Si intendono per m. tutte le rappresentazioni mentali che determinano un soggetto a dare una certa regola ai propri interessi, ponendo in essere un negozio giuridico (per es., l’acquisto di un appartamento in una città diversa da quella di residenza può essere motivato dall’intenzione di effettuare un investimento pecuniario, di trasferirsi per ragioni di studio o di lavoro ecc.). I m. possono essere esplicitati nel negozio giuridico (per es., attraverso una condizione), ma se ciò non accade sono in genere irrilevanti, poiché l’ordinamento tutela il regolamento d’interessi di cui deve essere valutata la rispondenza a una funzione obiettiva, socialmente apprezzabile, a maggior difesa dei principi della certezza dei rapporti giuridici, della buona fede delle parti e dell’affidamento dei terzi. Questo principio generale è pertanto attenuato in materia di testamento e donazione, laddove gli interessi del disponente non urtano in un controinteresse dei destinatari degno di peculiare riconoscimento.
Tra i principali casi di rilevanza dei m. di un negozio giuridico si segnala il m. illecito, che rende nulla la disposizione testamentaria e la donazione se è il solo che abbia determinato il testatore o il donante e se risulta dal testamento o dalla donazione (art. 626 e 788 c.c.); nei contratti, il m. illecito e comune a entrambe le parti provoca l’illiceità e quindi la nullità, del contratto medesimo se è stato il solo ad aver determinato il consenso (art. 1345 c.c.). L’errore sul m., sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria o della donazione se risulta dal testamento o dalla donazione ed è il solo ad aver determinato il testatore o il donante (art. 624 e 787 c.c.).
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato m.; il prestatore di lavoro può chiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione, i m. che hanno determinato il recesso; in tal caso l’imprenditore deve, nei 5 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto, altrimenti il licenziamento stesso è inefficace (art. 1-2, l. 604/1966).
In generale, idea melodica di senso compiuto, facilmente ricordabile. In particolare, frammento di frase, caratterizzato sul piano melodico-ritmico, suscettibile di un compiuto sviluppo, cioè di fungere da nucleo per una più ampia costruzione (➔ tema).
La causa del contratto tra “funzione economico-sociale” e “sintesi degli interessi individuali delle parti” di Alessandro Galati