Documento rilasciato da un ente o da una persona autorizzata, che attesta la sussistenza di un diritto o di una condizione.
C. di azioni Documento rappresentativo di una o più azioni di una società. Stampato su carta filigranata, deve rispondere a precisi requisiti formali e, per il disposto dell’art. 2354 c.c., deve contenere: a) la denominazione, la sede della società; b) la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, l’Ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; c) il valore nominale delle azioni e l’ammontare del capitale sociale; d) l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; e) i diritti e gli obblighi particolari inerenti alle azioni.
C. di Credito del Tesoro (CCT) Titoli a medio e lungo termine e a tasso variabile indicizzati sul rendimento dei BOT annuali. I CCT furono emessi per la prima volta dal Tesoro nel 1977 al fine di agevolare il finanziamento del disavanzo dello Stato e allungare la durata media del debito pubblico. Offerti in pubblica sottoscrizione a un prezzo prestabilito, hanno attualmente un taglio minimo di 1000 euro e una durata di 2, 5, 7 e 10 anni; l’importo, la durata, il prezzo di collocamento e il giorno di regolamento sono fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il collocamento è affidato alla Banca d’Italia, che li assegna mediante un sistema di aste marginali cui partecipano le banche, le SIM e altri investitori istituzionali.
C. del Tesoro Reali (CTR) Titolo di Stato, emesso per la prima volta nel 1983, con scadenza decennale, tasso di rendimento pari al 2,50%, e valore nominale indicizzato a parametri reali (costo della vita, del lavoro ecc.), al fine di mantenere il più possibile inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta investita nella sottoscrizione. I CTR sono stati negoziati fino al 1993. Con l’avvento dell’euro questi titoli reali sono emessi come Buoni poliennali del Tesoro a tasso fisso indicizzati all’inflazione dell’area euro.
C. del Tesoro Zero coupon (CTZ) Titolo di Stato a tasso fisso, con scadenza a 18 o 24 mesi, emesso per la prima volta nel 1995. Sono privi di cedole e il rendimento è dato tutto dallo scarto di emissione, differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto. Sono collocati sul mercato mediante aste marginali, corrispondenti a quelle dei BOT, riservate alle banche e agli altri operatori specializzati.
C. di deposito Titoli al portatore emessi dalle aziende di credito nella forma di libretti vincolati a scadenza breve o media (da 3 a 60 mesi, più frequentemente con scadenze intermedie) a tassi superiori a quelli dei depositi liberi e spesso legati a particolari tecniche di indicizzazione. Possono avere taglio fisso (da 1000 a 500.000 euro) oppure taglio aperto (per multipli di 1000 euro). Sono stati emessi per la prima volta nel 1984. Dal 1996 l’incidenza dei c. di deposito sulla raccolta bancaria ha subito un progressivo declino a seguito dell’aumento dell’aliquota fiscale sugli interessi corrisposti.
C. di investimento C. rappresentativi dell’investimento in quote di fondi comuni di investimento emessi dalla banca depositaria in favore degli investitori partecipanti al fondo. Tali c. sono previsti dall’art. 36, co. 8, d. legisl. 58/1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e possono essere nominativi o al portatore, a scelta dell’investitore. La determinazione delle caratteristiche dei c. e del valore unitario iniziale delle quote che essi rappresentano sono stabiliti in via generale dalla Banca d’Italia, consultata la CONSOB. È opinione consolidata che siano titoli di credito, di cui in effetti possiedono le caratteristiche essenziali, trattandosi di documenti che consentono la mobilizzazione dell’investimento effettuato nel fondo attraverso la loro circolazione sul mercato e che incorporano i diritti dell’investitore derivanti dalla sua partecipazione al fondo (quali, per es., il diritto all’attività di gestione del fondo da parte della società di gestione del risparmio; il diritto ai proventi della gestione, alla liquidazione dell’investimento e alla ripartizione del fondo al termine della gestione).
Nella prassi è peraltro possibile (e frequente) che non si faccia luogo alla materiale emissione dei c., qualora i sottoscrittori delle quote richiedano l’emissione di un c. cumulativo al portatore che ha la funzione di rappresentare una pluralità di quote spettanti a più partecipanti. Questa prassi consente di semplificare i costi di emissione delle quote e di ridurre i rischi connessi allo smarrimento o al furto del documento cartaceo. Al riguardo la Banca d’Italia, nel sancire con proprio regolamento l’ammissibilità del ricorso ai c. cumulativi, ha disposto che tali c. restino in deposito gratuito presso la banca depositaria, con rubriche distinte intestate ai singoli partecipanti. È peraltro fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di richiedere in ogni momento l’emissione del certificato singolo, al fine di usufruire della tutela riservata ai titoli di credito.