In diritto civile si distingue il dolo negoziale dal dolo extracontrattuale e dal cosiddetto dolo nell’inadempimento. Per dolo negoziale si intende il comportamento di chi induce una falsa rappresentazione della realtà in un soggetto per influenzarlo nel compimento di un determinato negozio giuridico. Può essere commissivo, se si fonda su un comportamento attivo (artifici o raggiri) oppure omissivo, se si fonda invece su silenzi e reticenze maliziose, ma si richiede sempre che il comportamento sia tale da indurre in errore una persona mediamente ragionevole e sensata. Pertanto, è escluso dalla fattispecie in esame il cosiddetto dolus bonus, molto diffuso nel commercio, che consiste nell’esaltazione dei pregi della propria merce. A seconda della rilevanza concreta, il dolo negoziale viene distinto in dolo determinante, quando senza di esso il soggetto ingannato non avrebbe compiuto il negozio giuridico (l’esempio di scuola è quello di chi, volendo acquistare un certo quadro di un noto pittore, viene tratto in inganno e compra invece un’imitazione priva di valore) e dolo incidente, qualora influisce sulle condizioni di un negozio giuridico che la parte avrebbe comunque compiuto (l’esempio di scuola è quello di chi, volendo vendere un bene di pregio, viene indotto ad alienarlo ad un prezzo inferiore al suo valore). Il contratto viziato da dolo determinante è annullabile se i raggiri provengono o comunque erano conosciuti dall’altro contraente (art. 1439 c.c.). Il dolo incidente, salvo eccezioni (v. l’art. 1892 c.c. in materia di contratto di assicurazione), non determina l’invalidità del negozio, ma il contraente in mala fede risponde dei danni (art. 1440 c.c.). Il dolo negoziale non ha rilevanza nel matrimonio, mentre nel diritto delle successioni rende annullabili testamento (art. 624 c.c.), accettazione dell’eredità (art. 482 c.c.), rinunzia all’eredità (art. 526 c.c.), divisione ereditaria (art. 761 c.c.).
Si ha dolo extracontrattuale quando un soggetto compie un’azione ovvero un’omissione allo scopo di danneggiare un altro soggetto (ad esempio, gli atti emulativi di cui all’art. 833 c.c.). Il dolo extracontrattuale obbliga l’autore del fatto a risarcire il danno ingiusto (art. 2043 c.c.).
Si ha invece il cosiddetto dolo nell’inadempimento quando, in un rapporto obbligatorio, il debitore pone in essere un comportamento volontariamente preordinato alla violazione dell’obbligo; in questo caso (art. 1225 c.c.) il D. toglie ogni limite alla responsabilità del debitore, che dovrà risarcire anche i danni imprevisti e non prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale