Concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti, fenomeni, manifestazioni, quando, mancando un criterio di certezza assoluta per giudicare della loro natura (o delle loro cause, delle loro qualità ecc.), si propone un’interpretazione personale che si ritiene esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale.
Espressione comunemente usata per indicare una categoria di reati che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento ai reati di propaganda e apologia sovversiva, nonché di vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali. Tale denominazione deriva dalla circostanza che la condotta integratrice del reato consiste nella manifestazione di un’o. aggressiva dell’altrui sfera morale, ovvero non rispettosa dei parametri costituzionali in tema di libertà di pensiero di cui all’art. 21 Cost. La materia è stata modificata dalla l. 85/2006 che, con particolare riferimento ai «reati contro la personalità dello Stato», si è posta l’obiettivo di concretizzare un adeguamento di tali fattispecie in risposta a esigenze già emerse negli anni precedenti: difatti, le norme contenute negli articoli presenti nel titolo I del Libro II del c.p., oggi novellati, sono il portato storico di una concezione sociopolitica da tempo superata e incompatibile con il nuovo assetto di valori delineato dalla Costituzione. L’attuale disciplina, infatti, elimina dal codice alcuni delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga applicazione e che comunque non rispondono alle attuali esigenze di tutela: attività antinazionale del cittadino all’estero (art. 269 c.p), propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.), lesa prerogativa dell’irresponsabilità del presidente della Repubblica (art. 279 c.p.), delitti contro i culti ammessi dallo Stato (art. 406 c.p.); al contempo, altre ipotesi di reati, sempre inerenti alla manifestazione di o. e ideologie politiche, sono stati modificati in modo che la condotta costitutiva si caratterizzi non per «fatti diretti», bensì per «atti violenti diretti e idonei»: tale, per es., il nuovo testo degli art. 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) del c.p. Non subiscono modifiche l’apologia di delitti ex art. 414 c.p. e l’istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’articolo successivo.
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