Legame, relazione, connessione tra due o più elementi.
R. giuridico è la relazione tra due (o più) soggetti regolata dal diritto.
Caratteristica del diritto, è quella di regolare i r., giuridicamente rilevanti perché hanno come oggetto interessi suscettibili di valutazione economica, tra i soggetti dell’ordinamento: la norma impone a un soggetto un comportamento da tenere nei confronti di un altro. Si crea, così, il r. tra colui cui si impone un comportamento (soggetto passivo) e colui cui questo comportamento giova (soggetto attivo). I soggetti del r. sono denominati parti e si distinguono dai soggetti estranei al r., denominati terzi. L’esistenza di una norma giuridica, peraltro, comporta anche una relazione tra chi pone la norma e chi a essa è soggetto. R. giuridico si ha così nel primo come nel secondo caso: pertanto la nozione di esso non può essere ristretta alla sola ipotesi dell’obbligo, cui fa riscontro il diritto (o il potere), ma deve essere estesa anche all’ipotesi della soggezione, cui corrisponde il potere (normativo). Mentre in questa seconda situazione non si possono operare distinzioni, nella prima è possibile distinguere tra r. reali e r. obbligatori, a seconda che il diritto del soggetto attivo possa essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri consociati ovvero solo nei confronti di singoli soggetti determinati. Nel primo caso si parla di diritto assoluto (per es., proprietà e altri diritti reali; diritti della persona), nel secondo di diritto relativo (per es., obbligazioni).
R. giuridico che intercorre tra datore di lavoro e chi lo presta in forma subordinata in cambio di una retribuzione (➔ lavoro).
R. speciali di lavoro. Alcuni r. di lavoro, pur essendo r. di tipo subordinato, presentano delle specificità rispetto al modello tipizzato di cui all’art. 2094 del codice civile. Tra i r. di tipo speciale vengono generalmente ricompresi: apprendistato; lavoro domestico; lavoro a domicilio; lavoro intermittente; lavoro aereo e marittimo; lavoro ripartito; lavoro sportivo; lavoro part-time; portierato; telelavoro. Da tale elenco emerge subito quanto diverse possano essere le peculiarità che rendono differenti, e quindi speciali, tali rapporti. In alcune fattispecie è la causa stessa del contratto che aggiunge ulteriori intenti alla finalità tipica del rapporto. Ciò avviene, per es., nel caso dell’apprendistato, dove l’elemento formativo assume un ruolo determinante. In altri casi, per es. nel pubblico impiego, è l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici coinvolti a richiedere variazioni normative dello scambio tipico del lavoro subordinato. In altre fattispecie, la deroga dalla disciplina generale dipende dall’oggetto della prestazione (il lavoro degli atleti professionisti nello sport) o dal contesto specifico in cui la prestazione viene resa (per es., il lavoro domestico che si inserisce in una organizzazione familiare).
Il concetto di specialità non è stato univocamente individuato; alcuni ritengono che possa derivare solo da alterazioni qualitative o causali del tipo, altri, invece, reputano sufficiente anche variazioni meramente quantitative. Si discute anche in merito all’esaustività della disciplina dettata per il rapporto speciale, ovvero all’applicabilità della disciplina ordinaria e generale del lavoro di tipo subordinato. Prevalente è l’opinione che la disciplina generale risulti comunque applicabile per gli istituti non oggetto di specifica attenzione della legge speciale e che quindi non operi alcun meccanismo di implicita incompatibilità, in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 2239 del codice civile.
R. di lavoro con organi costituzionali. La privatizzazione del pubblico impiego è stata introdotta dal d. legisl. 29/1993 e, da ultimo, dal d. legisl. 165/2001. Gli art. 63 e 69 di tale decreto (cosiddetto testo unico sul pubblico impiego) hanno attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione su tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni. In particolare, per i dipendenti di organi costituzionali si applica il previgente regime di autodichia. La giurisdizione sui dipendenti viene quindi esercitata da tali organi in via esclusiva e sulla base di un regolamento interno. Questa prerogativa, trattandosi di legge speciale anteriore alla riforma, non può essere derogata da una legge posteriore e per di più generale, quale il testo unico del 2001.
R. di lavoro con le sedi diplomatiche. A questi r. di lavoro si applica la legislazione del luogo di occupazione. I lavoratori, dunque, sono sottoposti alla disciplina lavoristica dello Stato presso cui le proprie rappresentanze sono accreditate. Tuttavia, se sono cittadini dello Stato in cui si trovano le rappresentanze o dello Stato a cui esse appartengono, possono optare per la legislazione dello Stato di cui sono cittadini. Tale opzione, deve essere effettuata, la prima volta, entro 3 mesi dall’assunzione, in seguito alla fine di ogni anno.
In Italia tale r. è compiutamente regolamentato dalla disciplina emanata dal Ministero del Lavoro (in data 11 aprile 2007). Tale disciplina contiene le normative di lavoro vigenti in Italia, in base alla legislazione e alla contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato, e regola in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i r. di lavoro a tempo indeterminato tra le ambasciate, i consolati, le legazioni, gli istituti culturali, gli organismi internazionali e il relativo personale dipendente. Per tutto il periodo della sua validità, la disciplina è un complesso normativo unitario e inscindibile e sostituisce a ogni effetto le norme di eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini dei r. di lavoro fra le sedi diplomatiche e il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Per quanto non esplicitamente previsto, invece, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di legge in vigore. Il sistema di classificazione del personale si articola, invece, su 3 aree professionali, all’interno di ciascuna delle quali sono compresi profili professionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti gradi di complessità delle mansioni e funzioni. Ai lavoratori in servizio, alla data dell’entrata in vigore della presente disciplina di lavoro, vengono mantenute le condizioni di miglior favore in atto. Per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale (INPS, ASL e INAIL), sono garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali. La risoluzione del r. di lavoro avviene nelle ipotesi e con le modalità di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. I lavoratori, eletti negli organismi sindacali, sono da considerarsi rappresentanti sindacali e come tali sono tutelati dalla presente normativa e dalla l. 300/1970. I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela della salute per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto previsto dal d. legisl. 626/1994 e dalle altre disposizioni di legge in materia.
R. di lavoro con organi internazionali. Per questi r. si pone il problema della immunità rispetto alla legislazione nazionale. Risultano compresi in detta immunità solamente i r. inerenti alle strette finalità istituzionali dell’ente internazionale. In ogni caso, l’immunità opera esclusivamente per le pretese incidenti sulla struttura dell’organizzazione (per es., il licenziamento), ma non per le pretese meramente patrimoniali. L’immunità, infine, è da escludere totalmente in caso di rivendicazioni slegate dalla realizzazione delle finalità dell’ente.
In Italia questi r. sono compiutamente regolamentati, in maniera analoga ai r. di lavoro con le sedi diplomatiche, dalla disciplina emanata dal ministero del Lavoro (in data 11 apr. 2007).
Il r. di due grandezze geometriche omogenee A e B (per es., di 2 segmenti, di 2 angoli ecc.) è sinonimo di misura della prima grandezza rispetto alla seconda, presa come unità. Si presentano due casi: a) A e B sono commensurabili, cioè A è multipla secondo un certo numero intero p di una sottomultipla B/q della B (q può essere in particolare uguale a 1). Si ha allora: A = pB/q = (p/q)B, e si dice r. di A a B la frazione p/q (che si riduce a un numero intero se q = 1). Si scrive A:B = p/q. b) A e B, pur essendo omogenee, sono incommensurabili (non esiste cioè alcuna grandezza omogenea a esse che sia una loro sottomultipla comune, come accade, per es., per il lato di un quadrato e la sua diagonale). Il r. A:B non si può esprimere allora come frazione (numero razionale), ma è un numero irrazionale.
Si dice poi r. di due numeri reali (o, più in generale, di due elementi di un campo qualsiasi) a e b, dei quali il secondo sia diverso da zero, il loro quoziente a:b = a/b.
Per il r. incrementale di una funzione ➔ incrementale, rapporto.
In diplomatica, documento col quale l’agente diplomatico riferisce al suo governo circa le questioni connesse con la missione affidatagli presso uno Stato estero. I r. diplomatici possono distinguersi in descrittivi, se si limitano a descrivere situazioni e uomini politici dello Stato di residenza; narrativi, se espongono fatti, colloqui, discorsi; deliberativi, se, dopo aver riassunto i negoziati in corso ed espresso i pareri e suggerimenti che l’agente diplomatico ritiene opportuni, contengono richiesta di istruzioni per l’ulteriore sviluppo dell’azione diplomatica. Il r. assume, per le più importanti questioni, forma di lettera diretta dal capo della missione al proprio ministro degli Affari Esteri; nelle questioni minori prende forma impersonale. Per la delicata natura del contenuto, i r. diplomatici possono avere la qualifica di riservati, o di segreti, imponendo particolari cure nel modo di trasmissione e conservazione.
In elettronica, r. di trasformazione di un trasformatore è il r. tra il numero di spire dell’avvolgimento primario e quello dell’avvolgimento secondario, pari anche al r. tra la tensione applicata al primario e la tensione erogata, a vuoto, dal secondario. Il rapportometro è lo strumento di misura per la determinazione del r. di trasformazione a vuoto di un trasformatore elettrico. Per il r. segnale-rumore ➔ rumore.
In meccanica, con riferimento alla trasmissione di un moto tra due alberi, r. di trasmissione è il r. tra velocità angolare dell’albero condotto e velocità angolare dell’albero motore. Nel caso particolare in cui la trasmissione sia realizzata mediante ingranaggi, se si tratta di ruote cilindriche ad assi paralleli, il r. di trasmissione t può essere espresso in funzione dei raggi, r1 e r2, delle ruote: t=r1/r2, e così pure per le ruote coniche, purché i raggi si misurino su circonferenze appartenenti a una medesima sfera; non può invece farsi altrettanto per le ruote che trasmettono il moto tra assi sghembi. In tutti i casi il r. di trasmissione può essere espresso in funzione del numero z di denti: t=z1/z2. R. al ponte Negli automezzi, la relazione tra il numero dei denti del pignone dell’albero di trasmissione e quello del pignone del differenziale. R. al cambio Le coppie di ingranaggi in grado di variare il numero dei giri del motore e delle ruote motrici.
Nelle macchine termiche, r. di compressione è, nei motori alternativi, il r. fra il volume totale di un cilindro e il volume della camera di combustione; nei compressori, il r. fra pressione d’uscita e pressione d’ingresso.
Nella scienza delle costruzioni, r. di contrazione laterale, lo stesso che modulo di Poisson (➔ elasticità).
R. di onde stazionarie (ROS) Per una linea bifilare, un cavo, una guida d’onda è il r. tra il massimo e il minimo del modulo della tensione lungo la linea; se tale r. è pari all’unità, cioè se la linea è chiusa sulla sua impedenza caratteristica, lungo la linea medesima la propagazione avviene per onde progressive, mentre se il r. è diverso da uno, si hanno anche onde retrograde, dovute alla riflessione che parte dell’energia subisce alla terminazione, non correttamente adattata: il r. d’onde stazionarie, misurabile direttamente con appositi strumenti, costituisce dunque un indice dell’adattamento di impedenza tra la linea e l’oggetto cui essa è collegata (➔ linea). I misuratori del r. di onde stazionarie, o rosmetri, sono schematicamente costituiti da uno spezzone di cavo coassiale, inserito fra la linea e la terminazione in esame, e da un voltmetro a radiofrequenza accoppiato al conduttore interno dello spezzone in modo da poter determinare, lungo lo spezzone medesimo, la tensione in un nodo e quella in un ventre delle onde stazionarie.
In aeronautica, r. di rastremazione dell’ala: r. tra corde di estremità e di radice; per l’elica, il r. di funzionamento è tra velocità di volo e periferica della pala, il r. di solidità è tra superficie delle pale in vista laterale e area del disco; il r. di massa tra masse iniziale e finale dell’aereo a combustibile esaurito entra nel computo di autonomia oraria e kilometrica.