Sistema disperso liquido-solido, nel quale il solido costituisce la fase dispersa; a seconda delle dimensioni delle particelle solide si va dalle s. grossolane alle s. colloidali.
Temporaneo arresto del processo civile disposto dal giudice nell’attesa che riceva definizione una questione da cui dipende la decisione della controversia. L’ordinamento italiano prevede diverse ipotesi di sospensione. La s. necessaria, detta anche propria, ricorre quando davanti a diverso giudice ma tra le stesse parti pende una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). Ciò accade, più precisamente, quando sul piano sostanziale due diritti sono connessi per pregiudizialità-dipendenza e la riunione delle diverse controversie non può essere disposta. Secondo una lettura maggiormente restrittiva la s. sarebbe necessaria solo se il rapporto pregiudiziale deve essere accertato con efficacia di giudicato per volontà della legge o su richiesta delle parti. Se, peraltro, il rapporto pregiudiziale è stato definito con sentenza e questa è soggetta a impugnazione, il giudice può sospendere il processo (art. 337, II, c.p.c.). Si discute, peraltro, se la sentenza in questione debba essere già passata in giudicato o meno. Ipotesi particolari di s. si possono verificare in diverse altre circostanze. Per es. quando è proposto regolamento di competenza o di giurisdizione davanti la Corte di cassazione, quando è stato ricusato il giudice adito, se è stata proposta querela di falso in appello o davanti al giudice di pace, se si verifica la rimessione alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità di una norma di legge o alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione di una norma comunitaria ecc. In questi casi si parla di s. impropria, perché la questione pregiudiziale da cui dipende la decisione della causa non è suscettibile, come in quella necessaria, di costituire un autonomo oggetto di accertamento.
Ormai in disuso è la s. concordata, in virtù della quale il processo viene sospeso su richiesta congiunta delle parti per un periodo non superiore a 4 mesi. La s. è disposta dal giudice con ordinanza. Durante la s. non possono essere compiuti gli atti del processo. I termini in corso sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere dalla ripresa del processo (art. 298 c.p.c.), cioè dal momento in cui quest’ultimo è riassunto. Se la riassunzione non avviene nei termini perentori previsti dalla legge il processo si estingue.
Quando vi è motivo di ritenere che l’imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale sopravvenuta al fatto, il giudice deve valutare se lo stesso è nelle possibilità di esercitare in modo consapevole il proprio diritto alla difesa (art. 70 c.p.p.) nell’ambito del processo. La s. del processo può aver luogo solo nei casi in cui non può essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Se occorre, il giudice dispone, anche d’ufficio, una perizia. Qualora venga accertata l’incapacità, il giudice deve sospendere il processo con ordinanza, ricorribile per cassazione, contenente la nomina di un curatore speciale; egli, inoltre, ogni 6 mesi, dispone perizia per accertare lo stato psichico dell’imputato. L’ordinanza di s. del processo permette in ogni caso il compimento degli atti tassativamente previsti dalla legge. Se la s. è intervenuta nel corso delle indagini preliminari sono consentiti solo gli atti che non richiedono la cosciente partecipazione dell’indagato e l’assunzione delle prove nella forma dell’incidente probatorio, nel caso di pericolo di ritardo. L’ordinanza è revocata nell’ipotesi in cui l’imputato sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale oppure se durante la s. siano state assunte prove legittimanti una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
La Corte costituzionale (sent. 340/1992) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 70 c.p.p. per violazione degli art. 3 e 24 Cost. limitatamente all’espressione «sopravvenuta al fatto», in quanto limita alla sola ipotesi di infermità sopravvenuta la previsione della s. del procedimento penale per infermità mentale dell’imputato.
È un istituto disciplinato dagli art. 163-168 c.p. in base al quale, se sussistono determinate condizioni (sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata ex art. 135 non sia superiore a 2 anni) viene sospesa l’esecuzione della stessa per 5 anni (in caso di delitti) o per 2 anni (in caso di contravvenzioni). Al termine di questo periodo di s., se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l’esecuzione della sentenza neppure per quel che concerne le pene accessorie. La s. condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni 18, ma non ancora gli anni 21, ovvero da chi ha compiuto gli anni 70; non può essere concessa più di una volta, salvo che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia inferiore ai termini sovraesposti. Il giudice ammette l’imputato alla s. condizionale solo qualora, in base agli indici di cui all’art. 133 c.p., valuti che lo stesso si asterrà dal commettere altri reati, e può subordinarla a obblighi quali risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p. Il giudice stabilisce nella sentenza il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. La s. condizionale della pena può essere revocata, se il condannato entro il periodo di s. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all’art. 165 c.p.; oppure se riporti un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente a pena che, cumulata alla pena sospesa precedentemente, superi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la s. condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.
La s. del rapporto di lavoro si verifica quando, pur non potendo aver corso la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita, e si differenzia strutturalmente dall’interruzione della prestazione riconducibile al riposo. Tra le cause di s., si distingue tra quelle che si verificano nella sfera del lavoratore, quelle che rientrano nella sfera del datore di lavoro e le cause concordate. In quest’ultimo caso la s. del lavoro e della retribuzione è concordata, al di fuori delle ipotesi legali e collettive, dalle parti del rapporto individuale, con onere della prova di tale accordo, a carico del datore di lavoro convenuto in giudizio per il pagamento della retribuzione, altrimenti dovuta a causa della situazione di mora credendi. Per quanto riguarda le cause che cadono nella sfera del lavoratore, le ipotesi più rilevanti sono quelle disciplinate agli art. 2110-11 c.c., che regolano gli effetti sul rapporto di lavoro di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare. Ai fini della s. del rapporto di lavoro rileva la malattia che sia impeditiva dell’adempimento della prestazione, ossia che renda inabile il lavoratore alla svolgimento delle specifiche mansioni dedotte in contratto (art. 2, l. 33/1980). A proposito del servizio militare occorre distinguere la chiamata di leva dal richiamo alle armi. Per il servizio di leva, ormai abolito, era prevista la s. del rapporto di lavoro senza retribuzione, né indennità, ma solo con il computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio. Per il richiamo alle armi, invece, è prevista la conservazione del posto di lavoro, con computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio, e con diritto alla retribuzione o a un’equivalente indennità mensile (per un periodo pari a 2 mesi e, successivamente, un’indennità mensile pari alla differenza tra il trattamento economico militare e quello derivante dal rapporto di lavoro) ex art. 2111, co. 2, c.c.; l. 370/1975. Altra causa di s. del rapporto di lavoro è la partecipazione dei lavoratori ai seggi elettorali, a oggi equiparata «a tutti gli effetti» a giorni di attività lavorativa (art. 11, l. 53/1990). La s. del rapporto di lavoro nella sfera del lavoratore può essere dovuta anche alla soddisfazione di bisogni familiari. In tale ambito si distingue tra s. retribuite e s. non retribuite. Tra le prime: il congedo per matrimonio e il permesso in caso di decesso, o documentata infermità, del coniuge (o del convivente stabile) o di un parente entro il secondo grado; le seconde, invece, sono solo computate ai fini dell’anzianità di servizio, e possono essere continuative o frazionate, per un periodo massimo di due anni, con conservazione del posto, per gravi e documentati motivi familiari (fra i quali una serie di patologie individuate con decreto ministeriale). Altre forme di s. del rapporto per cause relative al lavoratore, si verificano per i cosiddetti congedi formativi (l. 53/2000) e per le donazioni del sangue e di emocomponenti (art. 1, l. 584/1967).
Tra le ipotesi di s. in conseguenza di eventi rientranti nella sfera del datore di lavoro, vanno ricordate la temporanea difficoltà dell’impresa, per es. riconducibile alla mancanza di materie prime, o altre forme di discontinuità produttiva, fino alla vera e propria impossibilità sopravvenuta (civilisticamente intesa). Gran parte di tali ipotesi è oggetto di una regolamentazione legislativa che tende a ‘socializzare’ il rischio d’impresa, con l’intervento della cassa integrazione guadagni. Altre importanti ipotesi di s. del rapporto di lavoro attengono, infine, al diritto sindacale.
Negli strumenti di misurazione con equipaggio mobile, il dispositivo che sostiene l’equipaggio stesso, permettendone nel contempo la rotazione o, più in generale, il movimento sotto l’azione della grandezza agente.
