Scambio di due prestazioni separate nel tempo: cessione attuale di servizi o di una somma in denaro da parte del creditore di beni, contro la promessa, da parte del debitore, del pagamento dei beni o dei servizi o della restituzione della somma, in genere superiore alla prima di una percentuale corrispondente all’interesse, a scadenza determinata o indeterminata.
Il diritto di pretendere l’adempimento di una prestazione (➔) suscettibile di valutazione economica è un diritto relativo in quanto può essere fatto valere esclusivamente nei confronti di una persona determinata; ciò non esclude che i terzi possano ledere tale c., essendo, di conseguenza, obbligati a risarcire il danno. Nonostante un’opinione quanto mai diffusa, l’interesse non è elemento costitutivo del c., ma ragione della sua tutela giuridica. Di conseguenza il venir meno dell’interesse non è, di per sé, causa di estinzione del credito. I c. possono essere incedibili per disposizione di legge (per es., i c. alimentari, i c. per stipendio degli impiegati dello Stato, i c. per assegni alimentari). Il c. è esigibile quando non è soggetto a condizione o termine a favore del debitore.
Formula con cui si suole convenzionalmente intendere l’insieme non esaustivo dei c. agrario, fondiario, edilizio, navale, minerario, industriale, alberghiero, sportivo, peschereccio, cinematografico, e quello destinato alle opere pubbliche, alle imprese di pubblica utilità o a quelle di piccole o medie dimensioni, alla cooperazione, all’artigianato, al commercio o all’esportazione. Unici intermediari abilitati alla concessione dei c. speciali furono, fino all’introduzione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. legisl. 378/1993), gli istituti di c. speciale. Dal 1994 i c. speciali possono essere erogati da qualsiasi banca, e si caratterizzano per l’osservanza di regole diverse da quelle di diritto comune e per l’applicazione di nuovi strumenti tecnici in fase sia di provvista dei fondi sia di concessione del credito. È noto, inoltre, che i c. speciali si accompagnino spesso a forme di incentivazione finanziaria pubblica, il che ne autorizza l’accostamento alla categoria dei c. agevolati.
Situazione giuridica soggettiva in cui il contribuente è in attivo rispetto al fisco. Più in generale, l’espressione individua tutte le fattispecie in cui il contribuente vanta un c. verso l’erario. I c. d’imposta possono avere origini diverse; in particolare, si distinguono: i c. da indebito, i c. derivanti dal procedimento di riscossione o dalla struttura di alcune imposte, e i c. di imposta in senso stretto.
C. da indebito. - Tali c. derivano da versamenti indebiti, causati da un errore nella determinazione del presupposto (da parte del contribuente o dell’amministrazione finanziaria, nella fase dell’accertamento o della riscossione dei tributi) o dal venir meno della norma impositiva (per es., per dichiarazione di incostituzionalità o per mancata conversione di un decreto legge in legge). In queste fattispecie, il diritto di c. del contribuente può essere soddisfatto soltanto successivamente a una verifica dell’esistenza e consistenza del c., effettuata dall’amministrazione finanziaria (a seguito della presentazione di una tempestiva istanza di rimborso, da parte del contribuente, entro termini di decadenza, previsti nelle leggi d’imposta) o dal giudice (in caso di impugnazione del diniego espresso o tacito all’istanza di rimborso).
C. derivanti dal procedimento di riscossione delle imposte. - I c. d’imposta si possono originare nel corso del procedimento di riscossione delle imposte dirette, il quale, servendosi per alcune tipologie di redditi degli strumenti dell’anticipazione del prelievo e della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, può rilevare, nel momento in cui viene definito il presupposto, un versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto. In questi casi, il contribuente risulta a c. di una determinata somma e può scegliere come utilizzarla (rimborso in dichiarazione; oppure riporto a nuovo per il successivo periodo d’imposta; oppure compensazione con quanto dovuto per altri tributi). Il c. d’imposta che matura nell’ambito delle imposte sui redditi e che viene chiesto a rimborso in dichiarazione può inoltre essere ceduto a terzi, secondo quanto previsto dall’art. 43 bis del d.p.r. 602/1973. La cessione può essere effettuata, solo per l’intero c., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve essere notificata all’amministrazione finanziaria e al concessionario. Il c. d’imposta può anche originarsi, fisiologicamente, per il meccanismo impositivo di alcuni tributi. L’IVA, per es., essendo basata su un peculiare meccanismo che alterna posizioni di c. e di debito, al fine di garantire la neutralità dell’imposta in capo ai soggetti passivi IVA, può evidenziare dei versamenti eccedenti rispetto al presupposto realizzato. Anche in questo caso, la normativa riconosce la possibilità di utilizzare la somma a c. (in compensazione o riportandola a nuovo) e, in ipotesi ben individuate, di chiedere la somma a rimborso.
