• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Colpa. Diritto civile

Enciclopedia on line
  • Condividi

In diritto civile, la lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 c.c.). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento dell’illecito è di solito ritenuta sufficiente una condotta colposa. Mentre il dolo presuppone la piena coscienza e intenzionalità dell’atto da parte del soggetto, ai fini della individuazione della colpa il criterio di valutazione del comportamento dell’agente è costituito dalla diligenza propria del buon padre di famiglia; con tale concetto si intende la condotta che, con riferimento alla natura dell’attività esercitata, può essere richiesta al soggetto secondo una retta coscienza sociale. Il mancato rispetto da parte dell’agente di tale criterio costituisce la cosiddetta colpa lieve. Esistono tuttavia ipotesi in cui, in relazione a particolari tipi di attività, la responsabilità può derivare solo da atti commessi dolosamente o con colpa grave, ossia con negligenza di particolare rilevanza. Tale limitazione di responsabilità è prevista, ad es., per il libero professionista nel caso in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Con il termine colpa lievissima si definisce invece tradizionalmente la violazione di una diligenza ancor più accentuata rispetto a quella media prevista. Con riferimento ad ipotesi particolari si parla anche di colpa in vigilando (per es., la colpa dei genitori per i danni cagionati dai figli minori) e di colpa in eligendo (per es., la colpa dei committenti per i danni cagionati dai propri dipendenti); mentre nel primo caso il soggetto può essere liberato dalla responsabilità se provi di non aver potuto impedire il fatto adempiendo correttamente l’obbligo di vigilanza (che comprende anche una adeguata e continua opera di educazione), per la seconda ipotesi sembra più proprio parlare di responsabilità diretta ed oggettiva prescindente da una particolare colpa personale del soggetto e fondata sul rischio che, per solidarietà sociale, deve gravare sul committente in relazione alla utilità che lo stesso trae dalla attività affidata a terzi. La colpa contrattuale (derivante dalla preesistenza tra le parti di una obbligazione specifica) è assoggettata a una disciplina giuridica per alcuni aspetti diversa dalla colpa extracontrattuale (derivante dalla lesione di un interesse giuridicamente tutelato a prescindere da uno specifico rapporto obbligatorio); il debitore, se vuole liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno, deve provare che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile ma se la sua condotta non è dolosa è tenuto al risarcimento dei soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Voci correlate

Dolo. Diritto civile

Obbligazione

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Vedi anche
colpa diritto 1. Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 colpacolpa). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Dolo. Diritto penale Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.Dolo. Diritto penale), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.Dolo. ... free lance Professionista (scrittore, giornalista, fotografo) che non è vincolato da contratti esclusivi con società, centri organizzati, case editrici o ditte, ma svolge la sua attività in modo libero e indipendente.
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
  • INTENZIONALITÀ
  • INADEMPIMENTO
  • OBBLIGAZIONE
  • DOLO
Vocabolario
cólpa
colpa cólpa s. f. [lat. cŭlpa]. – 1. a. In genere, ogni azione o omissione che contravviene a una disposizione della legge o a un precetto della morale, o che per qualsiasi motivo è riprovevole o dannosa; anche, la responsabilità che ne...
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali