Nel diritto civile, la pubblicità soddisfa l’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, esonerando, per i fatti che ne formano oggetto, dall’onere della prova quando si vogliano far valere i singoli diritti derivanti dai fatti stessi. Oltre alla funzione di portare a conoscenza dei terzi certe vicende, la pubblicità ha, infatti, funzione probatoria, fino a querela di falso, della dichiarazione ricevuta dal pubblico ufficiale addetto alla tenuta del pubblico registro. La pubblicità patrimoniale ha come oggetto i beni immobili e i beni mobili registrati e si attua nelle forme della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione, le quali, pur con diversità di effetti giuridici trovano tuttavia il loro momento unificante nel fatto che si riferiscono al compimento di atti traslativi di diritti reali sui beni. La pubblicità patrimoniale si effettua in Italia secondo il sistema personale che si fonda sulla registrazione a favore dell’acquirente e a carico del dante causa, individuati in relazione all’atto posto in essere, cosicché il bene oggetto dell’atto risulta descritto nel registro in relazione al soggetto titolare del relativo diritto. A questo sistema si contrappone quello reale, di origine germanica, che trova attuazione solo nei territori già sottoposti alla sovranità austriaca. La pubblicità è requisito indispensabile per la validità del negozio o per la sua efficacia, per quegli atti per i quali la legge richiede l’inserzione in pubblici registri: successioni, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie, separazione degli immobili del defunto da quelli dell’erede, brevetti e marchi, matricole e simili per le navi maggiori e minori, per i galleggianti, per gli aeromobili, per gli alianti, per le automobili. Quando sia prevista l’inserzione della pubblicità nei pubblici registri, la sua funzione può essere costitutiva (per es., iscrizione ipotecaria) ovvero solamente dichiarativa, nel senso che il negozio, valido tra le parti, è altrimenti inopponibile ai terzi o ad alcuni terzi. La pubblicità prescritta dalla legge è legale perché in essa si prescinde dalla conoscenza che i terzi abbiano acquistato degli atti o dei negozi pubblicati. Si parla di pubblicità di fatto nel caso in cui la legge consente che si possa provare che i terzi abbiano avuto conoscenza di un dato atto sebbene esso non sia stato reso noto nelle forme di legge (per es., art. 19 c.c.).
Per quanto riguarda invece la pubblicità relativa alle persone occorre distinguere a seconda che si tratti di persona fisica, nel qual caso la pubblicità si realizza attraverso i registri dello stato civile, nei quali risultano inseriti tutti i fatti e le vicende che concernono la persona, dalla nascita alla morte, o di persona giuridica, nel qual caso la p. si attua attraverso gli appositi registri.