Il Consiglio dei ministri è un organo complesso del Governo ed è formato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri (art. 92, co. 1, Cost.; Ministri. Diritto costituzionale). Tuttavia, nonostante che l’art. 95, co. 3, Cost. preveda che l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero e delle attribuzioni dei ministeri siano stabiliti con legge, quest’ultima è intervenuta solo quarant’anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (l. n. 400/1988), il che ha comportato che, sino al 1988, si facesse riferimento a testi legislativi addirittura dell’età giolittiana (R.d. n. 446/1901). Ulteriori modifiche sono state poi introdotte negli anni novanta del Novecento (d.lgs. n. 303/1999 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e poi anche negli anni successivi, con particolare riferimento al numero dei Ministri (Ministri. Diritto costituzionale).
A differenza di altre esperienze costituzionali europee – si pensi al Primo ministro in Francia (art. 21 Cost. Francia 1958), in Portogallo (artt. 186 ss. Cost. Portogallo 1976), in Spagna (artt. 98 e 100 Cost. Spagna 1978) o al Cancelliere in Germania (artt. 62-65 Legge fondamentale germania 1949) o al Premier nel regno Unito – il nostro ordinamento non prevede un ruolo preminente dell’organo di vertice del Governo rispetto agli altri Ministri, riservando quindi all’organo collegiale Consiglio dei ministri le attribuzioni costituzionalmente e politicamente più rilevanti del potere esecutivo: spettano, infatti, a quest’ultimo le deliberazioni sui d.d.l. di iniziativa governativa ex art. 71 Cost. (Procedimento legislativo); l’adozione degli atti con forza di legge ex artt. 76 e 77 Cost. (Decreto-legge e Decreto legislativo) e dei regolamenti governativi; la decisione di impugnare gli Statuti regionali ex art. 123 Cost.; quella di agire o di resistere in giudizio nei conflitti di attribuzione e nel giudizio in via principale di fronte alla Corte costituzionale; la risoluzione dei conflitti tra i singoli Ministri; la nomina dei più alti funzionari dell’apparato civile e militare (quali prefetti, ambasciatori, capi di stato maggiore ecc.).
In virtù della centralità del principio della collegialità, che fa del Consiglio dei ministri il principale organo di indirizzo politico di maggioranza del Governo e, invece, del Presidente del Consiglio dei ministri il primus inter pares tra i Ministri, emerge una netta presa di distanza dall’esperienza costituzionale fascista, che, a seguito delle c.d. leggi fascistissime (l. n. 2263/1925), aveva incentrato proprio nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri, divenuto anche «Capo del Governo», l’intera intelaiatura istituzionale (Forme di Stato e forme di governo).
Al Consiglio dei ministri partecipano il Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i Ministri, senza alcuna distinzione tra quelli c.d. con portafoglio e quelli c.d. senza portafoglio (d.P.C.m. del 10.11.1993). Il Consiglio dei ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m. del 10.11.1993) e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ove previsto (l. n. 400/1988; d.P.C.m. 10.11.1993). È esclusa la partecipazione al Consiglio dei ministri dei Sottosegretari di Stato, con l’eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta la funzione di segretario del Consiglio dei ministri. In alcune riunioni del Consiglio dei ministri, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro competente, può invitare anche un Viceministro, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia delegatagli, senza che questi, però, abbia diritto di voto (l. n. 81/2001).
Le riunioni del Consiglio dei ministri, a differenza delle sedute del Parlamento, non sono pubbliche: negli atti ufficiali del Consiglio dei ministri il processo verbale e la raccolta delle deliberazioni non possono essere riportate né le opinioni espresse né, tantomeno, i voti dati dai singoli Ministri (d.P.C.m. del 10.11.1993).
Per ovviare alle difficoltà derivanti da un ampio numero di partecipanti al Consiglio dei ministri, la l. n. 400/1988 ha poi individuato un organo collegiale a composizione più ristretta, il Consiglio di gabinetto – sul modello dell’Inner Cabinet britannico – che, tuttavia, anche in virtù delle sue limitate funzioni, non ha avuto ad oggi attuazione.
Ministri. Diritto costituzionale