C. d’imposta in senso stretto. - Tale c. fa riferimento a una categoria di c. estremamente varia, in cui sono raccolte tutte le ipotesi di c. previste dalla legge per periodi determinati e per perseguire finalità di vario tipo (per es., ausilio finanziario, finalità sociale, sostegno di determinate attività o settori economici). La disciplina dei c. d’imposta in senso stretto è contenuta nelle leggi che li istituiscono, e in cui sono anche identificati i soggetti che ne possono usufruire. In via generale, i c. di imposta in senso stretto non possono essere utilizzati oltre un certo periodo di tempo e di solito non è consentito chiedere a rimborso le somme (pari all’importo del c. riconosciuto dalla legge). Tali c., infatti, possono partecipare alla determinazione delle imposte oppure ridurre l’ammontare dei tributi, ma non sono oggetto di un diritto alla restituzione.
È il principale sistema di pagamento elaborato nella prassi del commercio internazionale, al fine di consentire la contemporaneità delle reciproche prestazioni tra persone che operano in luoghi distanti tra loro. In base a tale istituto una banca, spesso tramite l’intervento di altra banca corrispondente, assume l’impegno, su richiesta di un suo cliente (ordinante), di pagare (o di accettare una tratta su di essa spiccata) una determinata somma di denaro a un terzo (beneficiario), previa presentazione da parte di questo, di determinati documenti. Caratteristica fondamentale dell’istituto è la sua indipendenza dal negozio sottostante, non rilevando, pertanto, l’individuazione di tale negozio. Fonte primaria di disciplina del c. documentario è un complesso normativo predisposto dalle associazioni dei soggetti direttamente interessati, quali le Associazioni bancarie nazionali e le Camere di commercio. Più in particolare, la Camera di commercio internazionale (CCI) ha elaborato un complesso di Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari-NUU (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-UCP), che rappresentano il principale riferimento normativo per le operazioni di c. documentario. Le innovazioni che negli ultimi anni hanno interessato il settore bancario, dei trasporti e dell’industria in generale, hanno sollecitato la CCI a predisporre una versione aggiornata delle norme sui c. documentari, la cui prima edizione risale al 1933. La versione attualmente in vigore è la pubblicazione NUU600, entrata in vigore il 1° luglio 2007. In ambito nazionale assumono particolare rilievo le norme bancarie uniformi, codificate dall’Associazione bancaria italiana (ABI) al fine di integrare, modificare o sostituire la disciplina dei singoli contratti bancari, così come disposta dalla legge. Esse hanno natura di clausole generali e soggiacciono alla disciplina degli art. 1341 e 1342 del codice civile.
Il c. può essere a contropartita omogenea, qualora le due prestazioni siano della stessa natura (tipico in tal senso il c. monetario) o a contropartita eterogenea; è detto c. bilaterale quando, essendo future sia la prestazione sia la controprestazione, si implica una reciproca concessione di fiducia. Il c. si distingue inoltre in consuntivo (di cui tipica espressione è la vendita a rate) e produttivo, a seconda che il debitore se ne valga per scopi di consumo o di produzione; in c. d’esercizio (o di funzionamento, comprensivo dei c. di fornitura o mercantili e del c. bancario a breve termine, goduto in genere da imprese commerciali), c. d’impianto, per le necessarie immobilizzazioni di capitale e c. di miglioramento; in privato e pubblico, a seconda che i debitori siano persone private, fisiche o giuridiche, oppure enti di diritto pubblico; in interno ed esterno o estero, a seconda che i due contraenti risiedano nello stesso paese o in paesi diversi; in diretto e indiretto, a seconda che la somma passi dal mutuante al mutuatario direttamente o tramite intermediari che non figurano (semplici mediatori, come agenti di cambio ecc.), oppure che il trasferimento avvenga mediante l’intervento di intermediari che si costituiscono debitori di chi presta e creditori di chi prende a prestito.
Questa funzione di intermediazione nel c., sia a scopo consuntivo sia soprattutto a scopo produttivo, è svolta essenzialmente da banche o istituti di credito. Questi facilitano appunto la raccolta del risparmio e la sua distribuzione, mediante particolari operazioni passive e attive (➔ banca) sulla cui varia natura e durata è impostata la distinzione tra: c. commerciale od ordinario, alimentato dai depositi e destinato a fornire capitale circolante all’attività commerciale in particolare e alle imprese in genere (sia durante il ciclo di produzione, c. finanziario a breve, sia durante il ciclo mercantile, c. di circolazione o di pagamento), mediante sconti, anticipazioni, aperture di c. a breve termine, o emissione di biglietti di banca; c. mobiliare o industriale, o di finanziamento (in cui rientrano vari c. speciali come l’alberghiero, il cinematografico, il marittimo o navale, il minerario, il peschereccio, il turistico), consistente in prestiti a medio termine a imprese che adoperano largo capitale fisso, forniti da istituti specializzati nella raccolta di risparmi mediante collocamento sul mercato di obbligazioni proprie o di titoli di c. emessi dalle società da finanziare; c. agrario, destinato a fornire prestiti d’esercizio e di miglioramento alle imprese agricole, a scadenza più lunga del c. commerciale ma più breve di quello industriale; c. fondiario e c. edilizio, consistenti in prestiti a lunghissima scadenza alla proprietà immobiliare rustica e urbana, concessi su garanzia ipotecaria, da istituti che si procurano il risparmio mediante emissione di cartelle fondiarie le quali risultano complessivamente garantite da tutte le ipoteche accese.
Le banche di emissione e le banche di deposito e sconto, a differenza degli altri istituti di c., svolgono un’importantissima funzione monetaria oltre alla funzione creditizia, in quanto affiancano o sostituiscono addirittura alla moneta mezzi di pagamento meno costosi quali il biglietto di banca e l’assegno (➔). I titoli di c. immessi in circolazione dalle banche, pur venendo accettati come moneta ed essendo ritenuti rappresentativi di moneta, sono di fatto legati al buon andamento della produzione. Soltanto, infatti, se le attività per finanziare le quali sono stati emessi andranno bene e gli imprenditori pagheranno i loro debiti alle banche, queste saranno in grado di far fronte ai loro impegni e i titoli di c. conserveranno lo stesso valore della moneta; in caso contrario subentrerà invece la sfiducia e le banche non potranno fronteggiare con le loro riserve le richieste di conversione di titoli di c. in moneta: i fallimenti o interventi dello Stato saranno inevitabili e si potrà arrivare alla sospensione della convertibilità. L’inflazione monetaria può avere origine da eccessiva espansione creditizia e i suoi effetti sul livello dei prezzi risultano più che proporzionali all’allargamento della massa dei biglietti in circolazione, appunto per il fatto che questo permette un’ulteriore espansione anche della circolazione creditizia, oltre che per l’inevitabile aumento della velocità di circolazione. C. e moneta sono perciò intimamente collegati e la politica creditizia, rendendo più o meno facile e conveniente il ricorso al c., soprattutto attraverso la manovra dei tassi d’interesse – oltre che attraverso le operazioni sul mercato aperto e la variazione delle percentuali dei depositi che le singole banche devono a loro volta depositare presso l’istituto di emissione (riserve obbligatorie) – può dilatare o contrarre la massa dei mezzi di pagamento in circolazione, compensando o attenuando eventuali deficienze o eccedenze monetarie, specialmente in coincidenza con le varie fasi del ciclo economico.
Finanziamento creditizio a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono sia la concessione del concorso agli interessi, sia l’impiego di fondi di provenienza statale o regionale. Importante strumento di incentivazione, è stato utilizzato dallo Stato per favorire gli investimenti nelle aree geografiche depresse o nei settori economici in crisi. Altre forme di c. agevolato riguardano le imprese impegnate in programmi di riconversione industriale, la ricerca scientifica, il sostegno all’esportazione. Una parte rilevante degli interventi legislativi in materia ha avuto per oggetto l’industrializzazione del Mezzogiorno, incentivata non solo in relazione alla piccola e media impresa, ma anche con riferimento a iniziative industriali di maggiori dimensioni.
Grandezza monetaria globale, o aggregata, del sistema economico, di cui viene a volte fissato l’ammontare massimo sia per decisione di politica economica interna, sia in conseguenza di impegni internazionali (verso il Fondo monetario internazionale o gli organi della Comunità europea), come mezzo per contenere le pressioni inflazionistiche. Nella prassi italiana risulta dalla somma dell’indebitamento del settore statale, degli impieghi bancari, degli impieghi degli istituti speciali di c. e delle obbligazioni emesse dagli enti locali e dalle imprese pubbliche e private.
