In diritto civile si intende per d. l’insieme delle cure e delle cautele che il debitore deve porre per l’esatto adempimento del suo obbligo. In particolare, secondo una opinione il concetto di d. segnerebbe il limite dello sforzo richiesto al debitore, mentre secondo un’altra determinerebbe la misura della prestazione dovuta. L’art. 1176 c.c. prescrive che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la d. del buon padre di famiglia, espressione con la quale si intende un livello medio di attenzione e prudenza, ma se l’obbligazione è inerente all’esercizio di un’attività professionale la d. deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Il prestatore di lavoro deve usare la d. richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa (art. 2104 c.c.). Salvo eccezioni (v. ad esempio quanto disposto in materia di società di cartolarizzazione), deve invece ritenersi tramontato il criterio, risalente al diritto romano e vigente in altri ordinamenti, della d. quam suis o quam in suis, in base al quale il debitore deve osservare nell’adempimento lo stesso grado di d. che impiegherebbe per soddisfare un proprio interesse.
Obbligo a cui è tenuto il prestatore di lavoro, nello svolgimento della propria attività (art. 2104 c.c.). La norma si applica al rapporto di lavoro subordinato e si riferisce, più in particolare, alla d. richiesta dalla natura della prestazione dovuta e all’interesse dell’impresa. Da ciò si deduce che si tratti della d. media, oggettivamente intesa, che presuppone la capacità di eseguire la prestazione proporzionata alle mansioni espletate.
Grande carrozza a 4 ruote, trainata da più cavalli (fino a 6), che prima della diffusione dei trasporti ferroviari era adibita ai trasporti di linea di viaggiatori e bagagli (v. fig.). Il servizio era regolare e abbastanza rapido dato il frequente ricambio degli animali da tiro. Le vetture potevano contenere fino a 30 passeggeri, sistemati parte nella cassa chiusa, parte sull’imperiale e nella serpa. Servizi secondari di d. per il collegamento dei centri lontani con le stazioni ferroviarie sono rimasti in esercizio fino ai primi anni del 20° secolo.