Qualsiasi oggetto materiale in grado di rappresentare e far conoscere un determinato fatto storico.
Il d. può essere costituito da un atto scritto che può assumere la forma dell’atto pubblico (➔ atto), redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art. 2699 c.c.), o quella della scrittura privata (➔ scrittura) riconosciuta da colui che l’ha sottoscritta o autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2702 e seg. c.c.). Sono d. anche le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, e le registrazioni fonografiche (art. 2712 c.c.). D. informatico è quello che contiene «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (d.p.r. 445/2000, art. 1). L’art. 10 del d.p.r. 445/2000 (come modificato dal d. legisl. 10/2002) stabilisce che il d. informatico ha la stessa efficacia probatoria delle rappresentazioni meccaniche, formando piena prova relativamente ai fatti e alle cose rappresentate, se il soggetto contro il quale il d. è prodotto «non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime» (art. 2712 c.c.); «è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza», quando è sottoscritto con firma elettronica di tipo semplice, ossia non compiuta sulla base di autenticazione informatica; fa piena prova – fino a querela di falso – della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute, da parte di colui che l’ha sottoscritto, quando la sottoscrizione è avvenuta con firma digitale (o con una «firma elettronica avanzata»), alla condizione che tale firma sia «basata su di un certificato qualificato» e «generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura». Secondo quanto stabilito dal decreto del ministro della Giustizia del 13 febbraio2001 (art. 1), «tutti gli atti del processo possono essere compiuti come documenti informatici con firma digitale».
Si definisce d. amministrativo ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, l. 24/1990). Sebbene nel diritto amministrativo viga un principio generale di libertà delle forme, è prescritta, nella maggior parte dei casi, una specifica forma ad substantiam, come precisa il d. legisl. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
La disciplina del d. informatico, prima contenuta negli art. 8-13 del suddetto testo unico, è oggi contenuta nell’art. 17 del Codice dell’amministrazione digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006; in particolare l’art. 20 sancisce che il d. informatico, da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del predetto codice e in particolare all’art. 71 dello stesso, che illustra le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, di un d. informatico. Tali regole devono essere adeguate, con cadenza almeno biennale, alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. In particolare, in base all’art. 21 del citato codice, il d. informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta, sul piano probatorio è liberamente valutabile e soddisfa l’obbligo previsto dagli art. 2214 e seg. del codice civile (relativi alla obbligatorietà di libri e scritture contabili). L’art. 21, co. 3, del citato codice attribuisce un’efficacia probatoria rafforzata al solo d. informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata. Tale tipo di d., infatti, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
A norma dell’art. 21 del testo unico, si definisce d. d’identità la carta di identità e ogni altro d. munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare. L’art. 35, co. 2, del testo unico elenca inoltre i d. equipollenti alla carta d’identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Strumenti di certificazione del rapporto di lavoro, la cui stesura e conservazione grava normalmente sul datore di lavoro; al loro interno si usa distinguere tra i d. del lavoratore (lettera di assunzione, libretto di lavoro, prospetti paga, estratti conto dei versamenti contributivi ecc.), che il datore di lavoro è tenuto a redigere e a mettere a disposizione dei propri dipendenti, e i d. del datore di lavoro, cui questi è tenuto sia per legge (libri matricola e libri paga) sia per contratto collettivo (registri sanitari), a tutela di interessi di portata generale.
I d. di legittimazione e i titoli impropri, disciplinati entrambi dall’art. 2002 c.c., condividono la funzione di legittimazione dei titoli di credito, e si differenziano da questi per non attribuire un diritto letterale e autonomo. I d. di legittimazione permettono solo di identificare l’avente diritto alla prestazione, e ne sono un esempio i biglietti di viaggio, della lotteria o del teatro. Il diritto in essi incorporato, quando non è dichiarato incedibile, può trasferirsi solo nella forma e con gli effetti propri della cessione.
Contrariamente ai d. di legittimazione, i titoli impropri consentono «il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione», della quale trattengono gli effetti; ne è un esempio la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore (art. 1899 c.c.). Il possessore del titolo improprio è legittimato quale cessionario del diritto descritto nel d. ed è liberato dall’onere di notificare al debitore l’avvenuta cessione. Unica regola dei titoli di credito applicabile anche ai d. di legittimazione e ai titoli impropri è l’art. 1992 del codice civile.
D. contro accettazione ( D/A) Condizione di regolamento del prezzo inserita nei contratti di compravendita, con la quale si stabilisce l’obbligo del compratore di accettare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei d. rappresentativi della merce. D. contro pagamento ( D/P) Condizione di regolamento del prezzo inserita nei contratti di compravendita, con la quale si stabilisce l’obbligo del compratore di pagare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei d. rappresentativi della merce.
Insieme di dati organizzato in un singolo file, che può essere opportunamente riprodotto su differenti supporti in formato elettronico o cartaceo e al quale si può accedere da computer differenti che condividono gli standard e i formati nei quali il d. è stato realizzato. L’organizzazione dei dati all’interno di d. viene generalmente prevista nei casi in cui gli stessi possano o debbano essere stampati su carta (per es. per una fruizione in caso di assenza di computer), oppure archiviati su supporti magnetici o ottici perché possano essere riutilizzati nel tempo. In questo senso il d. è funzionale alla storicizzazione dei dati e alle analisi che hanno l’obiettivo di verificare i cambiamenti intervenuti in un determinato ambito nel corso del tempo. Nei casi in cui invece non sia necessaria una storicizzazione dei dati o una loro trasferibilità su supporti differenti, si preferiscono altre forme di organizzazione dei dati quali i database (➔ banca dati) o singole specifiche applicazioni.
D. di bordo Quelli che riguardano la nazionalità della nave, i passeggeri, l’equipaggio, il carico, lo stato sanitario, le visite del Registro ecc. D. doganali D. occorrenti a ogni nave da commercio: manifesto di carico, manifesto di partenza, lasciapassare (per navi inferiori a 80 t di stazza), quietanze dei diritti doganali, bollette di cauzione doganale. D. d’imbarco Espressione generica inserita nei contratti di compravendita, spesso sostituita dalla dizione d. soliti oppure d. d’uso, per indicare l’obbligo del venditore di consegnare al compratore, direttamente o per mezzo d’una banca, i d. ritenuti essenziali per il tipo di vendita, e cioè: la fattura, la polizza di carico e, nelle vendite cif, anche la polizza di assicurazione.