Configurazione celeste di due astri, le cui longitudini celesti geocentriche differiscono di 180°. Quando i pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono in o. con il Sole, sono nelle migliori condizioni per l’osservazione, poiché a tale momento culminano a mezzanotte e si trovano alla minima distanza dalla Terra.
Atto giuridico mediante il quale un soggetto tende a impedire il prodursi – con riferimento a un provvedimento dell’autorità, o, ma meno frequentemente, a un atto di parte – di effetti lesivi dei suoi diritti o interessi.
L’ o. di terzo è l’impugnazione straordinaria riservata a coloro che non hanno assunto la qualità di parte all’interno del processo, e può essere ordinaria o revocatoria (art. 404 c.p.c.). L’o. ordinaria può essere proposta dal terzo avverso la sentenza esecutiva, anche non passata in giudicato e pronunciata tra altre persone, quando questa pregiudichi i suoi diritti. Secondo l’interpretazione dominante, il rimedio spetta al terzo, titolare di un diritto incompatibile e prevalente rispetto a quello in contesa tra le parti, che intenda evitare il pregiudizio che può derivargli dall’attuazione anche volontaria di quanto accertato in sentenza. D’altro canto, in dottrina e giurisprudenza si ammette l’utilizzo del rimedio anche da parte del litisconsorte necessario pretermesso o da parte del terzo falsamente rappresentato. L’o. revocatoria, invece, è riservata a due nominate categorie di terzi, gli aventi causa e i creditori delle parti, e può essere proposta solo quando la sentenza sia l’effetto della collusione tra le parti, cioè quando queste si accordino per ottenere una pronuncia giudiziale che rappresenti una realtà sostanziale diversa da quella effettivamente esistente, o in caso di dolo di una parte, cioè quando questa osservi una condotta processuale volta ad alterare fraudolentemente la realtà sostanziale a danno del terzo. L’impugnazione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le regole del procedimento che ha condotto alla stessa. Mentre l’o. di terzo ordinaria può essere proposta in ogni tempo, quella revocatoria deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione e l’atto introduttivo deve indicare, oltre alla sentenza impugnata, anche il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, nonché i relativi mezzi di prova. O. all’esecuzione Rimedi processuali cognitivi volti in generale ad accertare la legittimità dell’attività esecutiva. Il processo esecutivo, infatti, orientato all’attuazione coattiva da parte dello Stato delle obbligazioni civili rimaste inadempiute, non ha funzione e struttura dichiarativa e rimette alle parti l’onere di avviare parentesi cognitive specifiche ogni qual volta ricorra la necessità di accertare situazioni sostanziali o processuali in grado di influire sul processo esecutivo stesso (➔ esecuzione). Il codice di procedura civile contempla tre diverse tipologie di opposizione. L’o. all’esecuzione è riservata alla parte esecutata ed è volta a contestare l’esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata, ovvero il fondamento stesso dell’attività esecutiva. Ciò può avvenire lamentando l’inesistenza del diritto sostanziale da porre in esecuzione, oppure l’inefficacia o l’inesistenza del titolo esecutivo, oppure, ancora, la pignorabilità dei beni. L’o. agli atti esecutivi è, invece, riservata a tutti coloro che hanno preso parte al processo esecutivo ed è volta a contestare la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo, per cui con essa non si vuole contestare l’esecuzione in sé, ma le modalità con le quali essa si svolge in concreto. L’o. di terzo all’esecuzione, infine, è il rimedio riservato a colui che non ha assunto la qualità di parte del processo esecutivo e con il quale il terzo fa valere la proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di pignoramento. Le o. ora indicate si svolgono autonomamente rispetto al processo esecutivo e influiscono su di esso in caso di loro accoglimento (cessazione del processo esecutivo per inesistenza del diritto consacrato dal titolo, dichiarazione di nullità dell’atto ecc.) o, nel caso in cui ne ricorrano i relativi presupposti, qualora le parti ottengano la sospensione del processo esecutivo in attesa della decisione sull’opposizione.
Le o. agli atti emanati dall’autorità amministrativa rappresentano, nella tipologia dei ricorsi amministrativi disciplinati dal d.p.r. 1199/1971, il mezzo giuridico più immediato per far rilevare i vizi propri del procedimento di formazione degli atti amministrativi o, più semplicemente, per rettificare o correggere errori materiali dell’atto impugnato: con l’o. gli interessati si rivolgono alla stessa autorità che ha emanato l’atto e nella cui competenza il procedimento si svolge. L’o. è considerata eccezionale perché consentita non in via generale, ma solo nei casi determinati dalla legge (ferma la discrezionalità dell’Amministrazione di prenderla in considerazione nelle altre ipotesi), e se ne segnala una utilizzazione sempre più rara. Ipotesi particolari di o. in questo senso sono previste dalla legge in casi particolari (o. ai decreti ministeriali con i quali vengono annualmente pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente, ecc.).
Due grandezze x1, x2 variabili con legge sinusoidale e con la stessa pulsazione, x1=a1 sen (ωt+ϕ1), x2=a2 sen (ωt+ϕ2) si dicono in o. di fase se la differenza tra le loro fasi, ϕ1−ϕ2, indipendente da t, è pari a ±kπ, con k non nullo, intero, dispari. Se le due grandezze non hanno uguale pulsazione, la differenza di fase varia nel tempo e solo periodicamente le due grandezze si trovano in o. di fase.
In geografia fisica, si ha o. fra due entità geografiche quando esse sono in posizione diametralmente opposta, come per es. i due poli.
Si chiama o. qualsiasi distinzione fra due o più suoni di una data lingua, e o. fonologica o fonematica qualsiasi distinzione fra due o più suoni che permetta in una data lingua la differenziazione di due o più parole. I suoni tra cui corre un’o. fonematica costituiscono fonemi diversi; gli altri sono solo varianti di uno stesso fonema. Un gioco di o. si riscontra in ogni parte della struttura di una lingua; per es., in morfologia si può incontrare un’o. di numero (libro: libri), di genere (bello: bella), di tempo dell’azione verbale ecc.
In fisiologia, movimento di o., quello alla base della prensione per cui il polpastrello del pollice, mosso dal muscolo opponente del pollice, viene applicato contro il polpastrello di una delle altre dita. L’opponente del mignolo ha funzione analoga al precedente. Per analogia sono detti opponenti anche due muscoli della regione plantare del piede (o. dell’alluce e o. del quinto dito) con azione opponente appena accennata nell’uomo.
Analogamente in fisiologia e in fonetica si dice o. delle labbra per indicare il loro porsi di fronte nell’articolazione delle consonanti labiali.
Nella vita politica, l’azione di contrasto esercitata dai partiti che professano idee contrarie a quelle del governo e anche il loro atteggiamento; più comunemente, l’insieme dei partiti (o dei loro rappresentanti in parlamento) che nei paesi a regime parlamentare non fanno parte del governo e sono contrari alla politica da questo perseguita.
In Gran Bretagna l’attribuzione dello status di o. parlamentare al gruppo di minoranza più numeroso costituisce la premessa di tutta una serie di poteri-doveri (retribuzione pubblica del capo dell’o. e vincolo di costituire uno shadow-cabinet «gabinetto ombra» per garantire l’immediata sostituzione di un governo alternativo a quello entrato in crisi). Anche in Germania e in Spagna l’istituzionalizzazione dell’o. è strettamente connessa all’istituto della sfiducia costruttiva per l’obbligo di indicare, nel momento in cui è messo in crisi il precedente governo, un nuovo capo che assicuri la rotazione e l’alternatività. Nell’ordinamento italiano non esiste il concetto di o. parlamentare istituzionalizzata e formalizzata, ma la nozione di o. può essere comunque desunta dalle fondamentali norme della Costituzione sul processo di determinazione della politica nazionale e sul sistema che regola i rapporti tra parlamento e governo. O. extraparlamentare Quella di gruppi politici che conducono la loro lotta fuori del Parlamento.
Fase di o. Periodo dello sviluppo infantile in cui è presente una tendenza a rifiutare ciò che viene consigliato o richiesto e, più in generale, a contrastare gli educatori; si manifesta con atti di disobbedienza, negativismo, critica aperta e generalizzata, chiusura in sé stessi.