• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Ipoteca

Enciclopedia on line
  • Condividi

Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 ss. c.c.). La costituzione dell’ipoteca avviene mediante la sua iscrizione nell’ufficio dei registri: è infatti un esempio di pubblicità costitutiva; inoltre, deve essere iscritta su beni specialmente indicati (ma si estende automaticamente ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessioni, salve le eccezioni stabilite dalla legge) e per una somma determinata in denaro. In particolare, relativamente all’oggetto, sono capaci di ipoteca i beni immobili in commercio, con le loro pertinenze, l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico, le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico e, infine, le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (art. 2810 c.c.).

In base al titolo costitutivo, si distingue tra ipoteca legale, giudiziale e volontaria. L’ipoteca legale è prevista dal legislatore (art. 2817 c.c.) a favore dell’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione e a favore di coeredi, soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; in queste ipotesi il conservatore deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale, salvo che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia da parte dell’alienante o del condividente; l’ipoteca legale era altresì prevista a favore dello Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, ma è stata sostituita con il sequestro conservativo (art. 218 disp. att. c.p.p.).

L’ipoteca giudiziale può essere iscritta sui beni del debitore a seguito di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento di danni da liquidarsi successivamente; può, inoltre, essere iscritta a seguito di un lodo arbitrale esecutivo o di una sentenza pronunciata da autorità giudiziarie straniere della quale sia stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente (l. n. 218/1995, art. 64). L’ipoteca volontaria ha fonte in un negozio giuridico (ma non un testamento) e può essere concessa dal debitore o anche da un terzo (cosiddetto terzo datore di ipoteca) su un bene proprio. Se viene concessa su beni altrui o su beni futuri può essere validamente iscritta solo quando, rispettivamente, la cosa sia acquistata dal concedente ovvero sia venuta a esistenza; la l. 30/1997, tuttavia, ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2825-bis che dispone che l’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata. L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione. Se non vi è patto contrario, le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, ma devono essere anticipate dal richiedente. L’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; prima della scadenza di questo termine l’ipoteca può essere rinnovata, mantenendo il medesimo grado. Decorso questo termine, il creditore può procedere a nuova iscrizione e l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. L’ipoteca può essere altresì ridotta riducendo la somma per la quale è stata presa, o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. La cessione, la surrogazione, la postergazione di grado e gli altri atti dispositivi del credito ipotecario devono essere annotati in margine all’iscrizione dell’ipoteca e la trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. L’ipoteca si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la mancata rinnovazione, con l’estinguersi dell’obbligazione garantita, con la rinuncia del creditore, con lo spirare del termine cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva, con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche e, infine, con il perimento del bene ipotecato (in quest’ultimo caso, tuttavia, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari secondo il loro grado, a meno che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita). Infine, il terzo acquirente di un bene ipotecato che abbia trascritto il suo titolo e non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari ha la facoltà di liberare il bene da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto, compiendo gli atti previsti dall’art. 2890 c.c. e depositando il prezzo del bene.

Voci correlate

Annotazione

Beni

Diritto soggettivo

Pegno

Pubblicità. Diritto civile

Approfondimenti di attualità

La “partecipazione” all’acquisto del coniuge non acquirente al vaglio delle Sezioni Unite di Arianna Scacchi

Vedi anche
Pegno Diritto reale di garanzia che ha per oggetto i beni mobili non registrati (per i beni mobili registrati si ha l’ipoteca), le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Deriva generalmente dal contratto cosiddetto di pegno stipulato tra il creditore (pignoratizio) ... garanzia Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno. 1. Diritto privato Con il termine garanzia si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore ... Privilegio In materia di obbligazioni il termine privilegio si usa per indicare la posizione più favorevole di certi creditori, tale che la soddisfazione dei loro crediti è preferita, nell’esecuzione dell’obbligazione, a quella di altri; privilegio è perciò un diritto di essere preferiti, e causa di prelazione ... Diritto soggettivo Il concetto di diritto soggettivo è uno dei più importanti e dibattuti dell’intera scienza giuridica. Secondo l’opinione di alcuni giuristi (facenti capo a B. Windscheid), il diritto soggettivo sarebbe un potere o una signoria della volontà, attribuita al singolo dal diritto oggettivo. Secondo altri ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • DIRITTO DI SUPERFICIE
  • DIRITTO SOGGETTIVO
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • SCRITTURA PRIVATA
  • DEBITO PUBBLICO
Altri risultati per Ipoteca
  • ipoteca
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Diritto reale (art. 2808 e segg. c.c) a favore di un creditore, solitamente una banca, su beni (o su diritti relativi a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri) del debitore o di un terzo garante, al fine di assicurare l’adempimento di un’obbligazione (➔ p) con la vendita forzata, se necessario, ...
  • IPOTECA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XIX, p. 496) Virgilio Andrioli La trattazione che il codice vigente (articoli 2808-2899) dedica a questo diritto di garanzia riveste due caratteristiche: l'una consiste nell'aver posto l'accento sull'aspetto processuale dell'istituto; l'altra deriva dall'avere il codice seguito nella normativa dei ...
  • IPOTECA
    Enciclopedia Italiana (1933)
    (gr. ὑποϑήκη da ὑπό "sotto" e τίϑημι "pongo"; ingl. mortgage) Gioacchino SCADUTO Giannetto LONGO Emilio ALBERTARIO Vincenzo Porri Storia. - Presso i Greci l'ipoteca si presenta come un diritto reale di garanzia; ma sulla sua precisa configurazione molto si disputa. Secondo alcuni scrittori essa, ...
Vocabolario
ipotèca
ipoteca ipotèca s. f. [dal lat. hypotheca, gr. ὑποϑήκη, affine a ὑποτίϑημι «mettere sotto, impegnare»]. – 1. Nel linguaggio giur., diritto reale di garanzia costituito a favore di un creditore su beni immobili o mobili registrati del debitore...
ipotecare
ipotecare v. tr. [der. di ipoteca] (io ipotèco, tu ipotèchi, ecc.). – 1. Assoggettare a ipoteca, detto sia del titolare di un bene che consente l’iscrizione dell’ipoteca sul bene stesso (ha dovuto i. la casa), sia del creditore che ottiene...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali