Il Capo dello Stato è generalmente un organo monocratico (Re o Presidente, a seconda che si tratti di Capo dello Stato monarchico o repubblicano; Presidente della Repubblica), che ha come funzione peculiare la rappresentanza della comunità statale nell’ambito dell’ordinamento internazionale (art. 1, sez. III, cap. IV, Titolo III, Cost. Francia 1791; art. 60 Cost. Francia 1848; art. 11 Cost. Germania 1871; art. 45 Cost. Germania 1919; art. 65 Cost. Austria 1920; art. 31 Cost. Francia 1946; art. 87, co. 8, Cost.; art. 59 Legge fondamentale Germania 1949; art. 14 Cost. Francia 1958; artt. 56, par. 1, e 63, Cost. Spagna 1978) e, per questo, gli viene riconosciuta l’immunità sul piano del diritto internazionale. Oltre a questa funzione fondamentale, il Capo dello Stato può averne anche altre, che concorrono a qualificare la forma di governo (Forme di Stato e forme di governo): dalla funzione di rappresentanza dell’unità nazionale a quella di garante dell’indipendenza nazionale e del regolare funzionamento delle istituzioni democratiche; dal comando, simbolico o reale, delle forze armate al potere di scioglimento delle assemblee legislative (Parlamento); dalla nomina del vertice del Governo all’indizione del referendum e così via, per arrivare, in alcuni casi, sino alla funzione di vertice del potere esecutivo (art. II, sez. 1, Cost. USA 1787; art. 4, tit. III, e capp. II e IV, tit. III, Cost. Francia 1791; art. 43 Cost. Francia 1848; art. 5 Statuto albertino).
In sostanza, quindi, si può dire che il titolo di Capo dello Stato sia indipendente dalle funzioni concretamente affidate all’organo, poiché i suoi poteri e le sue attribuzioni variano a seconda del contesto giuridico-costituzionale in cui agisce. Appare evidente, infatti, che il Capo dello Stato in una forma di governo presidenziale gode di poteri assai maggiori di quanti non ne abbia il Capo dello Stato in una forma di governo parlamentare, così come il ruolo Capo dello Stato nel XIX secolo era diverso da quella che si ha nelle democrazie novecentesche (Forme di Stato e forme di governo).
D’altra parte, non si può tacere il fatto che il Capo dello Stato sia uno degli organi che maggiormente risente del peso della tradizione, derivando la figura dell’odierno Capo dello Stato dal Monarca assoluto («superiorem non recognoscens») affermatosi con la nascita dello Stato moderno e poi mutato in virtù delle tre grandi Rivoluzioni dell’età moderna (inglese, statunitense, francese): all’idea che tutti i poteri debbano spettare al Monarca, infatti, si sostituisce il principio dello Stato di diritto, e, quindi, della separazione dei poteri. Proprio per questo legame intrinseco tra tradizione e innovazione, la figura del Capo dello Stato è stata contemporaneamente esaltata da alcuni studiosi e criticata da altri: c’è chi, come B. Constant ne ha sottolineato il carattere di «potere neutro» rispetto alle fazioni politiche, chi, come C. Schmitt, quello di «custode della costituzione» e chi, invece, come L. Duguit ne ha evidenziato l’inutilità o la pericolosità o, come H. Kelsen, la sostanziale incompatibilità con la nozione contemporanea di democrazia.
Un discorso a parte merita la figura del Capo dello Stato nelle cd. democrazie popolari e negli Stati socialisti (Democrazia), in alcuni dei quali tale organo non era previsto; pertanto, in questi ordinamenti, in conformità con il principio della collegialità degli organi, la rappresentanza dello Stato sul piano internazionale veniva attribuita ad un organo collegiale, denominato Presidium, Consiglio di Stato, Consiglio di presidenza o Comitato permanente. Del pari, va ricordato anche il caso della Svizzera, in cui, seguendo la forma di governo direttoriale (Forme di Stato e forme di governo) la funzione di Capo dello Stato viene esercitata a rotazione da uno dei componenti del Consiglio federale collegio (art. 176 Cost. Svizzera del 1999).