In meccanica, denominazione generica di ogni collegamento fra due corpi, atto a tenere uno di essi attaccato all’altro e consentendo spostamenti relativi di ampiezza limitata e secondo prefissate direzioni; più specificamente, collegamento elastico tra organi di una macchina destinato a ridurre le mutue sollecitazioni, la trasmissione di urti, vibrazioni ecc., durante il funzionamento della macchina stessa. La s. è quindi un collegamento meccanico tra due corpi, realizzato affinché un corpo sostenga l’altro, consentendogli una certa libertà di movimenti.
S. possono essere realizzate mediante organi flessibili (funi, catene ecc.) o rigidi (per es., un sistema articolato, quale un giunto cardanico o uno snodo). Il più delle volte la s. ha però lo scopo di costituire un collegamento elastico per evitare che le scosse più o meno violente e le vibrazioni cui può essere sottoposta una struttura portata siano trasmesse integralmente alla struttura portante: si parla in tal caso di s. elastiche. Importanza del tutto particolare hanno le s. elastiche nei veicoli, le quali hanno lo scopo di collegare elasticamente il telaio o la struttura portante della vettura con gli assali delle ruote o direttamente con le ruote stesse. Le ruote e gli organi con esse solidali costituiscono la parte non sospesa, soggetta a urti, mentre il telaio e gli organi collegati (carrozzeria, motori, organi di trasmissione ecc.) costituiscono la parte sospesa, le cui oscillazioni debbono essere smorzate, per assicurare una sufficiente comodità per i passeggeri e una buona conservazione degli organi della vettura. Di tipo particolare e molto interessanti per alcune applicazioni sono le s. a cuscino d’aria, basate sulla generazione, tra l’oggetto e la superficie di appoggio, di uno strato di aria in pressione che riesce a sostenere l’oggetto stesso; sono impiegate negli hovercraft e in alcuni prototipi per ferrovie speciali ad altissima velocità. Un’altra s. che elimina il collegamento con i corpi solidi (rigidi o elastici) è la s. magnetica (o levitazione magnetica) realizzata utilizzando la forza di Lorentz, ossia la forza che si esercita su un conduttore percorso da corrente, impressa o indotta, immerso in un campo magnetico. Il campo può essere prodotto da un magnete permanente o da un elettromagnete superconduttivo. In fig. 1 è illustrata la levitazione nel caso in cui il campo magnetico sia generato da una corrente elettrica che circoli in una spira di una sostanza superconduttrice. Se una sferetta (fig. 1A), anch’essa superconduttrice, viene abbandonata sopra la spira, per effetto della forza peso tenderà ad avvicinarsi a essa. La variazione di campo magnetico per effetto dell’avvicinarsi della sfera alla spira genera nella sferetta una corrente che circola in verso opposto a quello della corrente nella spira (fig. 1B), creando un campo opposto al preesistente. Quando la forza repulsiva tra i due dipoli magnetici equilibra la forza peso, la sfera si autosostiene dando luogo al fenomeno della s. magnetica. Numerose sono le applicazioni di questo fenomeno tra le quali, per es., alcuni tipi di cuscinetti per organi rotanti, gli smorzatori elettromagnetici, il treno Maglev o a levitazione magnetica ecc.
Gli organi essenziali di una s. sono le molle e gli ammortizzatori; gli pneumatici contribuiscono all’elasticità della s. stessa, mentre per il comfort delle persone trasportate intervengono anche i sistemi di molleggio nei cuscini e nelle spalliere. Le molle adoperate sono generalmente a balestra, a elica cilindrica, a barra di torsione. Le molle a balestra sono disposte longitudinalmente o, più di rado, trasversalmente, e solo in casi eccezionali sulle automobili, spesso su veicoli agricoli, di trasporto pesante e fuoristrada. Per smorzare le oscillazioni della parte sospesa è necessaria la presenza di un ammortizzatore, anche se l’attrito tra le foglie della molla a balestra determina di per sé un effetto smorzante. Le molle a elica presentano diversi vantaggi: economia di materiale, semplicità di installazione, funzionamento più silenzioso; hanno tuttavia un ritorno più brusco e quindi sottopongono gli ammortizzatori a un maggior lavoro.
