R. delle imprese Strumento previsto dal c.c. del 1942 per consentire a chiunque di ottenere delle informazioni veritiere sugli imprenditori operanti nel mercato. Entrato in funzione nel 1997, è stato preceduto da un regime transitorio composto dall’iscrizione di alcuni atti e fatti riguardanti le imprese nei r. di cancelleria dei tribunali, nei r. delle ditte, nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità limitata (BUSARL) e nel Bollettino ufficiale delle Società Cooperative (BUSC). Il r. delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio di tutta Italia e può essere aggiornato o consultato anche per via informatica. L’operato dell’ufficio preposto alla gestione del r. è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede la Camera di commercio presa in considerazione. Il r. delle imprese è articolato in una sezione ordinaria e in più sezioni speciali, riservate ad accogliere le informazioni previste da specifiche norme di legge.
In particolare, la prima sezione riguarda: a) gli imprenditori individuali commerciali non piccoli; b) tutte le società, fuorché la società semplice, e a prescindere dall’oggetto sociale; c) i consorzi con attività esterna; d) i GEIE (➔) con sede in Italia; e) gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale; f) le società estere con sede amministrativa od oggetto principale dell’attività in Italia. Le sezioni speciali concernono: a) gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori commerciali, la società semplice, gli artigiani; b) le società tra professionisti; c) i legami di gruppo; una quarta sezione, ancora non operante, è invece prevista per le imprese sociali. A eccezione degli atti riguardanti gli artigiani e i piccoli imprenditori commerciali, per i quali l’iscrizione nel r. ha efficacia di mera pubblicità notizia, per tutti gli altri l’inserimento nel r. equivale a rendere opponibile la conoscenza dell’atto ai terzi (cosiddetta pubblicità legale), o, nel caso dell’atto costitutivo delle società di capitali, a far nascere l’impresa, sia nei confronti degli aspiranti soci sia dei terzi. In assenza di iscrizione di un atto, imposta dalla legge, si incorre in una sanzione pecuniaria amministrativa, e la conoscenza dello stesso da parte di terzi può essere ancora provata, purché con altri mezzi.
Per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la mancanza dell’iscrizione nel r. del loro atto costitutivo le rende irregolari, e le priva del regime di autonomia patrimoniale proprio di questi tipi di società, sicché ai soci viene applicato il regime meno favorevole della società semplice.
R. navale Società di classificazione delle navi. Attraverso la classificazione si accertano le condizioni di navigabilità delle navi in relazione ai requisiti di sicurezza e alle caratteristiche tecniche prescritti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Il r. attesta altresì l’affidabilità e il valore della nave, esprimendo in tal modo una valutazione rilevante anche sotto il profilo commerciale nei rapporti fra i privati. In passato la funzione di classificazione e altre incombenze relative alla sicurezza delle navi erano svolte in regime di esclusiva per lo Stato italiano dal R. Italiano Navale (RINA). Attualmente l’ente, costituito in società per azioni, non è più titolare esclusivo delle funzioni di ispezione, controllo e certificazione delle navi battenti bandiera italiana, competenza pubblica, che può essere oggi affidata anche ad altri soggetti, appositamente riconosciuti e autorizzati dall’amministrazione. Il RINA svolge principalmente attività di classificazione e stazzatura delle navi. Nell’esercizio di questa attività e per le altre operazioni rilascia appositi certificati che fanno fede sino a prova contraria.
Il R. aeronautico italiano (RAI) era un ente pubblico ausiliario dello Stato nell’amministrazione della navigazione aerea, istituito dal r.d. 1912/1938, che gli trasferì tutte le competenze in materia aeronautica in precedenza attribuite al R. italiano navale e aeronautico incaricandolo della pubblicazione del r. degli aeromobili civili. Svolgeva, inoltre, funzioni tecniche di controllo sulle imprese costruttrici di aeromobili e sull’organizzazione tecnica degli esercenti di aeromobili. Provvedeva altresì al rilascio dei certificati di omologazione, navigabilità a collaudo e alla convalida di certificati e attestazioni provenienti da altre autorità nazionali o estere. Il d. legisl. 250/1997 ha trasferito all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) le funzioni amministrative e tecniche già attribuite al RAI, che, di conseguenza, è stato soppresso.
