T. amministrativa Principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio del buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. L’art. 1 della l. 241/1990 (come modificato dall’art. 1 della l. 15/2005) individua la t. tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc. La t. delinea la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L’azione amministrativa deve quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge. La t. amministrativa trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la comunicazione dell’avvio e la partecipazione al procedimento, la motivazione del provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale (Corte cost., sent. 104/2006; art. 1, co. 1, 3, 22, l. 241/1990). T. delle condizioni dei contratti bancari e finanziari Imposta alle banche e agli intermediari finanziari al fine di garantire agli investitori di addivenire ad una scelta informata in ordine alla stipulazione dei contratti, interessa: la fase pre-negoziale, attraverso la pubblicizzazione dei tassi di interesse, dei prezzi, delle spese per le comunicazioni alla clientela e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti; la fase negoziale, attraverso la specificazione che il contratto deve essere redatto per iscritto e che eventuali modifiche del tasso d’interesse, di ogni altro prezzo o condizione contrattuale in senso sfavorevole al cliente devono essere espressamente indicate nel contratto, con clausola approvata dal cliente; la fase post-negoziale, attraverso l’obbligo in capo al professionista di comunicare al cliente qualsiasi proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e, almeno una volta all’anno, di fornire per iscritto al cliente una comunicazione chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto. Trovano applicazione in materia le disposizioni del testo unico bancario (d. legisl. 385/1993), del testo unico dell’intermediazione finanziaria (d. legisl. 58/1998), del codice del consumo (d. legisl. 205/2006, soprattutto per ciò che riguarda l’apposizione di clausole vessatorie al contratto e i contratti riguardanti servizi finanziari stipulati a distanza) e gli art. 1341-1342 del c.c. T. delle società Regime di tassazione in base al quale i redditi e le perdite conseguiti da una società vengono imputati, indipendentemente dalla percezione, direttamente ai soci; questi ultimi ne rispondono verso l’erario in prima persona. Rappresenta uno dei metodi per evitare la doppia imposizione dei redditi prodotti in forma collettiva. Secondo la disposizione contenuta nell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (t.u.i.r.), costituisce il regime naturale di imposizione per le società di persone e gli enti assimilati residenti nel territorio dello Stato. I redditi imputati per t. non costituiscono un’autonoma categoria reddituale: per le società in nome collettivo e in accomandita semplice trova applicazione la presunzione di commercialità (art. 6, co. 3, t.u.i.r.), per cui i redditi imputati ai soci mantengono la propria natura di reddito d’impresa. Con il d. legisl. 344/2003 è stata introdotta la possibilità anche per le società di capitali di optare per il regime di t. fiscale al ricorrere di determinati requisiti di partecipazione (art. 115-116 t.u.i.r.; d.m. 23 aprile 2004). Per le società di capitali, quindi, la t. rappresenta una modalità di imposizione alternativa. Il reddito imponibile della partecipata (società di capitali) può essere così fiscalmente imputato pro quota alle partecipanti secondo il modello della tassazione per t. tipico delle società di persone. L’opzione deve necessariamente essere approvata da parte di tutti i soci della società di capitali.
T. del mercato La possibilità teorica, in regime di libera concorrenza assoluta, per gli operatori di conoscere i termini di tutte le contrattazioni che vi avvengono.
La capacità di un corpo di lasciar passare la luce, contrapposta a opacità. La t. di un corpo dipende non solo dalla sua natura, ma, in generale, anche dal suo spessore: così mentre l’acqua di un bicchiere è perfettamente trasparente, già a pochi metri di profondità sotto la superficie libera di uno specchio d’acqua la luce del giorno è molto attenuata; così pure sostanze per loro natura opache (quale, per es., l’oro) possono essere rese trasparenti se ridotte in fogli molto sottili. La nozione di t., inizialmente riferita alla luce, può estendersi a tutto lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche. Generalmente, di tutta l’energia che un corpo riceve, una parte soltanto lo attraversa, mentre una parte viene assorbita e un’altra parte diffusa o riflessa: ha il nome di t. o coefficiente di t. (anche trasmittanza) il rapporto tra l’intensità della radiazione che emerge dal corpo e quella incidente sul corpo stesso; la t. dipende dalla natura, dallo spessore e dalla temperatura del corpo e varia, in genere, per ciascun corpo, con la lunghezza d’onda delle radiazioni incidenti. Più specificamente, t. o coefficiente di t. di un materiale o di un mezzo è il rapporto tra l’intensità della radiazione trasmessa e quella incidente riferito a uno spessore unitario. I fenomeni di t., come quelli di assorbimento e di riflessione, hanno carattere selettivo nei confronti delle radiazioni incidenti.