diritto volontarioV. giurisdizione Attività giurisdizionale che si esplica in procedimenti nei quali risultino coinvolti diritti soggettivi fondamentali, di rilievo costituzionale, ma senza che siano lesi: perciò i provvedimenti finali non risolvono conflitti su diritti. L’autorità giurisdizionale viene chiamata ad ‘amministrare’ interessi privati, a rilevanza superindividuale, se non pubblica, per prevenire il pericolo della loro lesione. I provvedimenti di v. giurisdizione, emessi per lo più su domanda di parte – che può anche essere la domanda del pubblico ministero nei casi espressamente previsti dalla legge –, a meno che la legge non preveda la possibilità dell’iniziativa d’ufficio, consistono spesso in autorizzazioni e omologazioni o approvazioni, secondo la terminologia propria del diritto amministrativo. A differenza degli atti amministrativi, quelli di v. giurisdizione non perseguono, però, uno scopo ‘politico’ ma di ‘giustizia’: il giudice viene chiamato a valutare l’opportunità di un provvedimento nell’interesse della persona o delle persone che subiranno gli effetti dell’atto privato oggetto di autorizzazione, omologazione o approvazione. Il procedimento riveste le forme proprie della camera di consiglio di cui agli art. 737 seg. c.p.c.: rapido e dominato dall’impulso d’ufficio per arrivare alla veloce emissione del provvedimento finale. Quest’ultimo, pur essendo soggetto a reclamo di parte entro un termine perentorio, è inidoneo al giudicato, perché sempre revocabile e modificabile dal giudice che lo ha emesso. Infatti, quello che preme in ogni caso è, più che arrivare a un accertamento avente forza di giudicato, procedere rapidamente alla fissazione di un nuovo ordine fattuale: in ciò il giudice collabora con le parti private e con il pubblico ministero. L’esigenza di incidere sulla realtà, prima che si verifichi la violazione di un diritto e per evitarla, fa sì che l’attività del giudice non sia accertamento destinato a concludersi con il giudicato. medicina In fisiologia, volontariomuscoli v., altro nome dei muscoli striati, in quanto la loro contrazione è dipendente dalla volontà. storia Nell’esercito romano, volontarii erano sia coloro che si arruolavano volontariamente, sia i soldati che, finito il periodo di leva, restavano in servizio di loro volontà. volontarioCorpo volontari della libertà (CVL) Organismo unitario delle formazioni partigiane italiane del Nord, con un comando generale costituito nel giugno 1944, sorto per la direzione militare della lotta armata.