Il rapporto fiduciario tra il Parlamento e il Governo, cioè il fatto che il Governo rimanga in carica se e solo fin quando gode della fiducia del Parlamento, è un elemento caratteristico della forma di governo parlamentare (Forme di Stato e forme di governo). In linea di massima, i sistemi di tipo presidenziale (in particolare, quello statunitense) non prevedono questa forma di collegamento tra il potere legislativo e il potere esecutivo, anche se ciò non è sempre vero (basti pensare alla II Repubblica francese o ad alcune esperienze latino-americane). D’altra parte, va osservato anche che il mantenimento del rapporto fiduciario tra il Governo e il Parlamento, abbinato a una partecipazione diretta del Presidente della Repubblica al potere esecutivo (c.d. esecutivo bicefalo), costituisce l’elemento distintivo, secondo le odierne classificazioni degli studiosi, della c.d. forma di governo semipresidenziale.
L’affermazione della fiducia parlamentare è il risultato di un processo storico che, dalla monarchia costituzionale (in cui i Ministri rispondevano del proprio operato esclusivamente al Re, vertice dell’esecutivo; Capo dello Stato), approda alla forma di governo parlamentare, in cui i Ministri rispondono del proprio operato di fronte alle Camere, e, in particolare, di fronte alla Camera elettiva (Controfirma ministeriale). Il primo Paese dove si è verificato questo passaggio è stato la Gran Bretagna, che ha operato una simile trasformazione nell’arco di circa un secolo: dalla Rivoluzione del 1688, che ha sancito l’affermazione della monarchia costituzionale, alle dimissioni di North come capo del governo (1782), che ha segnato l’affermazione della fiducia parlamentare (questi si dimise, infatti, perché riteneva di non avere più l’appoggio della Camera dei comuni; Crisi di governo). Negli altri Paesi del continente europeo, l’affermazione di questo principio è avvenuto più tardi e con tempi e modalità diverse, al punto che in Germania il principio della fiducia parlamentare si è affermato solo nel 1918, negli ultimi mesi del Reich guglielmino.
I modi attraverso cui può esplicitarsi il rapporto fiduciario sono molteplici. Nel caso di un Parlamento bicamerale, esso può intercorrere tra una sola Camera e il Governo: così accade nell’esperienza britannica, dove, in virtù di una convenzione costituzionale, esso investe solamente il Governo e la Camera dei comuni, o in Francia, dove esso riguarda solo l’Assemblea nazionale e il Governo (artt. 20, 49 e 50 Cost. Francia 1958). Diverso è invece il caso dell’esperienza costituzionale italiana, in cui il rapporto di fiducia coinvolge il Governo ed entrambe le Camere (art. 94 Cost.). Il rapporto fiduciario, inoltre, può presupporre la necessità di un voto preventivo di investitura (art. 76 Cost. Francia 1946; art. 94 Cost.), oppure la fiducia può essere presunta, restando salva, però, la possibilità di sfiduciare il Governo in carica (artt. 53-54 Cost. Germania 1919; artt. 49-50 Cost. Francia 1958). Infine, il rapporto fiduciario può riguardare il Governo nella sua totalità (art. 94 Cost.), oppure il solo suo vertice, che ha un potere di nomina e revoca dei singoli Ministri (così in Germania, in Spagna o nello stesso Regno Unito: artt. 63-64 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 99-100 Cost. Spagna 1978).
La fiducia parlamentare nell’esperienza repubblicana. - Per quanto riguarda l’esperienza italiana, i mezzi attraverso cui verificare la sussistenza del rapporto di fiducia, oltre al voto di investitura fiduciaria (detto anche mozione di fiducia), sono la questione di fiducia e la mozione di sfiducia. La differenza tra essi sta nel fatto che, mentre la mozione di sfiducia, come la mozione di fiducia, è un atto parlamentare (può, cioè, essere presentata soltanto da parlamentari), la questione di fiducia è un atto governativo (può essere posta solo dal Governo). Per quanto riguarda la questione di fiducia, la Costituzione vigente, a differenza di quel che accade in altre esperienze europee (art. 68 Legge fondamentale Germania 1949; art. 49, co. 3, Cost. Francia 1958; art. 112 Cost. Spagna 1978), non fa riferimento in alcun modo ad essa, previsto nei soli regolamenti parlamentari (art. 116 reg. Camera; art. 161, co. 4, reg. Senato). Tale questione può avere ad oggetto ogni atto che impegni la responsabilità politica del Governo (un d.d.l., una mozione, una risoluzione ecc.). In linea di massima, la questione di fiducia viene utilizzata durante il procedimento legislativo, quando il Governo intenda imporre alla maggioranza il proprio indirizzo o superare le pratiche ostruzionistiche: infatti, quando viene posta una questione di fiducia, tutti gli emendamenti presentati decadono e si vota soltanto sul testo presentato dal Governo. Va sottolineato, tuttavia, che l’abuso di questo strumento, soprattutto nell’ultimo decennio, comporta il rischio di ridurre eccessivamente il dibattito parlamentare.
Per quanto riguarda le mozioni di fiducia e di sfiducia, esse devono essere votate per appello nominale. Non sono previsti quorum particolari per la loro approvazione e, quindi, è sufficiente la maggioranza semplice (la metà più uno dei votanti). Inoltre, la mozione di sfiducia deve essere presentata da non meno di un decimo dei componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Una peculiare forma di mozione di sfiducia è poi la c.d. mozione di sfiducia costruttiva, il cui scopo è quello di rafforzare la stabilità governativa, impedendo le crisi di governo determinate da convergenze puramente occasionali delle forze politiche. Ove applicata, è previsto un quorum più alto della semplice mozione di sfiducia (la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei componenti dell’assemblea) e la mozione deve anche indicare il capo del Governo destinato a succedere a quello sfiduciato (art. 67 Legge fondamentale Germania 1949; art. 113 Cost. Spagna 1978).