La nullità (artt. 1418 ss. c.c.) è la situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace. I vizi dai quali è determinata la nullità sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) la mancanza di uno dei requisiti essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando è prescritta); c) la illiceità della causa (che si verifica quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o quando si ha frode alla legge, per cui il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa); d) la mancanza nell’oggetto dei requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. Il negozio è altresì nullo in tutti quei casi in cui la nullità sia stabilita direttamente dalla legge: si parla, in questi casi, di nullità testuali; laddove, invece, la nullità non sia espressamente prevista ma sia ricavabile dall’interprete si parla di nullità virtuali. La nullità è in genere assoluta, per cui è insanabile, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Si parla invece di nullità relativa se può essere fatta valere solo da alcuni soggetti (ad esempio, nel caso previsto dall’art. 134 c.cons.). La nullità può colpire tutto il negozio ovvero soltanto una parte di esso: si parla in questo caso di nullità parziale, che provoca la nullità dell’intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto. La nullità di singole clausole non importa la nullità del negozio, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative; inoltre, nel negozio con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una delle parti non importa nullità del negozio, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Il negozio nullo non può produrre i suoi effetti, ma, a differenza del negozio inesistente (v. Inesistenza. Diritto civile), può comunque essere rilevante per il diritto: ad esempio, può essere soggetto a conversione (art. 1424 c.c.: v. Conversione del contratto) o a conferma (artt. 590 e 799 c.c.: v. Conferma. Diritto civile). L’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Annullabilità e annullamento. Diritto civile