Contratto con il quale una parte ( depositario) riceve dall’altra ( depositante o deponente) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di conservarla in natura (art. 1766 c.c.). Il d. è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa al depositario. Si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.): le obbligazioni derivanti dal d. sono di regola a carico del depositario, che deve custodire la cosa depositata con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.), non può servirsene o darla in consegna ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.), deve restituirla appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario (art. 1771 c.c.), deve, altresì, restituire i frutti della cosa che abbia percepito (art. 1773 c.c.) e, qualora la cosa depositata provenga da reato, l’art. 1778 c.c. prescrive che, se la persona cui è stata sottratta è nota al depositario, quest’ultimo deve denunciarle il d. fatto presso di sé e si libera dall’obbligo di restituire se, decorsi dieci giorni dalla denuncia senza che gli sia stata notificata l’opposizione, restituisce la cosa al depositante. Di regola il depositario acquista la detenzione della cosa; è tuttavia frequente nella pratica il d. irregolare, avente cioè a oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene. In questo caso il depositario acquista la proprietà delle cose depositate ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.). Il depositante è invece obbligato a corrispondere al depositario il compenso eventualmente pattuito, a rimborsargli le spese che abbia sostenuto per la conservazione della cosa e a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal d. (art. 1781 c.c.).
D. nei magazzini generali Attività svolta dai magazzini generali e consistente nella custodia e conservazione di merci nazionali o estere da parte di un imprenditore, il cosiddetto gestore del magazzino. Il rapporto tra il cliente depositante e il gestore è regolato a mezzo contratto di d., cui si applicano le norme del codice civile previste per il d. regolare, salvo l’applicazione dell’art. 1787 per l’ipotesi di responsabilità del depositario, che prevede una presunzione di responsabilità del gestore superabile solamente provando che la perdita, il calo o l’avaria siano dipesi da caso fortuito, natura della merce o vizi della stessa o dell’imballaggio. All’atto del d. il gestore rilascia due documenti, intestati al depositante (o a un terzo designato): la fede di d. e la nota di pegno. Essi concretano dei titoli di credito rappresentativi di merce «all’ordine» che legittimano la restituzione della merce al loro portatore.
D. bancario Operazione bancaria di raccolta del risparmio, disciplinata negli art. 1834 e seg. c.c., per mezzo della quale la banca acquisisce la proprietà, e la facoltà di servirsi, di somme di denaro versate dal cliente depositante, obbligandosi a restituire una corrispondente quantità della stessa specie monetaria a semplice richiesta del cliente o con breve preavviso ( d. a vista) o a una scadenza predeterminata ( d. vincolato). Il d. svolge contemporaneamente una funzione di custodia per conto del cliente e una funzione di credito in relazione alla quale la banca può obbligarsi a corrispondere interessi sulle somme depositate.
Può assumere diverse forme: d. ordinario o semplice, nel quale la somma è restituita in un’unica soluzione senza possibilità di prelievi parziali o di successivi versamenti; d. a risparmio o fruttifero, nel quale la banca rilascia al depositante un libretto ove vengono annotati versamenti e prelevamenti; e d. in conto corrente, che prevede pure l’annotazione dei movimenti sul libretto, ma consente altresì, che i prelievi possano avvenire, senza annotazione, mediante assegni. L’unica forma che presenta ancora una effettiva diffusione (peraltro in costante calo a vantaggio del conto corrente bancario) è il d. a risparmio, che può essere documentato da libretti nominativi, al portatore, nominativi pagabili al portatore, al portatore ma con l’indicazione di un nome o altro contrassegno.
Accumulo più o meno regolare e ingente di materiali che si originano per sedimentazione. Compatibilmente con la natura dei materiali costituenti e del processo che ha dato luogo alla loro formazione, i d. si distinguono in: chimici, se dovuti a precipitazione per evaporazione del solvente o per reazioni chimiche; organogeni, se formatisi per accumulo di spoglie di organismi animali o vegetali; clastici o detritici, se generati per accumulo di materiale frammentato in seguito ad azioni meccaniche di agenti naturali esogeni. I d. clastici, secondo le dimensioni dei frammenti, si classificano ulteriormente in: psefitici, a grossi elementi (ghiaia); psammitici, a elementi di media grandezza (sabbie); pelitici, a elementi minutissimi (silt, argille). Una posizione a parte hanno i d. piroclastici, composti di materiali eruttati dai vulcani (ceneri, lapilli, pomici ecc.).
Dal punto di vista della compattezza, i d. si distinguono in cementati o sciolti, secondo che gli elementi costitutivi siano o no cementati da sostanze di varia natura (calcarea, silicea, argillosa ecc.). A seconda dell’agente di sedimentazione, si classificano in: fluviali, marini, lacustri, eolici, glaciali, ciascun tipo essendo caratterizzato da particolari aspetti.