risarciménto Indennizzo per un danno arrecato a una o più persone. Con significato più specifico, in diritto, il r. del danno è la somma con cui il responsabile reintegra per un valore equivalente il patrimonio di colui al quale ha arrecato un danno ingiusto, contrattuale o extracontrattuale; il r. può anche avvenire mediante sostituzione della cosa danneggiata o distrutta con altra eguale.
Approfondimento:
Fin dove si spinge il principio di infrazionabilità della domanda: il caso del capitale e degli interessi di Fabio Cossignani