclusivamente tramite gli intermediari abilitati a operare nei mercati regolamentati e nel rispetto delle regole previste per gli stessi. Le tipologie dei contratti di b. sono elencate nel regolamento predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A., che ne indica, altresì, le regole di perfezionamento (negoziazione) e di esecuzione (liquidazione). Quanto alle prime, l’attuale disciplina prevede due sistemi di negoziazione: l’asta e la negoziazione continua. L’asta caratterizza le fasi di apertura e chiusura del mercato ed è finalizzata alla fissazione del cosiddetto prezzo teorico (di apertura o chiusura) che, in seguito a validazione, costituisce il prezzo d’asta al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari trattati. La negoziazione continua, invece, contraddistingue la contrattazione destinata a svolgersi tra le predette fasi e comporta l’evidenziazione, in un’apposita pagina telematica (book di negoziazione), delle migliori proposte di acquisto e di vendita immesse dagli operatori. Il contratto risulta concluso per effetto dell’automatico abbinamento in forma anonima, da parte del sistema, delle proposte di segno contrario i cui prezzi risultano compatibili e per le quantità di strumenti finanziari corrispondenti. Gli operatori possono specificare le condizioni di prezzo, quantità e durata delle rispettive proposte, precisandone i limiti minimi e massimi. L’esecuzione dei contratti di b. può avvenire esclusivamente con il sistema di liquidazione a contante, sicché lo scambio del denaro e dei titoli deve realizzarsi nei tre giorni di borsa successivi alla stipula dei contratti stessi. In caso di insolvenza degli operatori, il buon fine dei contratti aventi per oggetto la compravendita di azioni, obbligazioni convertibili, warrant, quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) stipulati in borsa, viene garantito dalla Cassa di compensazione e garanzia.
La b. assicurazioni tratta i contratti d’assicurazione; a Londra, organizzata dalla Corporazione dei Lloyd’s, tratta in particolare le assicurazioni marittime. La b. noli è dedicata alle contrattazioni dei noleggi di navi da carico (noli marittimi) o di aerei per trasporto di merci (noli aerei). La principale b. di noli marittimi è il Baltic mercantile and shipping exchange di Londra, altre ve ne sono a New York e ad Amburgo. In Italia non esistono b. noli e questo tipo di contrattazione è svolto dalle b. merci dei più importanti centri marittimi.