In bibliografia e nella storia della stampa, r. (registrum foliorum o chartarum) è il prospetto collocato alla fine degli incunabuli e delle edizioni cinquecentesche, dove sono riportate in successione le parole iniziali dei singoli fogli componenti la prima metà di ciascun quaderno, oppure, più tardi, le segnature dei quaderni con l’indicazione se erano duerni, terni ecc. Il prospetto agevolava i tipografi nella raccolta dei fogli e fascicoli evitando spostamenti impropri nella rilegatura (uno dei primi esempi di r. compare nelle Epistolae Hieronymi del 1470 ca.).
In diplomatica, libro in cui sono copiati i documenti emanati da un ente o quelli rogati da un notaio; può costituire la minuta o copia delle minute o degli originali prima della spedizione; differisce dal cartolario, che contiene invece la copia di lettere ricevute o di documenti di cui si vuol conservare memoria.
L’uso dei r. risale all’età romana (commentarii, regesta) e, sull’esempio della cancelleria imperiale, continuò nel Medioevo. Dei r. pontifici si ha notizia dal tempo di Leone Magno (440-61), ma la compilazione fu per alcuni secoli discontinua e frammentaria: restano, per tradizione indiretta, i r. di Gregorio Magno (590-604) e Giovanni VIII (872-82), e un volume originale di Gregorio VII (1073-85). Con Innocenzo III (1198) comincia la serie regolare dei r. vaticani (2048 volumi), poi dei r. avignonesi (439 volumi) e quindi dei r. lateranensi (2464 volumi), che arrivano fino a Leone XIII (1878-1903), cui si aggiungono i r. delle suppliche (7365 volumi in folio, per il periodo dal 1342 al 1899). Originariamente membranacei, poi in duplice serie cartacea e membranacea, infine solo cartacei, i r. pontifici furono compilati con sistemi diversi a seconda delle epoche. Tra le grandi collezioni medievali di r. si ricordano quelli dei re di Napoli e un volume di Federico II (1239-40). Molte altre cancellerie di sovrani, comuni e magistrature hanno conservato i r. di lettere o atti da loro emanati (raramente anteriori al 13° sec.).
Nei sistemi elettronici digitali per l’elaborazione delle informazioni, i r. sono particolari aree di memoria ad accesso veloce, di solito facenti parte dell’unità centrale di processo o anche in immediata connessione con la stessa, aventi capacità in bit (numero di celle elementari impiegate per la registrazione di un’informazione unitaria) tipicamente uguale alla lunghezza di parola (o al doppio di tale lunghezza) utilizzata dal sistema.
Tali r. sono necessari per la memorizzazione temporanea dei dati e delle istruzioni relativi a un qualsiasi programma. Essi assumono denominazioni diverse a seconda della specifica funzione cui sono destinati; tra i numerosi r. tipicamente presenti in un sistema di elaborazione delle informazioni vi sono: il r. delle istruzioni, in cui sono trasferite una alla volta, in sequenza corretta, le diverse istruzioni facenti parte del programma applicativo in esecuzione; il r. indirizzo di memoria, contenente l’indirizzo della cella della memoria centrale da cui prelevare l’operando per effettuare l’operazione in atto; il r. di accumulazione, o accumulatore, destinato a contenere il dato da sottoporre a elaborazione.
R. di comunicazione, di espressione Ogni diverso modo di realizzare, nell’atto linguistico, le diverse possibilità che offre un sistema linguistico o dialettale, soprattutto in rapporto al ricevente e alle finalità che chi parla o scrive si propone.
Nelle voci umane, l’estensione e le peculiarità foniche di ciascuna categoria (soprano, mezzosoprano, contralto; tenore, baritono, basso).
Anche negli strumenti musicali indica l’estensione melodica, con una ulteriore suddivisione in r. grave, r. medio, r. acuto. Nel clavicembalo, i r. sono serie di corde di lunghezze differenti, accordate all’unisono o all’ottava, producenti diverse combinazioni timbriche e di intensità. Nell’organo il termine indica la serie di canne dallo stesso timbro; con r. si designano inoltre i comandi che l’esecutore aziona per ottenere i vari impasti sonori. Registrazione è l’arte e la tecnica di mettere a punto, di scegliere e di combinare, i diversi r. dell’organo per ottenere gli effetti più adeguati alla composizione che viene eseguita.