In senso finanziario, ogni movimento che apporti un aumento mediato o immediato di denaro. Considerata sotto l’aspetto dei riflessi sul patrimonio, l’ e. finanziaria si distingue in: e. effettiva, se il movimento apporta un aumento del netto patrimoniale; e. per movimento di capitale, se il movimento causa una semplice trasformazione dei componenti del patrimonio in quanto all’e. di denaro corrisponde una diminuzione di beni fruttiferi; e. per partita di giro, se a essa è correlativa un’equivalente e connessa uscita finanziaria. L’e. effettiva a sua volta si classifica, tenuto conto della fonte da cui proviene, in e. patrimoniale ed extrapatrimoniale.
Per e. dello Stato e degli enti pubblici si intendono tutti i proventi con cui gli enti stessi provvedono al conseguimento dei loro fini. A seconda che all’e. di denaro corrisponda o no movimento in altri elementi del patrimonio, per cui si abbia soltanto una trasformazione dello stesso o un vero e proprio aumento, si distinguono le e. non effettive (a loro volta suddivise in e. per movimento di capitali, costituite da vendite di beni patrimoniali, riscossione di crediti, accensione di debiti ecc.; partite di giro, con effetto puramente figurativo, e, a volte, residui attivi di esercizi precedenti) e le e. effettive. In relazione alla fonte da cui provengono, le e. si distinguono poi in originarie, o di diritto privato, risultanti dai beni che appartengono agli enti in questione, facciano essi parte del demanio o del patrimonio (in realtà però è raro che i beni demaniali diano un reddito, mentre i beni patrimoniali sono in genere fruttiferi e danno luogo a proventi che prendono la forma di prezzi di mercato o privati, prezzi sociali o quasi privati, prezzi pubblici e prezzi politici) e derivate, o di diritto pubblico, attinte al reddito nazionale a titolo di controprestazione di servizi particolari resi a privati o a mezzo di prelevamenti coattivi (tasse, imposte, contributi, imposte speciali, multe e ammende). A seconda della loro suscettibilità o meno a ripetersi nel tempo, si dividono inoltre in ordinarie e straordinarie. Mentre le prime si rinnovano regolarmente, le seconde (alienazione di beni patrimoniali, impiego del tesoro pubblico o di guerra, contrazione di prestiti pubblici, emissione di carta moneta, adozione temporanea di nuove imposte o aumento di quelle esistenti) hanno perso il loro carattere tradizionalmente saltuario. In quasi tutti i paesi le e. straordinarie, soprattutto percepite con l’emissione di debito pubblico e di carta moneta, non sono più utilizzate per far fronte a circostanze eccezionali, ma si ripetono ogni anno per coprire le sempre crescenti spese ordinarie. Le e. figurano insieme con le uscite o spese nei bilanci preventivi (e, a seconda del tipo di questi, possono essere di competenza o di cassa) e nei rendiconti. Le e. del bilancio dello Stato sono ripartite in titoli secondo che siano tributarie, extratributarie o provenienti dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali e da rimborso di crediti. I titoli si suddividono in categorie secondo la natura delle e., in rubriche secondo l’organo a cui è affidato l’accertamento, e in capitoli secondo l’oggetto. Le e. per accensione di prestiti trovano esposizione distinta dalle altre entrate (➔ bilancio; imposta).