Il tipo di s. con assali si diversifica a seconda che l’assale delle ruote sia rigido o no, a seconda che abbia una funzione esclusivamente portante o portante e motrice nello stesso tempo. Un assale rigido portante ha alle due estremità le due ruote folli sui perni: la velocità angolare di una ruota è indipendente da quella dell’altra. Un assale rigido motore ha le ruote solidali con i perni: la velocità angolare di una ruota è legata a quella dell’altra e può essere uguale oppure, se è interposto un differenziale, diversa. In entrambi i casi, lo spostamento verticale di una delle ruote provoca l’inclinazione dell’assale e uno spostamento laterale dell’altra ruota nella zona di appoggio, con anomalo logorio degli pneumatici. Per attenuare notevolmente tali conseguenze si usa una s. a ruote interconnesse (o s. a ruote semiindipendenti). Per evitare totalmente l’inconveniente le due ruote sono rese indipendenti (s. a ruote indipendenti); ciò viene ottenuto collegando ciascuna ruota con il telaio mediante una s. indipendente da quella dell’altra ruota, snodando l’assale se le ruote sono motrici. La s. viene comunemente realizzata con due distinte molle a elica cilindrica, spesso disposte intorno agli ammortizzatori; esempi tipici di questo tipo di s. sono le s. a quadrilatero articolato (fig. 2) e le s. Mc Pherson (fig. 3). In sostituzione delle molle, con analoga funzione, si impiegano talvolta barre di torsione, le quali hanno il vantaggio di un ingombro ridottissimo: sono costituite da barre elastiche di acciaio vincolate al telaio e alla sospensione. Costituzionalmente simili alle barre di torsione e, talvolta, così denominate, sono le barre antirollio (o stabilizzatrici), aventi funzioni di stabilizzazione della vettura intorno all’asse longitudinale con lo scopo di correggere anche le ineguaglianze di aderenza sul terreno. Sono costituite da barre di acciaio (fig. 2 e 3) fissate al telaio nella zona centrale o alle estremità del tratto diritto o a un’estremità e collegate agli estremi liberi alle ruote indipendenti; lo spostamento verticale non simultaneo delle ruote determina una sollecitazione a torsione della barra, la quale assorbe l’energia d’urto. Tale principio viene utilizzato anche nella s. a ruote interconnesse (fig. 4), che impiega una traversa (o ponte) torcente a, notevolmente elastica, per collegare i 2 bracci mobili b, cui le ruote sono solidali e che trasmettono il moto, smorzato dagli ammortizzatori c, alle molle a elica d.
Per assicurare il massimo comfort sono state realizzate le s. a smorzamento controllato, nelle quali una centralina elettronica riceve i segnali da vari sensori e controlla il funzionamento di alcune elettrovalvole situate negli ammortizzatori, adeguando la capacità di smorzamento della s. alle diverse situazioni di guida e di percorso.
Le s. per motoveicoli sono in genere realizzate con molle e ammortizzatori anteriori (sulla forcella) e sistemi di molle e leveraggi posteriori.
Nei veicoli ferroviari (locomotive, carrozze, carri) la s. è realizzata mediante carrelli, che consentono una s. a più stadi, ottenendo alte velocità, elevati livelli di comfort di marcia e l’aumento della lunghezza dei veicoli e della capacità di carico senza per questo doverne aumentare il passo rigido. I carrelli consentono di avere, oltre a una traiettoria del veicolo priva di perturbazioni di natura oscillatoria, anche un moto relativo tra cassa e carrello in senso trasversale alla direzione di marcia fortemente vincolato. In fig. 5 è rappresentato un carrello per carrozze del treno ad alta velocità ETR 500, nel quale si possono distinguere una s. primaria e una s. secondaria. Nella s. primaria, il telaio a del carrello, sagomato a culla nella parte centrale, poggia sulle boccole b delle sale montate c tramite le triple molle a elica d ed è collegato a ciascuna boccola mediante due biellette di guida con interposti anelli elastici; le triple molle a elica sono disposte in parallelo con gli ammortizzatori idraulici e a doppio effetto. Nella s. secondaria la cassa della carrozza poggia sulla culla del telaio a tramite quattro doppie molle a elica f ed è vincolata al telaio stesso mediante un perno di trascinamento che trova alloggio nel foro g. I movimenti relativi tra cassa e carrello sono controllati dai bilancieri e dalle aste h e sono smorzati da ammortizzatori idraulici a doppio effetto (verticali i e orizzontali l), da tamponi di gomma (longitudinali m e trasversali) e da barre antirollio n. In fig. 5 sono visibili sulle sale c i dischi o del freno.