Azione compiuta sulla psiche altrui al fine di far sorgere o rafforzare motivi di impulso, ovvero di affievolire motivi inibitori. I. a delinquere Delitto previsto dall’art. 414 c.p., che si configura quando si istighi pubblicamente qualcuno a commettere uno o più reati. La semplice i. a commettere un reato, anche se accolta dal soggetto istigato, non è punibile quando il reato non viene commesso. Se invece il reato viene posto in essere, l’istigatore e l’istigato rispondono come concorrenti nel medesimo reato. Tale disciplina è espressione del più ampio principio per cui si viene puniti solo per aver realizzato comportamenti materiali e non mere manifestazioni di volontà, ancorché rivolte a terzi. Tuttavia l’ordinamento sanziona, a titolo di eccezione, il solo fatto dell’i. a delinquere, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni se si tratta di i. a commettere un delitto o uno o più delitti e una o più contravvenzioni, o la reclusione fino a 1 anno, ovvero la multa, se l’i. è rivolta a commettere contravvenzioni. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico inteso quale tranquillità e sicurezza della collettività.
I. all’uso di stupefacenti Delitto commesso da chiunque pubblicamente istighi all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all’uso medesimo. Viene punita con la reclusione e la multa, aumentabili se il fatto è stato commesso nei confronti di persone di età minore, ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme, all’interno di carceri, ospedali o di servizi sociali e sanitari. La pena è raddoppiata se i fatti sono stati commessi nei confronti di minori degli anni 14, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.