• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Consuetudine. Diritto costituzionale

Enciclopedia on line
  • Condividi

La consuetudine costituisce la fonte del diritto non scritta per eccellenza. Secondo la dottrina tradizionale, essa consta di due elementi: uno di tipo materiale (l’usus o diuturnitas) e un altro di tipo soggettivo (l’opinio iuris ac necessitatis), ancorché oggettivamente verificabile. Per usus o diuturnitas si intende la reiterazione di un determinato comportamento da parte di una collettività. L’opinio iuris ac necessitatis è, invece, la convinzione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio. La consuetudine ha rivestito una grande importanza sia nell’ambito della esperienza giuridica romana, sia nell’ambito di quella del ius comune. Il suo declino progressivo coincide con la nascita e lo sviluppo dello Stato moderno, a seguito della rivendicazione del monopolio della produzione normativa da parte del Monarca (superiorem non recognoscens), monopolio che costituiva, secondo la tesi enunciata da Hobbes e da Bodin, uno degli attributi tipici della sovranità.

Per quanto riguarda la collocazione attuale della consuetudine sul piano delle fonti del diritto, parte della dottrina, basandosi sulla formulazione dell’art. 8 disp. prel. c.c. – secondo cui, nelle materie disciplinate dalla legge o dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono richiamati da questi – ritiene che la consuetudine abbia una rilevanza limitata: in quest’ottica le uniche consuetudine ammissibili sarebbero solo quelle richiamate dalle leggi scritte (c.d. secundum legem) essendo vietate, invece, quelle che disciplinano materie non disciplinate da leggi scritte (c.d. praeter legem) e, a maggior ragione, quelle che disciplinano alcune materie in difformità con le leggi scritte (c.d. contra legem).

Sul piano costituzionale, la Carta repubblicana, anche in ragione della sua rigidità (art. 138 Cost.; Revisione costituzionale) non fa menzione della consuetudine; per cui anche in questo caso, la dottrina non è concorde sul valore da attribuire alle c.d. consuetudini praeter constitutionem – e alla loro eventuale distinguibilità dalle prassi e dalle convenzioni costituzionali (Convenzione costituzionale) – nonché alle c.d. consuetudini contra constitutionem, che possono integrare, secondo alcuni autori, delle vere e proprio modificazioni tacite della Costituzione.

Voci correlate

Fonti del diritto

Vedi anche
diritto consuetudinàrio consuetudinàrio, diritto Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente ... Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), il regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le decisioni e le direttive (Decisioni. Diritto dell’Unione Europea, Direttive. Diritto dell’Unione Europea). Più precisamente, il ... diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ... Repubblica In generale, la repubblica viene contrapposta alla monarchia, in base alla considerazione che la prima sarebbe caratterizzata dall’elettività e dalla temporaneità della carica del Capo dello Stato, laddove la seconda si caratterizzerebbe per l’ereditarietà e la durata vitalizia di questa (salva l’abdicazione). ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • FONTI DEL DIRITTO
Vocabolario
consuetùdine
consuetudine consuetùdine s. f. [dal lat. consuetudo -dĭnis, der. di consuetus «consueto»; cfr. costume]. – 1. Modo costante di operare e procedere; abitudine, usanza, tradizione, costume: ho la c. di alzarmi presto; è arrivato in ritardo,...
costituzionale
costituzionale agg. [der. di costituzione]. – 1. a. Regolato e determinato da una costituzione politica: governo c., forma di governo in cui la potestà governativa è attribuita, mediante una ripartizione di funzioni, a più organi, i quali...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali