L’espressione indica un fenomeno generato dall’autonomia privata e caratterizzato dall’unione di più società, giuridicamente distinte l’una dall’altra, ma collegate tra loro, al fine di realizzare un interesse comune.
I gruppi possono articolarsi in senso orizzontale e paritetico (cosiddetti gruppi paritetici) o in senso verticale, con legame di subordinazione dell’una società all’altra (gruppi verticali).
Sebbene il codice civile non contenga una definizione di gruppo di società, la legislazione speciale è intervenuta, in più occasioni, a risolvere gli aspetti patologici collegati a tale forma organizzativa, dettando una disciplina specifica per i gruppi del settore bancario, assicurativo e finanziario.
La riforma del 2003 ha predisposto un sistema di regole dirette a conferire giuridica rilevanza all’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società o ente sulle società dirette e coordinate, al fine di individuare la responsabilità della società o dell’ente che abbia agito a danno dei soci e dei creditori delle società controllate; la responsabilità non sussiste se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo (teoria dei cosiddetti vantaggi compensativi).
È stato previsto un sistema di pubblicità volto a rendere trasparenti i rapporti tra le società del gruppo, anche attraverso l’istituzione di un’apposita sezione del registro delle imprese. L’ attività di direzione e coordinamento si presume esercitata dalla società o dall’ente che controlla le altre o che redige il bilancio consolidato.
Il gruppo può essere formato anche da società aventi sede in Stati diversi e, perciò sottoposte a discipline giuridiche diverse. Il gruppo di imprese societario multinazionale pone il problema di coordinare l’unità dell’azione imprenditoriale con la pluralità di centri autonomi di imputazione, ciascuno dei quali agisce in virtù di logiche che rispondono alla necessità di sfruttare e gestire in maniera integrata le risorse delle quali dispongono i mercati nei quali operano. Alla società capogruppo spetta il compito di indirizzare l’attività delle controllate verso un fine comune, sfruttando i vantaggi che possono derivare dall’applicazione di legislazioni differenti.