Quantità di un bene o servizio che si è disposti a cedere contro un dato corrispettivo, per lo più contro moneta a un dato prezzo.
Nel linguaggio della pubblicità e del commercio il termine, seguito da una specificazione, indica il modo in cui viene effettuata la diffusione di un prodotto o di una merce nel mercato al dettaglio, con condizioni di vendita particolarmente vantaggiose per l’acquirente.
Primo anello del processo di formazione (trattativa) di un contratto, viene rivolta da un soggetto ad altro soggetto (o più) destinatario della medesima e deve contenere gli elementi essenziali del contratto che si vuole stipulare. Di fronte all’o. il destinatario può rimanere indifferente e interrompere così, fin dall’inizio, il procedimento; può accettarla nei suoi precisi termini e dare esecuzione al contratto, informando della decisione il proponente (art. 1326 c.c.); può anche formulare un’accettazione non perfettamente conforme all’o., la quale deve essere valutata come nuova o. di contratto avanzata dal precedente destinatario. L’o. è revocabile, se non sia stata presentata diversamente (irrevocabile; art. 1329 c.c.), finché il contratto non sia perfezionato con l’accettazione e la sua comunicazione al proponente. Tuttavia, se il destinatario ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a dare un indennizzo per le spese e le perdite subite a causa dell’esecuzione iniziata del contratto. Salvo poche eccezioni, l’efficacia dell’o. come tale (quando il contratto non sia stato ancora concluso) viene a mancare a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del proponente. L’o. si presume pervenuta a conoscenza del destinatario al momento in cui giunge all’indirizzo del medesimo, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.).
Con questa espressione si indicano comunemente due istituti giuridici diversi tra loro: l’o. di un contratto alla generalità e la vera e propria o. al pubblico. La prima è fatta nei confronti non di uno o più destinatari determinati, ma di una generalità di persone nella quale è il destinatario: esempi sono le esposizioni di merci nelle vetrine, il collocamento di apparecchi automatici in luogo pubblico, l’emissione di prestiti pubblici e di obbligazioni commerciali. Il suo trattamento è quello dell’o. di contratto in generale (art. 1336 c.c.) con la particolare disposizione, richiesta dalla indeterminatezza del destinatario, che la revoca dell’o., se fatta nella stessa forma dell’o. o in forma equipollente, è efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia (art. 1336, co. 2, c.c.).
L’o. (o promessa) al pubblico è invece atto unilaterale negoziale, consistente nella promessa di una prestazione a favore di chi nel pubblico si trovi nella situazione indicata nell’o. o compia un determinato atto (per es., la promessa di ricompensa per il ritrovamento di persone o cose). Essa vincola il promittente non appena la promessa sia resa pubblica e non può essere revocata prima che spiri il termine precisato a norma dell’art. 1989 c.c. Eccezionalmente l’o. al pubblico può essere revocata prima dei termini, soltanto per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma dell’o., o in forma equivalente. In nessun caso, comunque, quando la situazione o l’atto considerati nell’o. si siano già prodotti, la revoca può avere efficacia (art. 1990 c.c.). Se l’azione prevista sia stata compiuta da più persone separatamente e la situazione considerata si presenti comune a più persone, la prestazione promessa, quando sia unica, deve essere effettuata nei confronti di colui che per primo ne abbia dato notizia al promittente (art. 1991 c.c.).
È l’istituto che mira a disciplinare gli effetti del comportamento irregolare del creditore inteso a impedire l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore. Il suo fondamento, secondo la tesi più accettata, starebbe nel fatto che l’o. reale rappresenta l’esercizio da parte del debitore del diritto di adempiere l’obbligazione assunta e di ottenere così la propria liberazione. In generale all’adempimento sono necessarie attività complementari del debitore, che è tenuto a effettuare la prestazione dedotta in obbligazione, e del creditore, che non deve porre ostacoli all’adempimento. Quando per fatto ingiustificato del creditore l’adempimento è impedito, si parla comunemente di mora del creditore, rispetto alla quale l’o. reale si pone come il principale mezzo predisposto dal diritto al fine di superare l’inerzia di chi deve riavere la prestazione dovuta, fuori della ipotesi di un rifiuto giustificato (previsto per l’adempimento parziale dell’obbligazione).
Nella o. reale si distinguono due momenti essenziali (art. 1208-1209 c.c.): il primo è costituito dall’o. valida (accompagnata da particolari requisiti; tra l’altro deve comprendere la totalità della prestazione dovuta, essere fatta personalmente al creditore o al suo domicilio tramite pubblico ufficiale a ciò autorizzato) e reale con la materiale consegna al creditore delle cose dovute (se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del medesimo), ovvero con intimazione al medesimo di ricevuta (se si tratti di cose mobili da consegnare in luogo diverso). Insistendo il creditore nel rifiuto, si apre la seconda fase consistente nel deposito legale di quanto forma oggetto della prestazione da adempiere. Il deposito, per essere ritenuto valido, deve rispondere a determinate condizioni (art. 1212 c.c.); tra l’altro deve essere accompagnato da un processo verbale, redatto dal pubblico ufficiale. L’efficacia pienamente liberatoria del deposito è subordinata all’accettazione del creditore oppure a un riconoscimento contenuto in una sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.).
