• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

istigazione

Enciclopedia on line
  • Condividi

Azione compiuta sulla psiche altrui al fine di far sorgere o rafforzare motivi di impulso, ovvero di affievolire motivi inibitori. I. a delinquere Delitto previsto dall’art. 414 c.p., che si configura quando si istighi pubblicamente qualcuno a commettere uno o più reati. La semplice i. a commettere un reato, anche se accolta dal soggetto istigato, non è punibile quando il reato non viene commesso. Se invece il reato viene posto in essere, l’istigatore e l’istigato rispondono come concorrenti nel medesimo reato. Tale disciplina è espressione del più ampio principio per cui si viene puniti solo per aver realizzato comportamenti materiali e non mere manifestazioni di volontà, ancorché rivolte a terzi. Tuttavia l’ordinamento sanziona, a titolo di eccezione, il solo fatto dell’i. a delinquere, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni se si tratta di i. a commettere un delitto o uno o più delitti e una o più contravvenzioni, o la reclusione fino a 1 anno, ovvero la multa, se l’i. è rivolta a commettere contravvenzioni. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico inteso quale tranquillità e sicurezza della collettività.

I. all’uso di stupefacenti Delitto commesso da chiunque pubblicamente istighi all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all’uso medesimo. Viene punita con la reclusione e la multa, aumentabili se il fatto è stato commesso nei confronti di persone di età minore, ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme, all’interno di carceri, ospedali o di servizi sociali e sanitari. La pena è raddoppiata se i fatti sono stati commessi nei confronti di minori degli anni 14, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Vedi anche
Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ... órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • CONTRAVVENZIONI
  • ORDINE PUBBLICO
Vocabolario
istigazióne
istigazione istigazióne (letter. instigazióne) s. f. [dal lat. instigatio -onis]. – L’atto di istigare; stimolo, incitamento al male o ad azioni riprovevoli: scappò di casa per i. di cattivi compagni. In diritto penale, reato consistente...
istigaménto
istigamento istigaménto s. m. [der. di istigare]. – L’azione di istigare; è forma meno com. che istigazione.
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali