In diritto civile, la lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 c.c.). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento dell’illecito è di solito ritenuta sufficiente una condotta colposa. Mentre il dolo presuppone la piena coscienza e intenzionalità dell’atto da parte del soggetto, ai fini della individuazione della colpa il criterio di valutazione del comportamento dell’agente è costituito dalla diligenza propria del buon padre di famiglia; con tale concetto si intende la condotta che, con riferimento alla natura dell’attività esercitata, può essere richiesta al soggetto secondo una retta coscienza sociale. Il mancato rispetto da parte dell’agente di tale criterio costituisce la cosiddetta colpa lieve. Esistono tuttavia ipotesi in cui, in relazione a particolari tipi di attività, la responsabilità può derivare solo da atti commessi dolosamente o con colpa grave, ossia con negligenza di particolare rilevanza. Tale limitazione di responsabilità è prevista, ad es., per il libero professionista nel caso in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Con il termine colpa lievissima si definisce invece tradizionalmente la violazione di una diligenza ancor più accentuata rispetto a quella media prevista. Con riferimento ad ipotesi particolari si parla anche di colpa in vigilando (per es., la colpa dei genitori per i danni cagionati dai figli minori) e di colpa in eligendo (per es., la colpa dei committenti per i danni cagionati dai propri dipendenti); mentre nel primo caso il soggetto può essere liberato dalla responsabilità se provi di non aver potuto impedire il fatto adempiendo correttamente l’obbligo di vigilanza (che comprende anche una adeguata e continua opera di educazione), per la seconda ipotesi sembra più proprio parlare di responsabilità diretta ed oggettiva prescindente da una particolare colpa personale del soggetto e fondata sul rischio che, per solidarietà sociale, deve gravare sul committente in relazione alla utilità che lo stesso trae dalla attività affidata a terzi. La colpa contrattuale (derivante dalla preesistenza tra le parti di una obbligazione specifica) è assoggettata a una disciplina giuridica per alcuni aspetti diversa dalla colpa extracontrattuale (derivante dalla lesione di un interesse giuridicamente tutelato a prescindere da uno specifico rapporto obbligatorio); il debitore, se vuole liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno, deve provare che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile ma se la sua condotta non è dolosa è tenuto al risarcimento dei soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale