In un rapporto giuridico, chi è estraneo o privo di interessi in comune con una delle due o più parti in causa.
Elementi essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.), i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice garantiscono e tutelano la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.
Il giudice t. è quello che si pone in una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti. Per essere t. e imparziale il giudice non deve: avere un interesse nella causa; essere parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o dei difensori; avere una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o i difensori; essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; aver dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o avervi deposto come testimone o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo, per evitare di subire la cosiddetta forza della prevenzione, ossia quella «naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti del medesimo procedimento» (Corte. cost.). Se ricorre una delle ipotesi citate, tassativamente previste, il giudice, su istanza di ciascuna delle parti, può essere ricusato e ha l’obbligo di astenersi, mentre ha la facoltà di astenersi se sussistono «gravi ragioni di convenienza» (art. 51 c.p.c.).
Terzietà e imparzialità del giudice sono altresì garantite dalle norme sulla sua incompatibilità, dalla limitazione dei casi della sua responsabilità civile, dalla predeterminazione legislativa delle regole di competenza ai fini dell’individuazione del ‘giudice naturale’, dall’inamovibilità del giudice e dalla sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato e rispetto ai suoi colleghi, dalla soggezione del giudice soltanto alla legge, dal principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nel diritto processuale civile, t. è colui che non ha acquistato la qualità di parte nel processo. All’interno dell’ampia categoria dei t., è però possibile operare diverse distinzioni, valutando il rapporto che intercorre tra il processo (più precisamente, i suoi effetti) e la sfera giuridica del terzo. In primo luogo vi sono i cosiddetti t. indifferenti, ovvero coloro la cui sfera giuridica non risulta toccata in alcun modo dagli esiti e dagli effetti del giudizio, in quanto non sussiste relazione alcuna tra i diritti di cui sono titolari e il rapporto dedotto a oggetto del giudizio. Per tradizionale impostazione dottrinale, non subiscono gli effetti della sentenza nemmeno i t. litisconsorti necessari pretermessi, cioè coloro che, stando alle regole in materia di litisconsorzio necessario, avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (➔ litisconsorzio). All’opposto, vi sono categorie di t. che, in deroga al principio di relatività del giudicato, subiscono gli effetti di accertamento della sentenza. Tali ipotesi ricorrono allorquando l’ordinamento ammette l’estensione ultra partes dell’efficacia della decisione. Posizione ancora differente occupano i t., che, titolari di diritti antonomi, incompatibili e prevalenti rispetto al diritto in contesa, pur non essendo investiti dal giudicato, possono subire un pregiudizio pratico dall’esecuzione della sentenza, ovvero il cosiddetto danno da esecuzione.
I rimedi che il t. può esercitare per difendersi dagli effetti pregiudizievoli che gli derivano dalla sentenza di merito resa inter alios sono ampi. In via preventiva il t. può spiegare intervento volontario nel processo per ottenere una decisione a sé favorevole. Al litisconsorte necessario pretermesso è consentito di intervenire finanche in appello. In via successiva, ovvero per rimuovere la sentenza sfavorevole, il t., se ne ricorrono i presupposti, può impugnare la sentenza con l’opposizione di t. (➔ opposizione).
Principio del t. escluso Detto anche principio del medio escluso, o del mezzo escluso, è uno dei principi fondamentali della logica aristotelica. Esso stabilisce che date le due proposizioni costituenti una contradictio, cioè dati un giudizio affermativo e un giudizio negativo di ugual soggetto e di ugual predicato, non solo essi non possono essere né contemporaneamente veri né contemporaneamente falsi (cosa già stabilita dal principio di contraddizione), ma è altresì necessario che uno di essi sia vero e l’altro falso, e che la falsità dell’uno implichi la verità dell’altro e viceversa, senza che mai abbia luogo una t. possibilità, una ‘via di mezzo’. Il principio del t. è con ciò un corollario del principio di contraddizione (➔), dal quale è distinguibile solo quando lo stesso principio di contraddizione venga fuso con quello di identità (➔).
numismatica
In numismatica, la parola t. seguita dal nome della moneta indica sia il multiplo, come nelle designazioni dei testoni papali detti t. giulio e t. paolo (equivalenti a 3 giuli e 3 paoli), sia la frazione, come il t. carlino (moneta del valore di 1/3 di carlino, detta anche t. di grosso).
Nella fanteria del Rinascimento, corpo di 2000-3000 uomini, costituito di un numero vario di compagnie, al comando di un maestro di campo; corrispondeva all’incirca all’odierno reggimento. T. forza Nella pubblicistica politica del secondo dopoguerra in Italia (soprattutto tra il 1948 e il 1953), espressione usata con varie sfumature per designare quella forza che, secondo una parte dell’opinione democratica e laica, avrebbe dovuto costituirsi (superando le tradizionali barriere ideali e organizzative tra le forze liberali, socialdemocratiche e repubblicane) per presentare al paese un’alternativa progressiva e liberale alla rigida contrapposizione dei blocchi cattolico e socialcomunista.
Di t. forza si parlò anche, soprattutto da parte dei federalisti, in riferimento all’Europa, concepita come elemento equilibratore nel contrasto tra URSS e USA o per designare la posizione di equidistanza, di ‘neutralità attiva’ di paesi che, come la Iugoslavia, l’Egitto, l’India e i paesi afro-asiatici, durante la guerra fredda non si erano schierati né per l’URSS, né per gli USA. T. stato Antica ripartizione giuridico-sociale risalente al Medioevo e fondata sulla divisione della società in ordini: al t. stato appartenevano tutti coloro che non rientravano negli ordini del clero e della nobiltà. In Francia il t. stato, che faceva parte dell’assemblea degli Stati Generali (➔), fu protagonista della Rivoluzione francese.
T. settore (o settore non-profit) Quel settore dell’attività economica in cui non si distribuiscono profitti. Rappresentando il sistema socioeconomico come articolato in sottosistemi, il t. raccoglie quelle attività e quei soggetti organizzati che mirano alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi di tipo relazionale collettivo. Mentre lo Stato, primo settore, produce beni pubblici, e il mercato, secondo settore, produce beni privati, il t. produce beni che implicano modalità collettive e volontarie di produzione e di fruizione. I soggetti che operano nel t. settore sarebbero quindi caratterizzati da una cultura solidale, distinta tanto dall’approccio redistributivo del modello Stato quanto dall’approccio liberista del modello mercato.
I primi passi dell'azione di classe a tutela dei consumatori di Angelo Danilo De Santis
La ragionevole durata del processo e l'autorizzazione alla chiamata del terzo ad istanza del convenuto di Fabio Cossignani
La riforma del processo civile: il procedimento sommario di cognizione di Giorgetta Basilico