L’atto e il modo di scoprire e spiegare quanto in uno scritto o discorso appare oscuro od oggetto di controversia, di attribuire un significato a ciò che si manifesta o è espresso in modo simbolico, attraverso segni convenzionali o noti a pochi.
Concetto tuttora assai complesso e dibattuto; si può definire come l’operazione attraverso la quale si ricostruisce il significato di una norma giuridica. Chiunque può svolgere un’attività di i., ma non con gli stessi effetti: si distingue pertanto tra i. autentica (compiuta dallo stesso soggetto che ha posto la norma), i. giurisprudenziale (compiuta dall’autorità giudiziaria che si pronuncia sul caso concreto) e i. dottrinale (compiuta dagli studiosi, a fini scientifici, didattici o pratici).
All’i. della legge è espressamente dedicato l’art. 12 disp. prel. c.c., che vieta all’interprete di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (cosiddetta i. letterale) e dalla intenzione del legislatore (cosiddetta i. funzionale o teleologica), intendendosi per quest’ultima non la volontà psicologica ma gli obiettivi avuti di mira dal legislatore.
Vi sono poi ulteriori tipi di i., non espressamente previsti dal legislatore, ma comunemente adoperati dagli interpreti, come l’i. sistematica, che ricostruisce il significato di una norma ponendola in relazione con altre norme facenti parte dello stesso sistema giuridico. Riguardo al risultato, si distingue inoltre tra i. dichiarativa (quando l’i. letterale coincide con l’i. funzionale), i. estensiva (quando l’i. funzionale eccede il senso ricavato letteralmente: lex minus dixit quam voluit), i. restrittiva (quando il significato proprio dell’espressione usata dalla legge venga ristretto dall’i. funzionale: lex dixit plus quam voluit).
L’i. dei negozi giuridici ha invece a oggetto gli atti di autonomia privata: centrale è, a tale riguardo, l’i. del contratto, cui sono dedicati gli art. 1362-1371 c.c., e le cui regole si applicano anche, ove compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.) e, secondo l’opinione preferibile, al testamento. Nell’i. del contratto si suole distinguere una i. soggettiva (art. 1362-1365), volta a chiarire la comune intenzione dei contraenti, e una i. oggettiva (art. 1367-1371 c.c.), che si giova anche di parametri indipendenti dalla comune intenzione dei contraenti (per es., le pratiche generali in uso nel luogo di conclusione del contratto). Di fondamentale importanza è il principio enunciato dall’art. 1366 c.c., tradizionalmente ascritto ai criteri di i. oggettiva, in base al quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
L’i. musicale è il procedimento che, partendo dai segni convenzionali e simbolici della scrittura musicale, porta alla realizzazione fisica delle intenzioni del compositore, mediante un’azione diretta (esecuzione vocale e su strumenti) o indiretta (direzione e concertazione di un gruppo più o meno numeroso di esecutori). La posizione estetica dell’i. musicale è ancora tema di discussioni, tra quanti vedono l’i. come atto artistico (e cioè quale ricreazione) e quanti la vedono come atto teoretico (e cioè quale riproduzione). Quanto ai segni simbolici bisogna osservare che il loro significato può essere diversamente interpretato e che l’uso di queste indicazioni risale soltanto al 17° secolo. Uno dei primi a farne uso fu G. Caccini nelle Nuove musiche (1602), ma ben pochi sono gli altri esempi seicenteschi di tale pratica. Nel 18° sec. se ne delineò un certo sviluppo, specie nella musica strumentale (F. Geminiani, la scuola di Mannheim, L. Boccherini, G.B. Viotti ecc.). L’espressione maggiore si ebbe durante il 19° sec., quando il repertorio di segni si ampliò e si specializzò sempre più.
La terminologia classica è in massima parte italiana ma non mancano tentativi, talvolta riusciti, di singole voci nazionali. L’insieme può essere ripartito in tre categorie: didascalie di movimento e di carattere (➔ agogica) e d’intensità.
psicologia
In psicanalisi, metodo seguito per spiegare al paziente i suoi sintomi o i suoi sogni. Scopo dell’i. è chiarire i rapporti inconsci e rendere possibile l’integrazione della personalità. È una delle tecniche più importanti della terapia psicanalitica. Più in generale, l’i. dei fatti psichici si contrappone alla comprensione dei motivi (W. Dilthey): psicologia interpretativa e psicologia comprensiva costituiscono i due poli del capire psichiatrico.
Nella letteratura storico-religiosa è invalso l’uso di indicare come i. romana il processo attraverso il quale i Romani identificarono con divinità del proprio pantheon divinità e figure divine straniere. L’espressione interpretatio romana risale a Tacito, che nella Germania, menzionando il culto che la tribù germanica dei Naharvali riservava alla coppia divina degli Alcis, identifica questi con Castore e Polluce, asserendo che l’identificazione è fatta secondo l’i. romana. Il concetto e stato esteso anche alla cultura greca, per cui si parla d’i. greca quando, per es., Erodoto identifica Iside e Osiride rispettivamente con Demetra e Dioniso.
Categoria fondamentale per la fruizione di qualsiasi forma di espressione artistica, acquista particolare rilievo nelle arti in cui il rapporto fra creatore e fruitore è mediato, e quindi nel teatro, dove l’interprete deve ‘dar vita’ ai personaggi del testo. Nell’i. di un testo, il regista di prosa ha assunto un ruolo fondamentale, in alcuni casi addirittura preponderante.
Il fenomenologo R. Ingarden considera il testo teatrale alla stregua di una partitura, attribuendo così pari importanza sia agli elementi concettuali dell’i., sia a quelli che si potrebbero definire ‘fisici’, il tono, il ritmo ecc.
La ragionevole durata del processo e l'autorizzazione alla chiamata del terzo ad istanza del convenuto di Fabio Cossignani