In diritto civile, p. del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di p. in senso formale, nel secondo di p. in senso sostanziale. Molto spesso p. in senso formale e p. in senso sostanziale coincidono in un unico soggetto, ma ciò non avviene sempre: per es., nel caso della rappresentanza, il rappresentante sarà p. in senso formale, e il rappresentato p. in senso sostanziale. La distinzione è importante poiché, per es. nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o mala fede, di scienza o ignoranza di determinate circostanze o un vizio della volontà, si avrà riguardo esclusivo alla p. in senso formale, a meno che gli elementi sopra citati non fossero predeterminati dalla p. in senso sostanziale (art. 1390-91 c.c.).
Nel diritto processuale civile il concetto di p. svolge un ruolo essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei poteri processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. In generale acquistano la qualità di p. coloro che, come l’attore e il convenuto, compiono gli atti del processo e sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli atti e dei provvedimenti che appartengono al processo stesso. D’altro canto, la disciplina processuale dà rilievo a tre diverse nozioni di p.: la p. in senso formale, che indica il soggetto che compie gli atti del processo; la p. in senso processuale, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti degli atti processuali (per es., delle sentenze di rito, della condanna alle spese); la p. in senso sostanziale, che indica, invece, colui che, essendo il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostanziali, ovvero di accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito (v. cosa giudicata). Generalmente un unico soggetto può operare nel processo acquistando la veste di p. in tutte le tre accezioni ora indicate, ma al ricorrere di certe circostanze ciò non accade. Se il titolare del rapporto controverso è privo di capacità processuale, potrà essere p. del processo in senso processuale e sostanziale, ma gli atti del processo saranno compiuti dal suo rappresentante processuale, che acquisterà la veste di p. in senso formale. Diversamente, nelle ipotesi di sostituzione processuale ammesse dal nostro ordinamento, si realizza una scissione tra colui che compie gli atti del processo e ne subisce gli effetti processuali, il cosiddetto sostituto processuale, e colui che subisce gli effetti sostanziali del provvedimeno conclusivo, il cosiddetto sostituito. Il primo avrà la veste di p. in senso processuale, il secondo di p. in senso sostanziale.
Nel diritto processuale penale la p. civile è il danneggiato del reato che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato può revocare la costituzione di p. civile. I poteri e il comportamento processuale della p. civile sono disciplinati dal codice di procedura civile; per tale motivo l’esercizio dell’azione civile nel processo penale subisce, nei suoi aspetti procedimentali, numerose deroghe rispetto alla regolamentazione vigente nel processo civile. La p. civile gode, per es., di un autonomo diritto di ricerca e di ammissione della prova, ma può comunque affidarsi all’iniziativa del pubblico ministero. La costituzione di p. civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per iscritto secondo le disposizioni dell’art. 78 c.p.p., che deve essere sottoscritta dal difensore perché il danneggiato sta in giudizio non personalmente ma mediante il difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile. La dichiarazione svolge la funzione dell’atto di citazione del processo civile e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica, quelle dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata, l’esposizione delle ragioni che giustificano la richiesta al giudice di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, e, infine, la sottoscrizione del difensore. Vi sono due termini, previsti a pena di decadenza, per costituirsi p. civile: l’inizio dell’udienza preliminare o prima dell’inizio del dibattimento, in entrambi i casi nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti. La costituzione di p. civile produce i suoi effetti in ogni grado e stato del procedimento.
In genere sinonimo di sottoinsieme di un insieme.
Insieme delle p. di un insieme I è l’insieme P(I) che ha come elementi le p. di I; così per es., se I = {1, 2, 3}, P(I) è costituito da otto elementi e cioè l’insieme vuoto ∅, l’insieme I stesso e inoltre {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}. In ogni caso, sia se I è finito sia se è infinito, la potenza di I è inferiore a quella di P(I) e questa è a sua volta minore di quella di P[P(I)] ecc.: è così facile costruire insiemi (sia finiti sia infiniti) di potenza arbitrariamente grande. P. intera di un numero reale x, indicata con [x], è il massimo intero che non superi il numero dato; per es., la p. intera di π = 3,1415 … è 3; analogamente, p. intera di un numero decimale è ciò che si ottiene sopprimendo le cifre dopo la virgola, p. intera di un numero misto è ciò che si ottiene sopprimendo la parte frazionaria.
P. reale e p. immaginaria del numero complesso z = a+i b sono i numeri reali a e b, e si pone rispettivamente a = Rez e b = Imz. P. (o valore) principale dell’integrale di una funzione f(x), definita e limitata in [a, b], con punto di infinito in c (a<c<b), è il limite
che si indica premettendo P (o anche v.p.) all’integrale improprio di f(x).
In una composizione destinata a un complesso di esecutori è la musica che ciascuno deve eseguire. Le singole p. sono estratte dalla partitura completa e poste davanti a ogni esecutore.
In armonia e contrappunto è sinonimo di voce e indica ciascuna delle linee melodiche che costituiscono il contesto di una composizione.