Contratto di riporto È il contratto, disciplinato agli artt. 1548-1551 c.c., in forza del quale un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà titoli di credito di una determinata specie e per un dato prezzo a un altro soggetto (riportato), il quale si assume l’obbligo di trasferire alla prima, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso di un prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli. Il r. può essere impiegato per soddisfare interessi diversi: da un lato garantisce una temporanea disponibilità di denaro a chi sia proprietario di titoli dei quali non intende privarsi in modo definitivo; dall’altro consente di trasferire in via temporanea una quantità di titoli a chi intende averne una disponibilità limitata in vista della realizzazione di uno scopo (per esempio, l’acquisto di una partecipazione azionaria). I titoli devono essere fungibili, avendo il secondo scambio per oggetto il tantundem dei titoli e non gli stessi.
Nella tecnica delle costruzioni, materiale di r. (o anche semplicemente r.), materiale trasportato in un determinato luogo per colmare una depressione o per formare un rilevato stradale, un argine, una diga ecc.; proviene da demolizioni edilizie o da sterri (riportoterreno di r.), o è costituito da materiali permeabili, come la sabbia, la ghiaia, i detriti di roccia ecc.