È uno strumento previsto dal codice civile del 1942 per consentire a chiunque di ottenere delle informazioni veritiere sugli imprenditori operanti nel mercato. Entrato in funzione nel 1997, è stato preceduto da un regime transitorio composto dall’iscrizione di alcuni atti e fatti riguardanti le imprese nei registri di cancelleria dei tribunali, nel registri delle ditte, nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità limitata (BUSARL) e nel Bollettino ufficiale delle Società Cooperative (BUSC). Il registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio di tutta Italia e può essere aggiornato o consultato anche per via informatica. L’operato dell’ufficio preposto alla gestione del registro è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede la Camera di commercio presa in considerazione.
Articolazione interna. - Il registro delle imprese è articolato in una sezione ordinaria e in più sezioni speciali, riservate ad accogliere le informazioni previste da specifiche norme di legge.
In particolare, la prima sezione riguarda: a) gli imprenditori individuali commerciali non piccoli; b) tutte le società, fuorché la società semplice, e a prescindere dall’oggetto sociale; c) i consorzi con attività esterna; d) i GEIE con sede in Italia; e) gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale; f) le società estere con sede amministrativa od oggetto principale dell’attività in Italia.
Le sezioni speciali concernono: a) gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori commerciali, la società semplice, gli artigiani; b) le società tra professionisti; c) i legami di gruppo.
Effetti dell’iscrizione. - Ad eccezione degli atti riguardanti gli artigiani e i piccoli imprenditori commerciali, per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia di mera pubblicità notizia, per tutti gli altri l’inserimento nel registro delle imprese equivale a rendere opponibile la conoscenza dell’atto ai terzi (cosiddetta pubblicità legale), o, nel caso dell’atto costitutivo delle società di capitali, a far nascere l’impresa, sia nei confronti degli aspiranti soci sia dei terzi. In assenza di iscrizione di un atto, imposta dalla legge, si incorre in una sanzione pecuniaria amministrativa, e la conoscenza dello stesso da parte di terzi può essere ancora provata, purché con altri mezzi.
Per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la mancanza dell’iscrizione del loro atto costitutivo nel registro delle imprese è causa di irregolarità, con conseguente esclusione del regime di autonomia patrimoniale proprio di questi tipi di società, sicché ai soci viene applicato il regime meno favorevole della società semplice.