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Nullità. Diritto civile

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La nullità (artt. 1418 ss. c.c.) è la situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace. I vizi dai quali è determinata la nullità sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) la mancanza di uno dei requisiti essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando è prescritta); c) la illiceità della causa (che si verifica quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o quando si ha frode alla legge, per cui il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa); d) la mancanza nell’oggetto dei requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. Il negozio è altresì nullo in tutti quei casi in cui la nullità sia stabilita direttamente dalla legge: si parla, in questi casi, di nullità testuali; laddove, invece, la nullità non sia espressamente prevista ma sia ricavabile dall’interprete si parla di nullità virtuali. La nullità è in genere assoluta, per cui è insanabile, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Si parla invece di nullità relativa se può essere fatta valere solo da alcuni soggetti (ad esempio, nel caso previsto dall’art. 134 c.cons.). La nullità può colpire tutto il negozio ovvero soltanto una parte di esso: si parla in questo caso di nullità parziale, che provoca la nullità dell’intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto. La nullità di singole clausole non importa la nullità del negozio, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative; inoltre, nel negozio con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una delle parti non importa nullità del negozio, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Il negozio nullo non può produrre i suoi effetti, ma, a differenza del negozio inesistente (v. Inesistenza. Diritto civile), può comunque essere rilevante per il diritto: ad esempio, può essere soggetto a conversione (art. 1424 c.c.: v. Conversione del contratto) o a conferma (artt. 590 e 799 c.c.: v. Conferma. Diritto civile). L’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Voci correlate

Annullabilità e annullamento. Diritto civile

Causa del negozio giuridico

Conferma. Diritto civile

Conversione del contratto

Ripetizione dell'indebito

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... Usucapione Modo di acquisto della proprietà d’una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel vigente codice civile la disciplina dell’usucapione è stata separata da quella della prescrizione, pur rimanendo, nelle sue linee ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • RIPETIZIONE DELL'INDEBITO
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • PRESCRIZIONE
  • USUCAPIONE
Vocabolario
nullità
nullita nullità s. f. [dal lat. mediev. nullitas -atis, der. del lat. nullus «nessuno»]. – 1. L’essere nullo, privo cioè di valore o di validità, di efficacia: riflettere sulla n. della vita, della propria esistenza; la n. di un argomento,...
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
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