Parte di una somma che spetta a ciascuno pagare o riscuotere.
Si dice q. d’ammortamento (o q. capitale) quella parte della rata di estinzione di un debito che va considerata come restituzione parziale del capitale (il resto costituisce corresponsione d’interessi); con altro senso, s’intende per q. d’ammortamento quella parte del valore o del costo di talune immobilizzazioni d’impresa imputata al costo di gestione d’un esercizio e che rappresenta la parte di capitale consumata, per logoramento fisico od obsolescenza tecnologica, nel processo produttivo. Q. di conferimento Nelle società a responsabilità limitata, è la q. di partecipazione di ciascun socio, che non può essere rappresentata da azioni. Q. di partecipazione Capitale conferito da ogni partecipante per il compimento di un affare o per lo svolgimento in partecipazione dell’attività produttiva di un’impresa.
Nel commercio, e in particolare nel marketing, q. di mercato è la percentuale delle vendite realizzate da un’impresa in relazione alle vendite totali delle aziende concorrenti operanti nel medesimo settore.
Nella successione ereditaria, q. di riserva è quella parte del patrimonio del testatore che per legge, essendo riservata ai suoi parenti più prossimi, non può assegnarsi ad altri senza ledere i legittimi interessi degli aventi diritto.
Distanza di un punto da un piano orizzontale prefissato, alla quale si attribuisce il segno + o − secondo che il punto sia al disopra o al disotto del piano stesso.
In particolare, in topografia, la distanza, con segno, tra un punto del terreno e la sua proiezione su di un piano orizzontale prefissato di riferimento; ancor più in particolare, l’altitudine di un punto del suolo rispetto al livello marino medio (a seconda che il punto si trovi al disopra o al disotto del livello marino, alla sua q. si attribuisce rispettivamente il segno + o −; quando il segno manchi, s’intende sempre sopra il livello marino).
Ciascuna delle parti in cui può essere articolato il curricolo di un corso di studi.
Nel quadro della disciplina sull’autonomia didattica accordata alle istituzioni scolastiche (➔ autonomia), si prevede che i curricola dei corsi di istruzione risultino costituiti da discipline e attività determinate per una parte a livello nazionale e per il resto dalle singole scuole. Queste ultime definiscono, nel proprio piano di offerta formativa, il curricolo obbligatorio per gli alunni, in modo da integrare la q. nazionale del curricolo con la q. riservata alle singole istituzioni. Inoltre, agli studenti e alle famiglie può essere offerta l’opportunità di opzioni in relazione alle diverse esigenze formative, alla necessità di efficaci azioni di continuità e orientamento, alle attese dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Nella navigazione aerea, la distanza verticale dell’aeromobile da una superficie di riferimento è detta q. di volo: la q. assoluta è l’altitudine rispetto al livello medio del mare, la q. relativa (altezza) è la distanza dalla superficie sorvolata, la q. pressione è la q. riferita dall’altimetro barometrico (➔ altimetria) rispetto alla superficie isobarica di riferimento standard (1013,25 mbar); quanto ai valori di q. l’altimetro fornisce: q. indicata (letta sul quadrante dello strumento), q. strumentale (q. indicata corretta dell’errore strumentale), q. effettiva (q. strumentale corretta dell’errore di temperatura). Poiché l’altimetro si basa su valori dell’aria standard, gli errori commessi passando da zone a pressione diversa vanno corretti in navigazione.
Per controllare l’altitudine in volo e durante decollo e atterraggio, il pilota introduce nella finestrella dello strumento (regolazione dell’altimetro) il valore di pressione a livello del mare (fornita dagli enti di circolazione aerea) o a livello aeroportuale (fornita dalla stazione a terra), per cui a terra la q. indicata risulta nulla. Per garantire separazione verticale in rotta, va mantenuta la q. pressione assegnata ai velivoli. La scelta della q. di volo dipende da condizioni morfologiche e meteorologiche della zona sorvolata, traffico aereo previsto, quantità di carburante a bordo ecc. Per controllare la q. assoluta, in voli a bassa quota o in atterraggio, si può usare radar o radioaltimetro.
La q. di volo massima raggiungibile con il pieno impiego di potenza disponibile è detta q. massima di regime o tangenza e può essere superata (per es. per esigenze militari) solo usando con opportune manovre, in tutto o in parte, anche l’energia cinetica del velivolo (q. di tangenza dinamica). La q. massima raggiungibile a pieno impiego del gruppo propulsore e alla quale il velivolo mantiene ancora una data velocità ascensionale, disponendo quindi di margini di manovra, è detta q. di tangenza pratica. Per tutti i velivoli sono indicate sia la q. di esercizio con sistema propulsivo pienamente operante sia, nel caso di più motori, la q. di esercizio con un motore inoperativo.
Per gli elicotteri si indicano, oltre a queste, le q. massime a cui si può avere volo stazionario con e senza effetto suolo. Per gli aerostati, la q. alla quale la forza sostentatrice statica è pari al peso totale è detta q. di equilibrio.
Nel caso di motori alternativi, surcompressi o sovralimentati, la q. alla quale essi ancora sviluppano la loro potenza normale è detta q. di ristabilimento.