Le operazioni possono assumere varie qualificazioni. Si parla di c. in bianco, allo scoperto o scoperto, nel senso di c. basato sulla fiducia che il cliente ispira e privo perciò di garanzie speciali. Si possono inoltre avere c. permanenti, concessi a tempo indeterminato e utilizzabili per operazioni diverse entro il limite massimo prefissato, periodici, utilizzabili entro un dato periodo (per es., un bimestre) e rinnovabili per periodi analoghi entro il tempo di validità del contratto, cumulativi, c. periodici in cui la parte non utilizzata in un periodo si cumula con il c. concesso per il periodo successivo, rotativi, che si ricostituiscono per una cifra determinata a ogni totale o parziale utilizzo entro un periodo prefissato di validità o fino a revoca delle parti, e frazionabili, utilizzabili in più volte entro il periodo di validità; c. di elasticità di cassa, concessi invece per soddisfare saltuarie e momentanee esigenze finanziarie del cliente e caratterizzati pertanto da un succedersi nel conto relativo di saldi massimi e minimi a c. o a debito del cliente per il verificarsi di frequenti prelevamenti e versamenti; c. per cassa, in cui la banca s’impegna in qualsiasi forma a somministrare o far somministrare al cliente o a un terzo beneficiario una somma di denaro, e c. di firma, concessi dalle banche sotto forma di obbligazioni personali verso terzi. Particolari forme di c. di firma sono il c. di accettazione, in cui la banca si impegna ad accettare un certo numero di cambiali tratte emesse dall’imprenditore all’ordine proprio con ammontare e scadenza predeterminati, il c. di avallo, quando la banca s’impegna ad avallare obbligazioni cambiarie dirette assunte dal cliente nei confronti di terzi; il c. di fideiussione, quando la banca assume per conto del cliente e a favore suo o di terzi coobbligazioni non cambiarie; il c. di negoziazione, in cui la banca s’impegna su richiesta del compratore ad accogliere allo sconto le tratte spiccate dal venditore sul compratore medesimo e a regolamento della vendita eseguita; e i c. trasferibili, quando nel contratto di concessione del c. o posteriormente venga data facoltà al beneficiario di farsi sostituire da altro beneficiario. Il c. circolare è quello disposto da una banca presso più filiali o corrispondenti a favore di un cliente viaggiatore onde consentirgli, mediante l’esibizione di una lettera di c. circolare, l’utilizzo di esso nelle piazze di soggiorno o di transito; il c. di corriere è una forma di c. che ricorre specialmente nei rapporti fra banche corrispondenti e che si concreta nel pagamento occasionale di somme che l’una effettui per conto dell’altra, da rimborsarsi a volta di corriere o giro di posta. Il c. liberatorio, così denominato nei regolamenti degli scambi con l’estero in regime di compensazione generale, si ha quando l’utilizzo del c. disposto dall’estero o sull’estero avvenga alla presentazione dei documenti della spedizione senza attendere, per la liquidazione, il turno di maturazione del clearing.
C. all’esportazione, quello concesso agli esportatori, inteso a mobilizzare i loro c. derivanti da vendite all’estero con pagamento differito o a ricezione della merce; c. all’importazione, quello concesso agli importatori al fine di fornire a essi, in più forme, i mezzi occorrenti per gli acquisti all’estero.
Lettera di c. Documento scritto dalla banca accreditante al beneficiario del c. e contenente la conferma dell’impegno dalla banca assunto, su richiesta dell’accreditato, di pagare o accettare, entro i limiti convenuti, le tratte documentate o libere che il beneficiario spiccherà a regolamento dell’operazione di vendita che è alla base della richiesta di credito.
Nel sistema dell’istruzione e della formazione, il c. formativo e scolastico è una valutazione positiva, per lo più espressa con un punteggio, del grado di preparazione o di competenza acquisito nel corso di una determinata esperienza di studio o di formazione. Al valore positivo espresso dal termine c. si contrappone il valore negativo espresso dal termine debito.
La legislazione italiana degli ultimi anni del 20° sec., nella prospettiva della costruzione di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale, ha fatto largo richiamo alla necessità di definire un sistema di c. che renda le singole esperienze maturate ‘spendibili’, ovvero utilizzabili, all’interno dei differenti settori formativi e nello stesso mondo del lavoro.
In ambito scolastico, innovazioni di rilievo in materia sono state introdotte con la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. In tale contesto, il c. scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente, tenuto conto sia del profitto nelle discipline d’insegnamento sia della sua partecipazione al dialogo educativo e dell’assiduità della frequenza; il c. formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso al quale si riferisce l’esame di stato. Come ribadiscono le norme sull’autonomia scolastica, i criteri per il riconoscimento dei c. e per il recupero dei debiti dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche.
Nel quadro dell’autonomia didattica degli atenei è stato previsto l’istituto del c. formativo universitario, con il quale s’intende certificare la misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente.