Nell’accezione più ristretta e comune, uscita di merci dal territorio di uno Stato; essa, in stretto rapporto con la correlativa importazione, costituisce la più vecchia corrente di scambi internazionali. In senso lato, ma con impiego limitato a trattazioni più propriamente scientifiche, nel termine e. si fanno rientrare accanto a quelle di merci anche le uscite di capitali, titoli di credito e servizi, ossia le cosiddette e. invisibili, che danno luogo a introiti sotto forma di interessi, noli, rimesse degli emigrati, spese di turisti stranieri ecc. e hanno pur esse grande importanza come partite delle bilance dei conti e dei pagamenti tra gli Stati. L’e. in genere – a meno che non riguardi beni ritenuti necessari all’interno – è incoraggiata dai singoli governi, i quali, oltre a non percepire quasi mai dazi doganali sulle merci che escono, concedono spesso esenzioni fiscali, sussidi e premi ai produttori che vendono all’estero i loro prodotti. I divieti all’e. sono rari in periodi normali.
Scarsa applicazione ha l’istituto della e. temporanea (uscita in franchigia dal territorio doganale dello Stato di materie prime o semilavorati destinati a essere reimportati entro un termine stabilito dopo aver subito all’estero un determinato processo di lavorazione), che trova giustificazione solo nel caso in cui particolari fasi di lavorazione non siano possibili all’interno e che va soprattutto a vantaggio dell’industria straniera. Come la correlativa temporanea importazione, è soggetta a rigorose formalità doganali, tendenti ad accertare, al fine di evitare frodi, l’identità tra il prodotto finito reimportato e il semilavorato che viene esportato.
Dal punto di vista fiscale, l’e. consiste nel trasferimento di un bene al di fuori del territorio comunitario e comporta quindi lo svolgimento delle operazioni doganali e il pagamento dei relativi diritti (➔ dogana). Nell’ambito della Comunità Europea l’e. effettuata da un imprenditore o da un esercente un’arte o una professione è assoggettata al regime dell’IVA (➔). In coerenza con i principi generali di tassazione dei beni nel paese di destinazione e di neutralità, che connotano l’IVA, le e. sono qualificate come operazioni facenti parte del volume d’affari del soggetto IVA, ma non imponibili (art. 8 e 8 bis d.p.r. 633/1972). Ai fini IVA, infatti, l’effettuazione di una e. non determina la nascita dell’obbligo di addebitare l’IVA (in quanto il bene esportato è destinato a essere consumato nel paese di destinazione) ma comporta, comunque, la facoltà di detrarre l’IVA assolta nell’esercizio dell’attività.