Nel linguaggio finanziario e contabile, l’eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi di una o più operazioni commerciali o finanziarie o dell’intera gestione d’impresa. Si distingue l’u. finale, calcolato quando cessa l’attività economica dell’impresa, dall’u. di esercizio, che rappresenta invece il risultato della gestione aziendale riportato, in ciascun periodo amministrativo, nel conto economico dell’impresa. L’u. di esercizio a sua volta può essere scomposto in: u. lordo, comprensivo delle spese generali ed amministrative; u. prima delle imposte, al lordo del prelievo fiscale per l’IRPEG e l’IRPEF; u. operativo, che misura il risultato della gestione caratteristica dell’impresa; u. corrente, nel quale sono escluse le operazioni di carattere patrimoniale; u. netto, risultante dal conto perdite-profitti, detratti gli oneri, le spese e le imposte. L’u. netto rappresenta la ricchezza nuova creata dall’impresa, liberamente disponibile per essere distribuita ai soci o accantonata in previsione di spese o investimenti futuri, e costituisce l’elemento di passaggio tra conto economico e stato patrimoniale dell’impresa. Bene u. Quel bene capace di soddisfare un bisogno provocando una sensazione piacevole o evitandone una dolorosa.
La tassazione e le modalità di imposizione degli u. (prodotti dalle società) e dei dividendi (distribuiti dalle società ai soci) sono questioni centrali nel sistema tributario nazionale, in quanto impongono scelte di fondo in relazione a temi importanti, quali: il soggetto in capo al quale tassare il reddito prodotto dalla società (società, soci o entrambi) e il divieto di doppia imposizione (del medesimo reddito in capo a società e a soci). La disciplina introdotta con la riforma del sistema fiscale e attuata con il d. legisl. 344/2003, che ha profondamente modificato i principi di tassazione previgenti, prevede due discipline differenti, che distinguono gli u. derivanti da società tassate per trasparenza e gli u. provenienti dalle altre società. Il reddito derivante dagli u. prodotti delle società tassate per trasparenza (➔) non è soggetto a imposizione nelle società stesse, ma è tassato in capo al socio indipendentemente dalla percezione e in quota proporzionale alla partecipazione di quest’ultimo agli u. stessi. Gli u. derivanti da altre società concorrono, invece, a formare il reddito della società; tale reddito è tassato al momento della produzione, in capo alla società che lo ha realizzato e solo parzialmente in capo ai soci in sede di distribuzione del dividendo. A tale proposito, gli u. erogati partecipano alla formazione del reddito dei soci come dividendi nella misura in cui sono distribuiti e nell’esercizio di percezione. Il sistema prevede poi una parziale imposizione dei dividendi, la cui disciplina è legata alla natura del soggetto che li percepisce. Se il soggetto percettore dei dividendi è una società di capitali o un ente commerciale, è tassato solo il 5% (ed è esente da imposizione il 95%) del dividendo percepito. Qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, al fine di determinare il regime fiscale applicabile, occorrerà valutare se la partecipazione è qualificata o meno, e se è detenuta in ambito d’impresa o meno. Le partecipazioni si intendono qualificate se danno diritto a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero se realizzano una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. I dividendi distribuiti a persone fisiche non imprenditori saranno assoggettati a tassazione in misura pari al 40%, attraverso l’applicazione delle aliquote previste ai fini IRPEF se detengono partecipazioni qualificate; i medesimi dividendi subiranno, invece, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 12,5%, se non sono collegati a una partecipazione qualificata. I dividendi distribuiti a persone fisiche imprenditori sono tassati in misura pari al 40%, attraverso l’applicazione delle aliquote IRPEF (senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non).