In diritto civile, forma di invalidità del negozio giuridico per la quale l’atto esiste e produce i suoi effetti finché non ne venga richiesto (e ottenuto) l’annullamento. I casi di annullabilità sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano in generale la capacità del soggetto (può validamente compiere un negozio giuridico chi non sia incapace di agire o incapace naturale: artt. 119, 120, 427, 428, 591, 774, 775, 1425, 1426 c.c.) e la sua volontà (che non deve essere viziata da errore, violenza morale o dolo: art. 122, 482, 526, 591, 624, 787, 1427-1440 c.c.). Vi sono inoltre ipotesi speciali di annullabilità che riguardano singoli istituti: per es., è annullabile su domanda del rappresentato il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.), o su domanda del venditore la vendita conclusa in violazione dei divieti speciali di comprare sanciti dall’art. 1471, nr. 3 e 4 c.c. L’annullabilità è generalmente relativa, in quanto può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge, o comunque da alcuni soggetti espressamente determinati; in pochi casi è assoluta, ovvero può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. L’efficacia provvisoria, tipica del negozio annullabile, può essere resa stabile mediante la convalida, in quanto quest’ultima sostanzialmente costituisce una rinuncia all’azione di annullamento.
Per annullamento si intende la pronunzia giudiziale con la quale viene eliminata l’efficacia di un negozio giuridico affetto da un vizio che lo rende annullabile. La sentenza che pronunzia l’annullamento ha efficacia costitutiva e retroattiva e ha effetto non solo tra le parti del giudizio ma anche verso i terzi, fatta eccezione per i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (salvo che nel caso di acquisto derivante da incapacità legale). L’azione di annullamento è disciplinata nel Codice civile dagli art. 1441-1446 e si prescrive, salvo eccezioni, nel termine di cinque anni. L’annullamento, però, può essere opposto come eccezione anche quando si sia verificata la prescrizione dell’azione. L’azione di annullamento del matrimonio è soggetta a termini particolarmente brevi; il matrimonio annullato si considera come non mai avvenuto, salvi gli effetti del matrimonio putativo (artt. 128 ss. c.c.).
Incapacità legale e incapacita naturale