Le conseguenze giuridiche dell’o. reale valida sono: formale costituzione in mora del creditore con passaggio conseguente del rischio e pericolo della cosa a suo carico, liberazione del debitore, estinzione dell’obbligo di corrispondere i frutti, cessazione del corso degli interessi, obbligo del creditore di rifondere le spese per la custodia della cosa e di pagare i danni eventuali derivanti dalla mora. Nel caso particolare delle obbligazioni di consegna di un immobile, l’o. è data dalla intimazione al creditore di prenderne possesso: in difetto, il debitore può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario, rimanendo così liberato dal momento della consegna al medesimo dell’immobile (art. 1216 c.c.). Per le obbligazioni di fare, l’o. reale consiste nella intimazione al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile (art. 1217 c.c.).
Per o. individuale si intende la quantità di un bene o di un servizio che un individuo è disposto a vendere in un dato momento a un dato prezzo. Corrispondentemente, prezzo di o. è il prezzo minimo che l’individuo è disposto ad accettare in un dato momento per cedere una data quantità di un bene o di un servizio; la scheda di o. individuale è la serie dei prezzi che l’individuo è disposto ad accettare per cedere successive dosi di un bene o di un servizio, o il numero delle dosi che è disposto a cedere ai vari prezzi.
Facendo riferimento a un’economia in cui esistono consumatori, imprese e mercati, sul mercato del lavoro i consumatori offrono la propria capacità lavorativa alle imprese che la utilizzano come fattore di produzione per produrre beni e servizi e ottengono in cambio un salario; conseguentemente le imprese offrono i propri prodotti ai consumatori e alle altre imprese e utilizzano il reddito così ottenuto per pagare gli input produttivi. Di conseguenza le quantità offerte di lavoro e di beni dipendono rispettivamente dalle preferenze dei consumatori (tra consumo e tempo libero) e dalle capacità produttive (tecnologia esistente e costi di produzione) delle imprese.
La rappresentazione grafica delle schede di o., detta curva di o., va intesa in senso statico, in quanto esprime ipotetiche alternative istantanee, e non accadimenti che si svolgono nel tempo. Questi trovano invece riflesso nelle curve di o. storiche, che mettono in evidenza il variare della quantità ceduta in funzione non dei diversi prezzi ipotizzati in uno stesso momento, ma dal variare del prezzo nel tempo, constatato in base a rilevazioni statistiche. La somma delle o. individuali dà poi l’o. totale o di mercato, che ha un andamento analogo a quello della curva di o. individuale. Da tale andamento risulta che la quantità offerta di un bene o di un servizio, sia da un solo individuo (impresa) sia dalla collettività, aumenta all’aumentare del prezzo e viceversa. In genere, la quantità offerta, all’opposto di quella domandata, varia in funzione diretta del variare del prezzo (eccezione tipica l’o. di lavoro, che in genere diminuisce con il crescere del salario, a meno che il salario stesso non sia già sufficiente e il suo aumento invogli a cercare di mutare il tenore di vita).
Anche l’o., come la domanda, è detta elastica o rigida a seconda di come la quantità vari con il variare del prezzo, e sul grado di elasticità influiscono cause economiche e circostanze tecniche. Può verificarsi anche la diminuzione dell’o. con il diminuire del prezzo, ma in genere l’elasticità negativa è minore di quella positiva e la differenza tra le due è per l’o. assai più accentuata di quanto non sia per la domanda, dato che la contrazione dell’o. incontra maggiori attriti. L’elasticità positiva si può considerare anche rispetto alla lunghezza del periodo di tempo necessario perché l’incremento della quantità offerta possa verificarsi, attraverso l’entrata sul mercato di nuove imprese e attraverso l’ampliamento della produzione di quelle esistenti; l’elasticità risulta tanto maggiore quanto maggiore è sul mercato la fluidità dei fattori produttivi (si distingue pertanto tra curva di o. di breve e di lungo periodo). Il lasso di tempo necessario perché l’o. si dilati risente pure della lunghezza del ciclo produttivo; nell’agricoltura, per es., il ciclo produttivo, difficilmente suscettibile di variazioni, è per lo più di un anno e il risultato delle migliorie si manifesta anche più lentamente, mentre in molte industrie sono possibili rapidi aumenti. Oltre che attraverso variazioni della produzione di molti beni l’o. può variare anche attraverso il trasferimento nel tempo e nello spazio dei beni stessi, in misura diversa a seconda della possibilità e costosità della conservazione e del trasporto. La conservabilità della merce e l’esistenza di larghe giacenze, così come la rapidità dei trasporti, rendono infatti l’o. più elastica e tutto ciò che accresce l’elasticità dell’o. contribuisce ad attenuare le fluttuazioni dei prezzi sul mercato al verificarsi di variazioni della domanda.
L’analisi dell’o. e della domanda è soprattutto legata al nome di A. Marshall, nonostante tutti gli economisti classici abbiano sempre considerato o. e domanda come elementi determinanti del valore, pur non essendo d’accordo sulla misura in cui costo di produzione e utilità concorrano di fatto a influire sul prezzo. Marshall, distinguendo tra periodo breve e lungo ed estendendo a questo secondo il concetto di equilibrio formulato per il primo, arriva alla conclusione che in regime di libera concorrenza un’impresa raggiunga la dimensione ottima (dal punto di vista dell’interesse della collettività) e si trovi in equilibrio quando costo marginale, costo medio e prezzo siano uguali e che a quel prezzo la quantità domandata dal mercato corrisponda alla quantità prodotta. Dato poi che non tutte le imprese possono in uno stesso istante aver raggiunto la dimensione ottima, le dispone secondo una scala crescente dei costi, costruendo la curva delle spese particolari che rappresenta il modo in cui la produzione si svolge in un istante e, unendo quindi i punti terminali di tutte le curve di spese particolari relative a istanti successivi, ricava la curva di o. normale, che riflette lo sviluppo della produzione man mano che le imprese riescono a realizzare economie interne ed esterne.
La costruzione marshalliana ha avuto anche il merito di aprire la via a una larga serie di nuove ricerche (dovute soprattutto a A.C. Pigou, L. Robbins, D.H. Robertson, P. Sraffa, J. Viner, R.F. Harrod ecc.), che attraverso l’analisi marginalistica hanno precisato la distinzione tra curve di o. e curve dei costi, nonché tra le varie curve dei costi, hanno permesso di individuare meglio come si formi l’o. collettiva e hanno in particolare studiato la produzione in mercati imperfetti in cui la concorrenza è limitata dalla concentrazione industriale (oligopolio, oligopsonio, monopolio parziale, concorrenza monopolistica ecc.). La teoria dell’o. da relazione funzionale tra quantità offerte e prezzi si è venuta così trasformando in una teoria di quantità prodotte ai vari costi.
Si parla di o. congiunta quando lo stesso processo produttivo porta necessariamente e contemporaneamente alla produzione di più beni, tra i prezzi dei quali è stata pertanto accertata una correlazione inversa. Si parla invece di o. alternativa quando dall’impiego di un dato insieme di fattori produttivi si possono ottenere non cumulativamente ma alternativamente beni diversi e tra i prezzi di questi ultimi esiste una correlazione diretta.
L’o. crea la propria domanda, espressione assai nota nella scienza economica con cui si sintetizza la legge di J.-B. Say, o degli sbocchi, secondo la quale il sistema economico tenderebbe spontaneamente a occupare in modo completo le sue risorse produttive. Questo postulato dell’economia classica, già a suo tempo posto in dubbio da R. Malthus, è stato negato da J.M. Keynes il quale, ritenendo che non tutto il reddito venga direttamente o indirettamente speso nell’acquisto di prodotti, ha posto l’accento sulla domanda effettiva, grande variabile indipendente cui devono adattarsi o. e occupazione, e ha sostenuto la possibilità di disoccupazione involontaria anche in condizioni di equilibrio. Gli anni 1970 hanno visto risorgere l’interesse per gli aspetti di o. dei fenomeni macroeconomici (supply side of economics). Tale nuova attenzione è stata determinata dai numerosi shock di o. (tra cui le crisi petrolifere) verificatisi a livello mondiale e, dal punto di vista teorico, dal fatto che la nuova macroeconomia classica ha portato a riconsiderare l’enfasi posta sulla domanda dei modelli keynesiani e sulle loro capacità di spiegare e di prevedere adeguatamente le fluttuazioni economiche verificatesi dagli anni 1970 in poi.
Per l’o. pubblica di acquisto e di sottoscrizione di titoli azionari in borsa ➔ OPA.
Il piano dell’o. formativa (POF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Esso è stato introdotto nell’ordinamento scolastico con il d.p.r. 275/1999, che lo prevede espressamente all’art. 8 enucleandone le caratteristiche. La stessa disposizione limita l’esercizio dell’autonomia di funzioni tipica delle istituzioni scolastiche, disponendo che il piano sia coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale. Al tempo stesso ne garantisce la specificità assumendo che esso debba comunque riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’o. formativa. Il piano, inoltre, deve comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizzarne le corrispondenti professionalità.
Esso è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. Il piano è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.