In genere, convenzione, accordo fra due persone o fra due parti; anche, ciascuno dei punti che vengono fissati in una convenzione, in un accordo.
Nel diritto privato, in generale, contratto, in quanto accordo di volontà che crea un vincolo giuridico. I p. successori sono negozi giuridici inter vivos con i quali si dispone di una successione a causa di morte non ancora aperta. Si distinguono tre tipologie di p. successori: istitutivi, ovvero le convenzioni con cui un soggetto dispone della propria successione; dispositivi, ovvero gli atti con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta; rinunziativi (o abdicativi), ovvero gli atti con cui un soggetto rinunzia ai diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta. Nel nostro ordinamento i p. successori sono, in ogni caso, nulli ex art. 458 c.c. Le ragioni di questo divieto sono generalmente individuate nella esclusività del testamento, atto unilaterale sempre revocabile, come negozio idoneo a disporre della propria successione, e nella tradizionale repulsione dell’ordinamento per negozi che abbiano ad oggetto la successione di altre persone ancora in vita. Il principio contenuto nell’art. 458 non si applica, per espressa disposizione del legislatore, al patto di famiglia, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 e disciplinato dagli artt. 768 bis ss. c.c.
Il p. commissorio è l’accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento di un debito nel termine fissato, la proprietà della cosa posta a garanzia dell’adempimento passi al creditore. Il Codice civile lo vieta espressamente agli artt. 1963 e 2744, prendendo in considerazione i beni oggetto di anticresi, pegno ed ipoteca, e stabilendo come conseguenza la nullità del patto, anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno o alla conclusione del contratto di anticresi. Il divieto del p. commissorio ha origini assai antiche, ma sulla sua ratio permangono tuttora grandi incertezze in dottrina.
P. di sindacato Nel linguaggio bancario, documento che riproduce gli accordi intercorsi tra i singoli partecipanti a un sindacato o consorzio costituito per il collocamento di titoli; è anche un accordo formale fra azionisti per il controllo della società.
Atto bilaterale o multilaterale fondato sull’accordo degli Stati partecipanti e che non si discosta, nella procedura formativa e nel perfezionamento, dai trattati internazionali. Esempi di p. sono: il P. di Londra, relativo all’intervento italiano a fianco delle potenze dell’Intesa (26 aprile 1915); il P. Briand-Kellogg, per la rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale (Parigi, 27 agosto 1928); il P. a Quattro (detto anche p. Mussolini), per l’intesa fra Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna (7 giugno 1933); il P. antikomintern (contenuto nella convenzione conclusa il 25 novembre 1936 fra Germania e Giappone); il P. d’acciaio (trattato di alleanza italo-tedesca, firmato a Berlino il 22 maggio 1939); i p. delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici (adottati dall’Assemblea generale il 16 dicembre 1966).
Nella vita politica interna, accordo fra partiti, forze politiche o sindacati; per es., p. di unità d’azione, per il raggiungimento di obiettivi o lo svolgimento di programmi comuni.
Nel linguaggio biblico, il p. (ebr. bĕrith; gr. διαϑύκη; lat. testamentum) è per eccellenza quello stretto da Yahweh con Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi, attraverso Mosè, con tutto il popolo d’Israele, per cui gli Israeliti si obbligarono alla piena obbedienza alla volontà divina espressa e solennemente dichiarata nelle tavole della legge mosaica; di contro Yahweh si impegnò a prestare al suo popolo la sua piena difesa, la salvezza e la vittoria sui nemici, la conquista della Terra promessa. Secondo la teologia cristiana, a questo p. (detto primo o mosaico o antico) si venne ad aggiungere il nuovo p. mediante il quale gli uomini si impegnano alla fede nel Cristo e Dio promette a essi grazia e salvezza eterna: p. inaugurato e sanzionato con il sangue versato da Cristo sottoponendosi a morte. Le due espressioni, antico e nuovo p., sono quindi usate anche per indicare le due economie religiose, quella ebraica e quella cristiana, e i libri in cui essi trovano la loro massima e ispirata espressione: l’Antico e il Nuovo Testamento (per influsso della versione latina).
Il divieto di patti successori nella più recente giurisprudenza di merito di Dario Farace