Aspettativa, formulata in condizioni di incertezza, di un comportamento favorevole messo in atto da individui, gruppi, istituzioni sociali o sistemi.
Il rapporto fiduciario tra il Parlamento e il Governo, cioè il fatto che il Governo rimanga in carica se e solo fin quando gode della f. del Parlamento, è un elemento caratteristico della forma di governo parlamentare (Forme di Stato e forme di governo). In linea di massima, i sistemi di tipo presidenziale (in particolare, quello statunitense) non prevedono questa forma di collegamento tra il potere legislativo e il potere esecutivo, anche se ciò non è sempre vero (basti pensare alla II Repubblica francese o ad alcune esperienze latino-americane). D’altra parte, va osservato anche che il mantenimento del rapporto fiduciario tra il Governo e il Parlamento, abbinato a una partecipazione diretta del Presidente della Repubblica al potere esecutivo (c.d. esecutivo bicefalo), costituisce l’elemento distintivo, secondo le odierne classificazioni degli studiosi, della c.d. forma di governo semipresidenziale.
L’affermazione della f. parlamentare è il risultato di un processo storico che, dalla monarchia costituzionale (in cui i Ministri rispondevano del proprio operato esclusivamente al Re, vertice dell’esecutivo; Capo dello Stato), approda alla forma di governo parlamentare, in cui i Ministri rispondono del proprio operato di fronte alle Camere, e, in particolare, di fronte alla Camera elettiva (Controfirma ministeriale). Il primo Paese dove si è verificato questo passaggio è stato la Gran Bretagna, che ha operato una simile trasformazione nell’arco di circa un secolo: dalla Rivoluzione del 1688, che ha sancito l’affermazione della monarchia costituzionale, alle dimissioni di North come capo del governo (1782), che ha segnato l’affermazione della f. parlamentare (questi si dimise, infatti, perché riteneva di non avere più l’appoggio della Camera dei comuni; Crisi di governo). Negli altri Paesi del continente europeo, l’affermazione di questo principio è avvenuto più tardi e con tempi e modalità diverse, al punto che in Germania il principio della f. parlamentare si è affermato solo nel 1918, negli ultimi mesi del Reich guglielmino.
I modi attraverso cui può esplicitarsi il rapporto fiduciario sono molteplici. Nel caso di un Parlamento bicamerale, esso può intercorrere tra una sola Camera e il Governo: così accade nell’esperienza britannica, dove, in virtù di una convenzione costituzionale, esso investe solamente il Governo e la Camera dei comuni, o in Francia, dove esso riguarda solo l’Assemblea nazionale e il Governo (artt. 20, 49 e 50 Cost. Francia 1958). Diverso è invece il caso dell’esperienza costituzionale italiana, in cui il rapporto di f. coinvolge il Governo ed entrambe le Camere (art. 94 Cost.). Il rapporto fiduciario, inoltre, può presupporre la necessità di un voto preventivo di investitura (art. 76 Cost. Francia 1946; art. 94 Cost.), oppure la f. può essere presunta, restando salva, però, la possibilità di sfiduciare il Governo in carica (artt. 53-54 Cost. Germania 1919; artt. 49-50 Cost. Francia 1958). Infine, il rapporto fiduciario può riguardare il Governo nella sua totalità (art. 94 Cost.), oppure il solo suo vertice, che ha un potere di nomina e revoca dei singoli Ministri (così in Germania, in Spagna o nello stesso Regno Unito: artt. 63-64 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 99-100 Cost. Spagna 1978).
La f. parlamentare nell’esperienza repubblicana. - Per quanto riguarda l’esperienza italiana, i mezzi attraverso cui verificare la sussistenza del rapporto di f., oltre al voto di investitura fiduciaria (detto anche mozione di f.), sono la questione di f. e la mozione di sfiducia. La differenza tra essi sta nel fatto che, mentre la mozione di sfiducia, come la mozione di f., è un atto parlamentare (può, cioè, essere presentata soltanto da parlamentari), la questione di f. è un atto governativo (può essere posta solo dal Governo). Per quanto riguarda la questione di f., la Costituzione vigente, a differenza di quel che accade in altre esperienze europee (art. 68 Legge fondamentale Germania 1949; art. 49, co. 3, Cost. Francia 1958; art. 112 Cost. Spagna 1978), non fa riferimento in alcun modo ad essa, previsto nei soli regolamenti parlamentari (art. 116 reg. Camera; art. 161, co. 4, reg. Senato). Tale questione può avere ad oggetto ogni atto che impegni la responsabilità politica del Governo (un d.d.l., una mozione, una risoluzione ecc.). In linea di massima, la questione di f. viene utilizzata durante il procedimento legislativo, quando il Governo intenda imporre alla maggioranza il proprio indirizzo o superare le pratiche ostruzionistiche: infatti, quando viene posta una questione di f., tutti gli emendamenti presentati decadono e si vota soltanto sul testo presentato dal Governo. Va sottolineato, tuttavia, che l’abuso di questo strumento, soprattutto nell’ultimo decennio, comporta il rischio di ridurre eccessivamente il dibattito parlamentare.
Per quanto riguarda le mozioni di f. e di sfiducia, esse devono essere votate per appello nominale. Non sono previsti quorum particolari per la loro approvazione e, quindi, è sufficiente la maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti). Inoltre, la mozione di sfiducia deve essere presentata da non meno di un decimo dei componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Una peculiare forma di mozione di sfiducia è poi la c.d. mozione di sfiducia costruttiva, il cui scopo è quello di rafforzare la stabilità governativa, impedendo le crisi di governo determinate da convergenze puramente occasionali delle forze politiche. Ove applicata, è previsto un quorum più alto della semplice mozione di sfiducia (la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei componenti dell’assemblea) e la mozione deve anche indicare il capo del Governo destinato a succedere a quello sfiduciato (art. 67 Legge fondamentale Germania 1949; art. 113 Cost. Spagna 1978).
La disposizione testamentaria fiduciaria (detta anche f. testamentaria) è quella per la quale le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e in realtà riguardano altra persona, alla quale i beni debbono essere definitivamente trasmessi. È un caso di interposizione reale di persona, alla quale è limitatamente riconosciuta efficacia (art. 627 c.c.) nel senso che non è ammessa azione per accertare che le disposizioni del testamento hanno carattere fiduciario, anche se espressioni del testamento possano far presumere tale carattere. Se, però, la persona interposta ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Tipico caso di obbligazione naturale, la f. testamentaria si distingue dalla sostituzione fedecommissaria, nella quale l’istituito succede, sia pure col vincolo di trasmettere alla propria morte, laddove nella f. l’istituito è tale solo in apparenza.
Si distingue tra f. personale o interpersonale e f. sistemica o impersonale a seconda che il destinatario dell’aspettativa sia identificato in un individuo oppure nel sistema sociale nel suo complesso (o in alcune componenti di tale sistema).
Misure di f. Complesso di accordi che obbligano i contraenti a evitare azioni che possano essere interpretate come preparatorie di atti ostili. Le origini di tale concetto risalgono ai negoziati tra USA e URSS (Ginevra 1958) sulla prevenzione del rischio di un attacco di sorpresa. Nel 1963, a seguito della crisi di Cuba, venne istituito il ‘telefono rosso’ che permetteva alle due superpotenze di comunicare in tempo reale in caso di crisi internazionali. Nel 1988 vennero creati due centri (a Mosca e a Washington) per il ‘controllo del rischio nucleare’, tramite i quali i comandi militari delle due superpotenze potevano scambiarsi in tempo reale informazioni tecniche e chiarimenti sullo svolgimento delle reciproche attività nucleari. Per quanto riguarda invece le forze convenzionali, le misure di f. sono state formulate dalla Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE) nel 1975 (Helsinki) e, con maggiori dettagli, nel 1986 (Stoccolma). Le informazioni che i firmatari si impegnano a fornire comprendono il tipo dell’attività militare da condurre, gli Stati che vi partecipano, il numero delle forze coinvolte, le date di inizio e fine delle operazioni. L’uso dei cosiddetti mezzi tecnici nazionali (national technical means, satelliti, stazioni radioriceventi ecc.) non deve essere ostacolato dal paese ospitante, e ispezioni senza preavviso (non più di una all’anno) devono essere organizzate a richiesta in caso di dubbio. Nel 1990, parallelamente alla conclusione del trattato sulle forze convenzionali in Europa, i 22 Stati firmatari (16 della NATO e 6 del Patto di Varsavia) concordarono anche di provvedere allo scambio regolare di informazioni sulle proprie forze armate, comprese le dottrine e i piani operativi, e sui bilanci per la difesa. Le misure di f. concordate nell’ambito della CSCE sono state assorbite nella Carta Europea firmata a Parigi nel 1990 e accettate dagli Stati successori dell’URSS e della Iugoslavia.
Il trust nello scenario internazionale e la sua operatività in Italia alla luce dell’art. 2645-ter c.c. di Francesco Di Ciommo