In filosofia, il termine a., nel latino scolastico actus, traduzione del greco ἐνέργεια e ἐντελέχεια, risponde ai significati che questi termini hanno nella filosofia aristotelica: a. è l’esistenza dell’oggetto in quanto realizzata; si oppone a potenza cui l’a. ontologicamente precede come realizzazione perfetta e fine. Deriva di qui il significato di a. come operazione di piena esplicazione dell’esistenza realizzata. Nella gerarchia aristotelica degli esseri, dalla materia prima si sale all’atto a. puro (actus purus), privo di ogni potenzialità, primo motore immobile cui tende, come a causa finale, tutto l’universo. Nella filosofia moderna il termine si è caricato di significato diverso; nella terminologia di G. Gentile, a. puro è lo spirito considerato dal punto di vista per cui ogni sua natura e facoltà e potenza appare risolta nell’eterna presenza del suo attuarsi. a) la dichiarazione di guerra; b) il riconoscimento; c) la rinuncia; d) la denuncia e il recesso. La dichiarazione di guerra è l’a. che produce l’effetto di instaurare lo stato di guerra tra due o più soggetti internazionali. Il riconoscimento accerta l’esistenza di un nuovo soggetto internazionale o di una nuova situazione giuridica di fatto. Oggetto di riconoscimento può essere qualunque situazione giuridica, ma le più importanti sono la costituzione di un nuovo soggetto internazionale, la formazione di un nuovo governo, i mutamenti territoriali e le situazioni di fatto limitatrici della sovranità territoriale. Il riconoscimento può avere natura costitutiva o dichiarativa. La rinuncia è l’a. con il quale un soggetto manifesta la volontà diretta all’estinzione di un proprio diritto. La denuncia o il recesso sono a. unilaterali con cui uno Stato parte a un trattato esprime la volontà di estinguerlo nei propri confronti o sulla base delle disposizioni del trattato stesso (clausole di denuncia o recesso) o di cause previste dal diritto internazionale generale (quali inadempimento o mutamento sostanziale delle circostanze). Il recesso riguarda i trattati multilaterali e comporta l’estinzione del trattato solo per lo Stato che recede, mentre la denuncia è prevista nel caso di trattati bilaterali e ha come conseguenza l’estinzione totale del trattato. Si discute, inoltre, in dottrina se la notificazione o la protesta abbiano o meno natura di a. unilaterali. Per alcuni, inoltre, anche la riserva e il consenso dello Stato leso hanno carattere di a. unilaterali. Quanto al consenso, generalmente previsto tra le cause di esclusione del fatto illecito, essendo un’autorizzazione da parte dello Stato, che altrimenti sarebbe leso, esso sarebbe qualificabile come a. unilaterale.