Storicamente è l’atto di uccidere una persona, con o senza un processo giuridico. Nel primo caso si configura l’istituto della pena di morte (➔ pena).
Attività inerente l’attuazione delle sentenze e dei decreti penali che concludono il processo di cognizione. In senso ampio è un concetto riferibile anche alle ordinanze. Presupposto dell’esecutività delle sentenze e dei decreti è la loro irrevocabilità (➔ giudicato). Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. In linea generale l’e. resta sospesa durante i termini di impugnazione e fino all’esito del relativo giudizio (➔ impugnazione), salvo diversamente stabilito. Non determinano, infatti, alcun effetto sospensivo le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale; il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha deciso il procedimento di e., a meno che il giudice non disponga diversamente; l’appello contro le disposizioni della sentenza sulle misure di sicurezza, diverse dalla confisca, salvo che il tribunale di sorveglianza non decida altrimenti; infine anche la richiesta di riesame del decreto di sequestro a finalità probatoria, dell’ordinanza di sequestro conservativo e del decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice, non sospende l’e. del provvedimento. Salvo diversamente disposto, l’e. del provvedimento è curata d’ufficio dal pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione. Egli, infatti, propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. Per l’e. di una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di e., con cui, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione; in caso contrario, l’ordine di e. è comunicato al ministro di giustizia e notificato all’interessato. L’ordine per la carcerazione è eseguito nella salvaguardia dei diritti della persona ex art. 277 c.p.p. Per l’e. della semidetenzione e della libertà controllata il pubblico ministero trasmette l’estratto di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente; per l’e. delle pene accessorie, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi di interdizione legale (art. 32 c.p.) e decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall’esercizio di essa (art. 34 c.p.) il pubblico ministero trasmette invece l’estratto della sentenza al giudice civile competente. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi osservando la disciplina del concorso di pene.
Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar luogo all’e. forzata il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo «per un diritto certo, liquido e esigibile» (art. 474 c.p.c.), titolo che è il presupposto necessario e sufficiente per instaurare il processo esecutivo. L’e. forzata si distingue in e. in forma generica o per espropriazione (➔) ed e. diretta o in forma specifica. Con l’e. diretta o in forma specifica, in caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenerne la consegna o il rilascio (e. forzata per consegna o rilascio, art. 2930 c.c. e 605-611 c.p.c.). In tal caso il precetto deve contenere anche la «descrizione sommaria» del bene del quale si chiede la consegna o il rilascio. Le difficoltà che sorgono nel corso di questa e. sono decise dal giudice dell’e., su istanza che può essere proposta da ciascuna parte. In caso di inadempimento di una sentenza (o di altro provvedimento giurisdizionale) di condanna relativa a un obbligo di fare o non fare, il creditore può proporre ricorso al giudice dell’e.: quest’ultimo procede, con ordinanza, alla determinazione delle modalità dell’e. ( e. in forma specifica degli obblighi di fare e non fare, art. 2931 c.c. e 612-614 c.p.c.). Eventuali difficoltà sono risolte dal giudice dell’e. con decreto, il quale provvede anche sulle spese dell’esecuzione. In occasione di un processo esecutivo possono sorgere delle opposizioni. Si tratta dell’opposizione all’e. con la quale il debitore esecutato contesta il diritto a procedere a e. forzata o la pignorabilità dei beni (art. 615-616). Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta il ‘come’ dell’e., ossia la regolarità formale o l’opportunità degli atti esecutivi (art. 617-618). L’opposizione all’e. e quella agli atti esecutivi si propongono con citazione prima dell’inizio dell’e. mentre, se quest’ultima è già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione di terzo all’e. è proposta da colui che afferma essere proprietario o titolare di un diritto reale minore sui beni pignorati (art. 619-622). Quest’ultimo tipo di opposizione si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione. Nei casi stabiliti dalla legge il processo esecutivo può essere sospeso dal giudice dell’e. (art. 623-628). Il processo esecutivo si estingue per rinuncia del creditore procedente e di quelli intervenuti o per inattività delle parti (art. 629-632).
Ciclo di e., o esecutivo o anche (all’inglese) di execute. L’insieme delle fasi mediante le quali l’unità centrale di un calcolatore esegue automaticamente le istruzioni contenute in un programma. E. assistita Modalità di esecuzione di un programma mediante la quale è possibile controllare l’e. stessa del programma, facendolo eseguire un passo alla volta e fermando l’e. in punti arbitrari e permettendo la lettura dei valori delle grandezze elaborate.
Con riferimento alla grammatica generativa di N. Chomsky, termine con cui è tradotto il termine inglese performance, per indicare l’uso effettivo della lingua da parte di un parlante, in contrapposizione a competence (➔ competenza).
L'esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile e di non fare: i limiti delle misure coercitive dell'art. 614 bis c.p.c. di Antonio Carratta
La nuova riforma parziale del processo civile. Le modifiche ai libri III e IV del codice di procedura civile di Fabio Cossignani