Il codice civile italiano prende in considerazione il fenomeno societario nel Libro V, titolo V, avendo riguardo al momento e al modo della sua costituzione, ai rapporti tra soci, e tra soci e terzi, astraendo dall’altro aspetto del fenomeno societario che riguarda la società come modo d’essere di un'impresa, come organizzazione del soggetto imprenditore che può essere un singolo oppure una società.
La società si costituisce con contratto o, nel caso di società unipersonale, con atto unilaterale.
Classificazioni. - In via generale, il codice disciplina otto tipi di società: in primo luogo la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, le quali sono definite come società di persone; in secondo luogo la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, che rientrano sotto la categoria della società di capitali; e infine le società cooperative e le mutua assicuratrice.
In base a tale classificazione si opera una distinzione ulteriore tra società con personalità giuridica e società senza personalità giuridica. Rientrano nella prima categoria le società di capitali e le società cooperative. Tali società costituiscono un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone dei soci, sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta rispondono con patrimonio sociale delle obbligazioni contratte per l’esercizio dell’attività l’impresa. I soci, invece, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento. Sul piano organizzativo, il riconoscimento della personalità giuridica si esprime nell’attribuzione di specifiche funzioni e competenze a organi distinti, con la conseguenza che al singolo socio non è data la possibilità di esercitare in via diretta poteri di amministrazione e controllo; il socio può esprimere il proprio voto in assemblea nella fase di nomina dei membri degli organi amministrativi e di controllo, sulla base di un criterio capitalistico e, quindi, proporzionato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto, ovvero sulla base del principio ‘una testa, un voto’, proprio della società cooperativa.
La mutua assicuratrice è una forma di società mutualistica molto diffusa nel settore assicurativo e disciplinata dagli artt. 1884 e 2546-2548 c.c.. nonché dalle disposizioni contenute nel d. lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Al pari della società cooperativa, la mutua assicuratrice è caratterizzata dallo scopo mutualistico, il quale però si atteggia diversamente nelle due forme societarie. Nella mutua, la realizzazione dello scopo mutualistico presuppone l’instaurazione del rapporto assicurativo con la mutua stessa, in seguito alla quale si acquista la qualità di socio; nella cooperativa lo scopo mutualistico non è vincolato alla stipulazione del contratto di assicurazione, stipulazione soltanto eventuale e successiva alla costituzione del rapporto sociale.
Alle società di persone si nega generalmente il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, perciò per le obbligazioni sociali rispondono la società, con il proprio patrimonio, e i singoli soci, personalmente e illimitatamente, sebbene in modo differente secondo le regole proprie di ciascuna società. Inoltre, in questo caso è assente una distribuzione di funzioni tra organi diversi, essendo l’amministrazione e la rappresentanza della società affidata soltanto ai soci a responsabilità illimitata.
Pubblicità. - Sul piano della pubblicità, l’iscrizione nel registro delle imprese si atteggia diversamente a seconda della natura dell’attività esercitata. Per le imprese commerciali, l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia di pubblicità dichiarativa, nel senso di rendere opponibili a chiunque i fatti e gli atti iscritti, sia pure con le opportune precisazioni. Per le società di capitali, l’iscrizione ha un’efficacia più propriamente costitutiva, in quanto condizione necessaria per l’acquisto della personalità giuridica e per l’esistenza stessa della società. Al contrario, per le la mancata iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ne comporterà la semplice qualifica di irregolari e non già l’inesistenza, con conseguente applicazione del più gravoso regime giuridico della società semplice. Infine, per la società semplice, forma giuridica utilizzabile per l’esercizio di attività economica non commerciale, è prevista l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con gli effetti tipici della pubblicità notizia, a meno che non si tratti di attività agricola, nel qual caso gli effetti sono quelli della pubblicità dichiarativa.