diritto In diritto tributario, procedimento attraverso il quale si restituiscono al contribuente tributi (in tutto o in parte) non dovuti in precedenza (debitamente o indebitamente) versati. La causa principale del r. è l’indebito versamento che si realizza nel momento in cui la somma assolta a titolo di tributo non è dovuta. Il versamento indebito può derivare da varie cause, attinenti alla norma impositiva (quali la dichiarazione di incostituzionalità, la mancata conversione del decreto legge in legge, l’abrogazione retroattiva, l’incompatibilità comunitaria) o relative alla non corretta applicazione delle norme tributarie da parte del contribuente o dell’amministrazione finanziaria (errore del contribuente in dichiarazione o nella liquidazione del tributo, atto illegittimo di accertamento o di riscossione dell’amministrazione finanziaria). Vi sono poi casi di r. non collegati a versamenti indebiti (o almeno non originariamente indebiti), che si giustificano sulla base di particolari meccanismi impositivi tipici di alcuni tributi come l’IVA (meccanismi che possono consentire la fisiologica emersione di posizioni creditorie) o sulla base della disciplina della riscossione anticipata (disciplina che può determinare versamenti in acconto superiori rispetto a quelli dovuti in ragione del presupposto effettivamente realizzato).
I procedimenti di r. si distinguono, essenzialmente, in due tipologie: i r. a istanza di parte (che si applicano in linea generale alle ipotesi di indebito versamento), e i r. d’ufficio (che possono anche rimediare a casi di indebito versamento). Fra questi ultimi si includono anche i r. in dichiarazione. La tutela del diritto al r. da indebito versamento dei tributi è interamente disciplinata dalla materia tributaria. Non si ritiene, a tale proposito, possibile l’esperimento di un’azione di ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., davanti al giudice civile nel termine di prescrizione decennale: questo è un’importante punto fermo segnato dalla giurisprudenza di legittimità alla fine degli anni 1990 e ribadito dalla disciplina del processo tributario. Le azioni di r. si suddividono in autonome e dipendenti. Le prime sono finalizzate alla restituzione dei versamenti indebiti non preceduti da un atto impositivo, le seconde sono quelle collegate alla presenza di un atto impositivo. In quest’ultimo caso la tutela del diritto al r. è dipendente dalla previa rimozione dell’atto impositivo in sede amministrativa o giurisdizionale. Le azioni di r. autonome sono, invece, avviate con la presentazione di un’istanza (di r.) all’ufficio competente entro rigorosi termini di decadenza, previsti da ogni singola legge d’imposta (in assenza di un termine espresso si applica quello residuale di due anni, stabilito dall’art. 21 del d. legisl. 546/1992). Il diniego espresso di r. da parte dell’amministrazione è un atto impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie nel termine di 60 giorni dalla notifica. Allo stesso modo, il silenzio dell’amministrazione, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, diviene un silenzio-rifiuto, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie fino a che il diritto non si è prescritto. A fronte dell’impugnazione del rifiuto espresso o tacito di r. si incardina innanzi alle commissioni una controversia tributaria, volta ad accertare l’an e il quantum del diritto alla restituzione. I r. d’ufficio non sono invece subordinati a una istanza del contribuente e si caratterizzano per la presenza di un obbligo in capo all’amministrazione di restituire le somme al contribuente stesso. Tale disciplina si applica in casi tassativi, fra questi si indicano: i r. richiesti in dichiarazione, le ipotesi di errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio, i casi di sentenza che accoglie il ricorso del contribuente. economia R. di titoli è l’azione di riscatto, graduale o a una determinata scadenza, di titoli pubblici e privati mediante pagamento al possessore di un importo; r. alla pari, il modo di estinzione di titoli pubblici e privati che obbliga l’emittente a pagare una somma uguale al valore nominale del titolo; r. sotto la pari, quando tale somma è inferiore al valore nominale del titolo; r. sopra la pari, quando è superiore; r. su banca, la forma d’intervento bancario nelle operazioni di pagamento degli affari di compravendita per la quale il venditore si rivale del credito corrispondente all’importo della merce venduta mediante emissione di tratte a carico di una banca, per conto e rischio del compratore.
In materia cambiaria, azione di r., quella con cui si esercita il regresso (➔) per ottenere da uno dei precedenti obbligati (in genere, girante) il r. di quanto è stato pagato in luogo del debitore cambiario inadempiente.