Bilancio d’impresa
Documento contabile redatto obbligatoriamente dagli imprenditori commerciali non piccoli, dal quale deve risultare con chiarezza e verità la situazione patrimoniale dell’impresa al termine di ciascun esercizio, nonché l’ammontare delle perdite o degli utili prodotti nello stesso periodo.
Una disciplina particolarmente dettagliata è prevista per la redazione del bilancio delle società di capitali (art. 2423-2435 bis, c.c.), i cui criteri trovano applicazione, se compatibili, anche nei bilancio degli altri imprenditori commerciali. Il bilancio delle società di capitali si compone di uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Accompagnano il bilancio le relazioni sulla gestione degli amministratori, del collegio sindacale o del revisore contabile.
Stato patrimoniale e conto economico debbono comporsi di voci organizzate secondo un ordine tassativo fissato per legge. Lo stato patrimoniale deve consentire la comparazione delle attività e delle passività vantate dalla società alla chiusura degli ultimi due esercizi; il conto economico – redatto in forma espositiva scalare – l’identificazione della quota di risultato economico derivante dalle gestioni ordinaria e straordinaria dell’impresa. La bilancio nota integrativa è parte integrante del bilancio ed è destinata a fornire maggiori informazioni su alcuni elementi, tra cui i criteri di valutazione adottati nella stesura del bilancio, gli strumenti finanziari emessi dalla società o i finanziamenti ottenuti dai soci.
La valutazione delle voci inserite nel bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività di impresa, tendendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Inoltre, l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società impone il vincolo ulteriore di non variare i criteri di valutazione delle poste di bilancio da un esercizio e l’altro.
Il bilancio viene redatto annualmente e sottoposto all’approvazione dell’assemblea normalmente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nel caso di società di capitali controllante altre imprese, o di società cooperativa controllante una società di capitali, a mezzo di partecipazione e non di vincolo contrattuale, al bilancio di esercizio occorre aggiungere il bilancio consolidato.
Quanto a struttura, forme di pubblicità e controlli, esso ricalca il bilancio di esercizio della società capogruppo, ma riassume anche la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del complesso delle imprese costituenti il gruppo. In particolare, il bilancio consolidato dà conto del gruppo come se si trattasse di un’unica impresa, e non si sostanzia nella mera sommatoria dei singoli bilancio delle società che fanno parte del gruppo, ma richiede la compensazione e neutralizzazione dei rapporti infragruppo. La redazione del bilancio può essere richiesta dalla legge in occasione di particolari operazioni di gestione (per esempio, nel caso di fusione).
Nelle società con sistema di amministrazione e controllo tradizionale, o di tipo monistico, gli amministratori provvedono alla redazione del progetto di bilancio, mentre l’approvazione è rimessa all’assemblea ordinaria; in quelle con sistema dualistico, il bilancio è invece preparato dal consiglio di gestione e la sua approvazione è lasciata al consiglio di sorveglianza o all’assemblea, secondo ciò che è stabilito nello statuto. Approvato il bilancio, una copia dello stesso deve essere depositata dagli amministratori entro 30 giorni, unitamente alle relazioni e al verbale di approvazione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
Per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non abbiano superato i parametri di attivo patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti stabiliti dall’art. 2435 bis c.c., è prevista la possibilità di redigere un bilancio in forma abbreviata, articolato nelle stesse sezioni del bilancio ordinario, ma con un minor numero di voci per sezione. Il bilancio di esercizio rappresenta per i soci (specie per quelli di minoranza) l’unico strumento legale da cui si possano ricavare informazioni sull’andamento contabile della società e, per i creditori, una fonte di informazioni sulla consistenza del patrimonio della società, che costituisce l’unica garanzia per il loro credito.