In generale, la repubblica viene contrapposta alla monarchia, in base alla considerazione che la prima sarebbe caratterizzata dall’elettività e dalla temporaneità della carica del Capo dello Stato, laddove la seconda si caratterizzerebbe per l’ereditarietà e la durata vitalizia di questa (salva l’abdicazione). Tuttavia, questo criterio non è esaustivo, dal momento che, nell’ambito della storia dei regimi politici, non è raro il caso di monarchie elettive (basti pensare al Regno di Polonia o al Sacro romano impero dopo la riforma operata da Carlo IV di Boemia o allo stesso papato) e di repubbliche su base ereditaria (basti pensare, oggi, ai casi della Siria o della Corea del Nord).
Nell’ambito del pensiero politico moderno, la nozione di repubblica è stata utilizzata in alcuni casi come sinonimo di democrazia – come per Machiavelli, che sostituisce alla classica tripartizione delle forme di governo la bipartizione tra repubbliche e principati – mentre in altri è stata utilizzata in contrapposizione a democrazia (secondo Madison nei Federalist Papers). Un momento fondamentale è comunque rappresentato dalle Rivoluzioni americana e francese: a seguito di esse vi è il definitivo superamento delle tesi (sostenute, in particolare, da Montesquieu e Rousseau) che ritenevano le repubbliche confacenti solo a Stati di piccole dimensioni territoriali.
Non vi è dubbio, però, che, da un punto di vista costituzionale, l’esperienza più fortemente caratterizzata dalla nozione di repubblica sia quella della Francia. È infatti questo il Paese che rivoluziona il calendario per oltre dieci anni, a partire dalla storica dal 1792, allorquando la Convenzione nazionale ha decretato l’abolizione della monarchia. D’altra parte, la Francia è anche il Paese dove la nozione di repubblica viene fatta coincidere con l’intero diritto pubblico postrivoluzionario. Non è un caso, dunque, se sia i costituzionalisti francesi che la giurisprudenza del Consiglio costituzionale parlano ancora oggi di «continuità repubblicana» quale tratto distintivo dell’esperienza costituzionale francese successiva al 1789. È bene ricordare, infatti, che i preamboli delle Costituzioni del 1946 e del 1958 si richiamano esplicitamente alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e ai «principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica» e, su questa base, la giurisprudenza costituzionale francese ha costruito, a partire dagli anni settanta del Novecento, la dottrina del c.d. blocco di costituzionalità. Allo stesso tempo, come sottolineato dalla storiografia sulla Rivoluzione francese, i documenti costituzionali del 1789-1791 sono già espressione di un’ideologia giuridica repubblicana, nel momento in cui dichiarano unico depositario della sovranità la nazione e degradano la figura del Monarca a quella di primo funzionario dello Stato (tit. III Cost. Francia 1791). Del pari, uno dei cardini del diritto costituzionale francese (e dei paesi ad esso ispirati, tra i quali anche l’Italia) è costituito dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica, che ricalca in termini repubblicani il principio di indivisibilità del Regno proclamato al tit. II, art. 1, Cost. Francia 1791 (cfr. art. 1 Cost. Francia 1793; art. II Preambolo Cost. Francia 1848; art. 1 Cost. Francia 1946; art. 5 Cost.; art. 2 Cost. Francia 1958).
La nozione di Repubblica nella Costituzione italiana. - Nell’ambito della esperienza costituzionale italiana, la nozione di Repubblica viene richiamata più volte nel testo costituzionale vigente, anche se con significati diversi, che richiamano ora lo Stato-persona o Stato-ordinamento e ora, invece, l’insieme dei pubblici poteri territorialmente ordinati, di cui fa parte lo stesso Stato. Così, il carattere repubblicano del nostro regime politico si lega intrinsecamente alla forma di Stato democratica ex art. 1, co. 1, Cost. («l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro») e costituisce un limite alla stessa revisione costituzionale (art. 139 Cost.), perché oggetto di diretta scelta popolare in occasione del referendum-plebiscito del 1946.
D’altra parte, la nozione di repubblica viene richiamata anche per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali: secondo l’art. 5 Cost., la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e favorisce il decentramento e l’autonomia. Secondo il «nuovo» art. 114 Cost., peraltro, la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: tale disposizione contrappone, quindi, e non identifica la Repubblica e lo Stato: più precisamente, la dottrina maggioritaria ritiene che la l. cost. n. 3/2001 abbia disegnato una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli di potere, dei quali lo Stato è sicuramente quello più importante, ma non l’unico. In altre disposizioni costituzionali, infine, la parola repubblica viene utilizzata come sinonimo di Stato (ad esempio, artt. 10, co. 3, e 16, co. 2, Cost.).