Il Governo è un organo complesso posto al vertice dell’intero apparato amministrativo dello Stato ed è composto, secondo l’art. 92 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri (Ministri. Diritto costituzionale), che, a loro volta, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La disposizione costituzionale, tuttavia, si limita ad indicare le sole componenti necessarie: il Governo, in effetti, ha una struttura assai più complessa di quel che risulta dall’art. 92 Cost., dal momento che comprende anche i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i comitati interministeriali ecc.
Nella concezione teorica dello Stato liberale di diritto, al Governo era assegnato un compito limitato e meramente esecutivo, cioè quello di realizzare in concreto i fini dello Stato determinati in astratto dalla legislazione. Con l’avvento dello Stato democratico, fondato sul suffragio universale (Forme di Stato e forme di governo) e la correlativa espansione dei compiti dell’amministrazione – si pensi a quel che ha significato l’avvento dello Stato sociale – questa visione è entrata in crisi: il Governo, infatti, non è più un mero comitato esecutivo del Parlamento, ma ha assunto un’importanza quasi equiparabile ad esso. Tipiche manifestazioni di questo cambio di paradigma sono state, ad esempio, il progressivo aumento dal primo dopoguerra degli atti normativi governativi in Italia ed in Francia (Decreto-legge e Decreto legislativo) o la trasformazione della forma di governo inglese (da parlamentare a c.d. governo del Premier) o, ancora, il forte aumento dei poteri del Presidente degli U.S.A. a seguito del c.d. New Deal.
Il Governo nell’esperienza repubblicana La Costituzione repubblicana ha recepito solo in parte queste trasformazioni, dedicando al Governo poche disposizioni, generiche e laconiche: così, l’individuazione del numero dei Ministri e le loro attribuzioni, le attribuzioni del Consiglio dei ministri e il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri sono interamente rimessi alla legge (art. 95, co. 3, Cost.). Peraltro, la disciplina legislativa è intervenuta solo in tempi relativamente recenti, prima con la l. n. 400/1988 – che, però, non prevede nulla in ordine al numero dei Ministri, alle loro attribuzioni e all’organizzazione dei singoli Ministeri – e, poi, con il d.lgs. n. 300/1999 (riguardante l’organizzazione ed il numero dei Ministeri) e il d.lgs. n. 303/1999 (riguardante la Presidenza del Consiglio).
Ugualmente priva di regolamentazione a livello costituzionale è la materia della formazione del Governo, che entra in carica a seguito di una procedura complessa, disciplinata da convenzioni e/o da vere e proprie da consuetudini costituzionali (Convenzione costituzionale e Consuetudine. Diritto costituzionale), alcune delle quali risalenti all’età statutaria. Il giuramento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di fronte al Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.) costituisce così la fase finale di un procedimento che inizia con le consultazioni ad opera del Presidente della Repubblica medesimo, il quale consulta gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ma soprattutto i vertici dei gruppi parlamentari allo scopo di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo (Fiducia parlamentare).
Sulla base delle consultazioni, il Presidente della Repubblica è in grado di conferire a un soggetto l’incarico (talora il preincarico) di formare il nuovo Governo, che viene generalmente accettato con riserva dalla persona designata. L’incaricato, a sua volta, effettua delle proprie consultazioni con i vertici dei gruppi parlamentari, allo scopo di mettere a punto l’eventuale programma del nuovo Governo e concordare una possibile lista dei Ministri. Qualora le consultazioni dell’incaricato diano un esito positivo, questi torna dal Presidente della Repbblica per sciogliere la riserva ed accettare formalmente l’incarico. Il decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri viene controfirmato dallo stesso nominato (Controfirma ministeriale) e, su sua proposta, il Presidente della Repubblica nomina, quindi, i Ministri (art. 92, co. 2, Cost.; Ministri. Diritto costituzionale). Va detto, comunque, che alcune di queste regole non scritte sono state modificate a seguito del cambio di sistema elettorale avvenuto a partire dall’ultimo decennio del Novecento (Elezioni), che, accentuando la struttura bipolare delle forze politiche, ha determinato una semplificazione della fase delle consultazioni e dell’incarico.
Una volta entrato in carica, il nuovo Governo si riunisce per deliberare la nomina degli eventuali Viceministri e dei Sottosegretari di Stato e per preparare le dichiarazioni programmatiche, che verranno esposte alle Camere allo scopo di ottenerne la fiducia, entro dieci giorni dalla sua formazione (art. 94, co. 3, Cost.). Il Governo in attesa di fiducia ha una posizione simile a quella del Governo dimissionario e non può compiere atti che eccedano l’ordinaria amministrazione (Crisi di governo), anche se un’opinione minoritaria tende a distinguere le due situazioni. Di certo, solo con il conferimento della fiducia il Governo assume la pienezza dei suoi poteri e può quindi dare attuazione al proprio programma, compiendo atti di indirizzo politico di maggioranza.
Governo ombra (ingl. shadow cabinet) Nella consuetudine politica britannica contemporanea, fondata essenzialmente su due partiti, compagine costituita da parlamentari dell’opposizione. Il suo leader, in forza del Ministers of the Crown Act (1937), detiene una posizione ufficiale con uno stipendio a carico dell’erario.
Forme di Stato e forme di governo
Ministri. Diritto costituzionale