Il fatto di provvedere con i mezzi necessari al compimento di un’opera, allo svolgimento di un’attività; anche la somma fornita o ottenuta.
Si riconducono a tale nozione giuridica quei negozi in cui la costituzione di temporanea disponibilità finanziaria avvenga per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri, e in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponda a uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato, che determina non solo la creazione dell’intervento finanziario, ma anche le particolari condizioni di favore che si accompagnano all’erogazione delle disponibilità. L’istituto ha trovato applicazione fin dalle prime manifestazioni dell’intervento dello Stato nell’economia. Nella legislazione postunitaria al f. pubblico è stato fatto ricorso in relazione a interventi settoriali e regionali; ma ha trovato massima applicazione solo a partire dal secondo dopoguerra, per far fronte dapprima alle esigenze della ricostruzione, quindi a quelle della politica di sviluppo.
Per l’impiego di pubblico denaro e gli oneri, diretti o indiretti, che si assumono i pubblici poteri, il f. pubblico in molti casi comporta un’ingerenza e un controllo di merito, attuati o attraverso preventive autorizzazioni o attraverso successive approvazioni dell’autorità amministrativa. Per quanto concerne i settori di intervento privilegiati dal legislatore, vanno ricordati in particolare: i provvedimenti volti a favorire lo sviluppo in particolari settori economici o in determinate zone del territorio; le agevolazioni per la piccola e media industria; gli interventi in occasione di eventi naturali che hanno prodotto gravi danni al tessuto economico di una attività. Mentre i primi rientrano nell’ambito dell’intervento programmatorio finalizzato a coordinare la crescita economica (art. 41 Cost.), gli ultimi sono espressione del dovere di solidarietà sociale sancito dagli art. 2 e seg. della carta fondamentale. Fra i principali tipi di f. pubblico, oltre alla sovvenzione, erogazione pecuniaria senza obbligo di restituzione, figurano il credito agevolato, erogazione con obbligo di restituzione a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, e la garanzia pubblica, garanzia sussidiaria in favore di un soggetto privato, su un rapporto di credito volto alla realizzazione di una attività ritenuta meritevole di incentivazione.
Si chiama f. in deficit il ricorso a indebitamento del Tesoro per coprire spese pubbliche ritenute necessarie a fini antidepressivi: pratica contrastante con l’ideale del pareggio del bilancio ma spesso usata anche in passato, cui la teoria keynesiana del deficit spending ha fornito un fondamento teorico rigoroso e non soltanto in funzione anticiclica. Il f. di una guerra, di un piano di lavori pubblici o altra attività statale comprende il ricorso al debito pubblico, all’emissione di carta moneta, all’alienazione di beni patrimoniali e ad altri mezzi di finanza straordinaria. Il f. di una campagna politica, di stampa o altra consiste nell’erogazione di somme a questo scopo, in genere senza attenderne né rimborso, né interesse.
È concesso da enti privati (banche e altri istituti finanziari, grosse industrie ecc.), o anche da cittadini singoli con la sottoscrizione di azioni, l’acquisto di obbligazioni, la concessione di garanzie, o con atti di mecenatismo (sotto la forma, per es., di sponsorizzazione), per lo più come aiuto per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse collettivo. F. delle imprese F. che può avvenire tramite concessione di credito a medio e lungo termine da parte di banche o per lo più di enti appositamente costituiti (per es., l’IMI e gli istituti speciali di credito), che forniscono alle imprese i capitali necessari per l’impianto iniziale e il suo successivo ampliamento (e in tal caso è spesso garantito, oltre che dalle imprese finanziate, anche dallo Stato), oppure tramite ricorso diretto delle imprese stesse al mercato dei capitali con l’emissione di obbligazioni, o di azioni, oppure ancora attraverso l’opera di società finanziarie. Quando le imprese finanziano da sole il loro ulteriore sviluppo, destinando a questo scopo una parte dei profitti già realizzati, si parla di autofinanziamento, e quando lo Stato anticipa i redditi futuri, senza attendere che il risparmio si formi per destinarne una parte allo scopo voluto, si parla di prefinanziamento o di circuito dei capitali o monetario.
Il f. in clearing è una forma di intervento bancario nei regolamenti in clearing (compensazione di debiti e crediti fra due paesi per evitare movimenti di valuta) che si manifesta con la concessione di credito agli importatori o agli esportatori, allo scopo di agevolare il regolamento finanziario della compra-vendita o di smobilizzare l’esposizione al rischio che questa può causare, dato che ai rischi propri della negoziazione si aggiungono quelli nascenti dal sistema di regolamento.
Si indica come finanza di progetto (ingl. project financing) il f. di progetti d’investimento da parte di grandi imprese private, agenzie pubbliche, o consorzi fra imprese e agenzie. I progetti d’investimento riguardano in genere la realizzazione di opere pubbliche finanziate ma anche gestite da soggetti privati per periodi di tempo sufficienti a garantire un adeguato rientro economico. I finanziatori privati, infatti, sono incentivati a partecipare all’investimento nella prospettiva che esso generi un flusso di cassa tale da coprire i costi sostenuti e remunerare adeguatamente il capitale investito. Questa tecnica finanziaria si è mostrata particolarmente efficace nell’indirizzare capitali privati verso progetti infrastrutturali complessi e difficilmente realizzabili con il ricorso esclusivo alle risorse pubbliche. La realizzazione dell’Eurotunnel (che congiunge la Francia alla Gran Bretagna) è un esempio della costruzione di una grande infrastruttura grazie all’elaborazione di un complesso project financing.