La problematica riguardante le forme di Stato e le forme di governo è uno dei temi classici della riflessione costituzionalistica: secondo un’opinione risalente, anzi, ne costituirebbe uno dei profili essenziali (Diritto costituzionale). Nella prospettiva schmittiana (C. Schmitt) della costituzione come «decisione politica fondamentale», infatti, il diritto costituzionale si esaurirebbe nello studio di esse: non è un caso, quindi, che uno dei maggiori studiosi di Schmitt, ovvero C. Mortati, ne sia stato uno dei più importanti teorici, anche se, in questi ultimi anni, alcuni studiosi ne hanno ridotto l’importanza. È certo, comunque, che i due concetti sono intrinsecamente legati tra loro, nel senso che una determinata forma di governo si riverbera sulla forma di Stato e viceversa.
Le forme di Stato. - In linea di massima, la maggioranza della dottrina parla di forma di Stato per indicare i diversi modi attraverso i quali si combinano i tre elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo (alcuni preferiscono utilizzare l’espressione sovranità in luogo di quella di governo). In quest’ottica, lo studio delle forme di Stato riguarda solo quella peculiare forma di aggregazione politica che si afferma a partire dal XVI secolo (lo Stato moderno, inteso quale ordinamento giuridico territoriale e sovrano). Nell’ambito di questa prospettiva, si distinguono, a sua volta, due diversi profili: il primo attiene al rapporto tra governanti e governati, mentre il secondo riguarda la ripartizione verticale del potere. Per quanto concerne questo secondo profilo, si suole distinguere tra Stati federali e Stati unitari, nonostante tutte le difficoltà riscontrate nel tracciare una chiara linea distintiva tra queste due diverse figure organizzative (Federalismo). Quanto al primo profilo, invece, si distinguono, da un punto di vista storico, lo Stato patrimoniale (XVI-XVII secolo), lo Stato di polizia (XVIII secolo), lo Stato liberale o Stato di diritto (XIX secolo) e lo Stato democratico (XX secolo), fondato sul principio del suffragio universale (Democrazia e Diritto di voto). Una diversa suddivisione da un punto di vista storico è stata fatta da Mortati, secondo il quale lo Stato patrimoniale (rectius l’ordinamento giuridico a regime patrimoniale) nascerebbe con il feudalesimo e sopravvivrebbe ad esso, lo Stato di polizia finirebbe con l’identificarsi con la monarchia assoluta e lo Stato moderno si identificherebbe nello Stato liberale.
Per quanto riguarda, invece, lo Stato novecentesco, si possono distinguere quattro forme di Stato: lo Stato democratico costituzionale, lo Stato socialista, lo Stato autoritario e lo Stato di recente indipendenza (secondo alcuni studiosi, tuttavia, quest’ultimo non costituirebbe una forma di Stato autonoma). Al riguardo, occorre dire che alcuni studiosi preferiscono utilizzare la nozione di regime politico per indicare le ideologie, i principi e le strutture di autorità in cui agiscono gli attori politicamente rilevanti: tuttavia, secondo altri studiosi forma di Stato e regime politico non sarebbero altro che due facce di una stessa medaglia.
Le forme di governo. - Per quanto riguarda le forme di governo, esse concernono solo uno dei tre elementi essenziali dello Stato: il governo latamente inteso come assetto dei pubblici poteri. In altri termini, mentre le forme di Stato attengono allo studio dello Stato-comunità (o Stato-ordinamento), le forme di governo riguardano soltanto lo Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto (persona giuridica) all’interno dell’ordinamento statale. Più precisamente, a proposito delle forme di governo la dottrina maggioritaria si intende riferire ai diversi modi nei quali la c.d. funzione di indirizzo politico di maggioranza viene esercitata tra i diversi organi costituzionali. Conseguentemente, sono state abbandonate le tradizionali distinzioni elaborate dai classici del pensiero politico (dalla bipartizione machiavelliana tra monarchie e repubbliche alla tripartizione aristotelica tra governo di uno, governo di pochi e governo di molti), perché non rispondenti più alla realtà.
Una distinzione ancora importante è invece, quella tra forme di governo pure e forme di governo miste, anche se si riscontrano al riguardo opinioni divergenti. Secondo un primo orientamento (Mortati), forme pure sarebbero quelle caratterizzanti lo Stato patrimoniale e lo Stato di polizia, mentre quelle miste sarebbero quelle caratterizzanti lo Stato contemporaneo. Secondo un diverso orientamento, forme pure sarebbero soltanto la monarchia assoluta e la dittatura, mentre tutte le altre sarebbero da considerare forme miste. Secondo un terzo orientamento, infine, pure sarebbero solo quelle forme di governo a rigida separazione dei poteri (monarchia costituzionale, regime presidenziale e governo direttoriale), mentre miste sarebbero tutte con una qualche forma di coordinamento tra i poteri (forma di governo parlamentare, assembleare, semipresidenziale).
La forma di governo vigente nell’ordinamento italiano è quella parlamentare. Essa si caratterizza per la presenza di due elementi: il rapporto fiduciario tra il Governo e il Parlamento (Fiducia parlamentare) e la possibilità dello scioglimento anticipato di quest’ultimo organo. È proprio la presenza dello scioglimento a distinguere la forma di governo parlamentare da quella assembleare (che pure mantiene in comune con la prima il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento).
La forma di governo presidenziale e la sua variante monarchica, la monarchia costituzionale, si caratterizzano invece per una rigida separazione tra l’esecutivo e il legislativo e per l’unificazione delle cariche di capo dello Stato e vertice del Governo in una stessa persona (il Re nella monarchia costituzionale e il Presidente nella forma di governo presidenziale). Una peculiare forma di governo poi è quella direttoriale, in cui ugualmente vi è una rigida separazione tra il legislativo e l’esecutivo (il legislativo elegge l’esecutivo, ma non può sfiduciarlo, così come l’esecutivo non può chiederne lo scioglimento anticipato) e dove manca pure la figura del capo dello Stato (che viene esercitata a rotazione dai componenti dell’esecutivo collegiale). Per quanto riguarda, infine, il sistema semipresidenziale, esso è frutto di un’elaborazione dottrinaria relativamente recente, proposta per la forma di governo francese a seguito dell’introduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica (1962). Esso risulterebbe dalla combinazione di forti poteri di governo in capo al Presidente della Repubblica con il mantenimento della fiducia parlamentare tra il Governo e il Parlamento; proprio per questo, però, alcuni autori preferiscono parlare, anziché di forma di governo semipresidenziale, di forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale.