La responsabilità è contrattuale, o da inadempimento di un’obbligazione, o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Mentre nella responsabilità contrattuale non si prescinde dall’elemento soggettivo, nella responsabilità extracontrattuale vi è una forte tendenza a collegare la responsabilità alla sola sussistenza del danno e ciò in relazione soprattutto all’esercizio di determinate attività. La responsabilità, di regola, è diretta: cioè ciascun soggetto, che abbia la capacità d’intendere e di volere, risponde del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione. Tuttavia, un soggetto può anche essere obbligato per il fatto illecito altrui (incapace, figli minori non emancipati, persone soggette alla tutela, commessi, domestici, e così via). È questa quella che viene detta responsabilità indiretta, il cui fondamento veniva una volta riallacciato a una culpa in vigilando o a una culpa in eligendo, ma che la dottrina più recente riconduce con maggiore esattezza a una responsabilità senza colpa. Si ha, in altri termini, una situazione del tutto identica a quella dei casi in cui, anche secondo la dottrina tradizionale, è configurabile la responsabilità oggettiva.
Responsabilità oggettiva. Diritto civile