famiglia
Istituzione fondamentale in ogni società umana, attraverso la quale la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul piano biologico, sia su quello culturale. Le funzioni proprie della f. comprendono il soddisfacimento degli istinti sessuali e dell’affettività, la procreazione, l’allevamento, l’educazione e la socializzazione dei figli, la produzione e il consumo dei beni. Tuttavia, malgrado la sua universalità, la f. assume nei diversi contesti sociali e culturali una straordinaria varietà di forme, sì da rendere problematico individuare un tratto distintivo che la caratterizzi in ogni circostanza.
Più che la cosiddetta f. elementare (o nucleare, o coniugale o biologica), costituita dall’unione duratura e socialmente riconosciuta di un uomo con una donna e dalla loro prole – che pure rappresenta il gruppo sociale più universalmente diffuso – l’unità veramente irriducibile, che costituisce la cellula, il nucleo su cui le diverse società si fondano, è l’insieme della madre con i figli (da cui deriva la reticenza di tanti antropologi nell’attribuire la qualifica di «nucleare» alla f. elementare). Se di per sé la procreazione non ha bisogno che dell’unione biologica tra la donna e l’uomo che la fecondi, la legittimazione dei figli e la protezione e sostentamento di essi e della madre non devono necessariamente essere assicurati dal genitor (o padre biologico). La funzione paterna all’interno della società (cui corrisponde la qualifica di pater) può essere infatti assunta sia dal genitor (come avviene nella maggioranza dei casi), sia da chi tale non è. In diverse società umane possono essere i maschi adulti a provvedere in forma più o meno collettiva al mantenimento delle donne e della prole, mentre nelle società matrilineari non sono i mariti, ma i fratelli a occuparsi delle donne e dei figli di queste (loro nipoti uterini). In taluni casi il vincolo coniugale, pur essendo riconosciuto, è talmente labile da apparire del tutto ininfluente nella costituzione della f., non comportando né coabitazione, né collaborazione economica. Così avveniva, per es., tra i Nayar dell’India sud-occidentale, che davano vita a grandi f. natolocali in cui l’unità residenziale coincideva con il gruppo di discendenza matrilineare. Una situazione per certi versi analoga è quella presentata dagli Ashanti del Ghana, anch’essi matrilineari, dove gli uomini vivono con le proprie madri e sorelle e con i figli di queste, spendendo soltanto brevi periodi con le mogli.
Nell’individuare e nel definire le varie forme che l’istituzione familiare assume presso i gruppi umani, vanno tenuti presenti, oltre alle regole residenziali seguite, il tipo e il numero delle unioni matrimoniali di volta in volta osservabili. Vi sono così le diverse possibilità di attuazione della f. plurima, che deriva dalla combinazione di più unioni matrimoniali contemporaneamente: essa sarà poliandrica se formata da una donna sposata a più mariti (spesso fratelli); poliginica se costituita da un uomo avente più mogli, talora sorelle e spesso disposte in ordine gerarchico tra loro. Quando poi in una stessa unità residenziale convivono, sovente sottoposti alla stessa autorità, più consaguinei sposati con i coniugi e la prole, si ha una f. congiunta (o composta, o, seguendo l’uso anglosassone, estesa, talora detta anche grande famiglia). Nelle società che adottano la residenza patrilocale (spesso associata alla discendenza patrilineare), tali f. sono formate di individui di sesso maschile imparentati tra loro e appartenenti a più generazioni: di questo tipo sono le f. cosiddette patriarcali, tipiche di tante popolazioni indoeuropee. Nel caso che la regola residenziale sia matrilocale, a convivere sono invece le donne consanguinee con i mariti e la prole, soluzione che il più delle volte si associa alla discendenza matrilineare. Non mancano tuttavia, specie là dove la discendenza è bilaterale (come presso di noi), esempi di f. congiunte che vedono convivere sotto lo stesso tetto consanguinei di sesso diverso con i rispettivi consorti. Vi sono poi casi in cui, fermi restando i vincoli parentali, sociali e di collaborazione economica, viene a mancare la residenza comune. Un’ulteriore forma di f., detta domestica, si ha allorché nel gruppo residenziale sono inclusi anche individui non legati agli altri da parentela o affinità, come avveniva nell’antica Roma con i servi e gli schiavi, tutti sottoposti all’autorità del paterfamilias.
La centralità dell’istituzione familiare nella vita sociale, culturale ed economica delle diverse popolazioni umane è testimoniata dall’importanza degli studi che ne hanno fatto il proprio oggetto, la storia dei quali segue passo passo quella delle scienze umane e dell’antropologia in particolare. Una volta tramontata con l’era illuminista la tradizione che concepiva le istituzioni come direttamente discendenti da un diritto naturale improntato alla volontà trascendente di Dio, verso la metà del 19° sec. sorse un rinnovato interesse storico per le società del passato ed extraeuropee. Riconosciuta la mutevolezza delle forme presentate dalla f. nel tempo e nello spazio, si cercò cioè di ricostruire le sequenze secondo cui tali forme si sarebbero succedute nella storia del genere umano. Nel 1861 comparvero le opere di due giuristi che sostenevano tesi contrapposte: nel suo Ancient law l’inglese H.S. Maine, studioso del mondo indiano, avanzava l’ipotesi che la forma patriarcale fosse la più antica: per contro, con la sua opera Das Mutterrecht, lo svizzero J.J. Bachofen partiva da una fase iniziale di promiscuità sessuale che impediva di stabilire la paternità biologica, determinando la priorità della discendenza matrilineare e di un’ipotetica condizione matriarcale, alla quale gli uomini avrebbero reagito imponendo il superiore principio della paternità. Una successione di stadi analoga, dalla totale promiscuità originaria, alla poliandria, alla poliginia, alla monogamia fu proposta nel 1865 dallo scozzese J.F. McLennan in Primitive marriage.
Il modello evolutivo più complesso e che ebbe maggiore influenza fu quello proposto nel saggio Ancient society dall’americano L.H. Morgan (1877), che per l’istituzione familiare postulava l’esistenza di una forma primordiale promiscua, cui sarebbero succedute la f. consanguinea, basata sul matrimonio di gruppo tra appartenenti alla stessa generazione, la f. punalua, che nel matrimonio di gruppo vietava i connubi tra fratelli e sorelle, la f. sindiasmiana, matrilineare e con unioni di coppie fragili e numerose, la f. patriarcale, talora poliginica ed esemplificata dalla civiltà ebraica, e infine la f. monogamica, caratteristica della moderna società occidentale. A questa sequenza si ispirò F. Engels in Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats (1884), nel tentativo di associare, secondo la prospettiva materialistica, l’evoluzione della f. a quella dei mezzi di sussistenza, la proprietà dei quali avrebbe determinato i mutamenti nelle forme di discendenza e di aggregazione familiare. Una visione evoluzionistica delle f. ebbe anche il sociologo francese É. Durkheim (De la division du travail social, 1893), per il quale le dimensioni del nucleo familiare sarebbero andate decrescendo nel tempo in misura inversamente proporzionale allo sviluppo degli altri istituti sociali, fino alla forma coniugale finale.
Nel pensiero di S. Freud (Totem und Tabu, 1913), influenzato anch’esso dall’idea evoluzionistica di uno stadio poliginico primordiale, le pulsioni libidiche, presenti tra i membri della f. ma espresse in virtù del rimorso ereditario per il parricidio primordiale (➔ incesto), verrebbero convogliate al suo esterno secondo forme istituzionalizzate e funzionali alla vita sociale.
Con l’inizio del 20° sec., il progressivo estendersi delle conoscenze etnografiche, rivelando l’estrema varietà e complessità delle istituzioni presenti nelle diverse società umane, mise in crisi il modello evoluzionista e le generalizzazioni cui aveva portato l’applicazione indiscriminata del metodo comparativo. Più che sull’ipotetica successione cronologica di tipi universali, l’interesse degli studiosi si focalizzò così sul funzionamento della f. e sulle norme che regolano l’appartenenza a essa. B. Malinowski in particolare (Sex and repression in savage society, 1927) sostenne la necessità di una visione globale e contestualizzata dei fenomeni sociali, mostrando i limiti etnocentrici della teoria freudiana sulla f., che ignorava come nelle società matrilineari l’autorità sia esercitata dal fratello della madre e non dal padre, e postulando la necessità della proibizione dei rapporti sessuali all’interno della f., che avrebbero sovvertito con effetti disastrosi i ruoli tra i suoi componenti.
Tra gli antropologi della scuola funzionalistica britannica, A.R. Radcliffe-Brown (Structure and function in primitive society, 1952) accantonò lo studio storico ed evolutivo della f., analizzandola sul piano sincronico e privilegiandone l’esame in base ai rapporti di filiazione, ovvero alle norme circa l’appartenenza al gruppo di discendenza e le funzioni che questo svolge in seno alla società. Per contro, una visione della f. incentrata sul matrimonio anziché sulla discendenza la si deve a C. Lévi-Strauss, autore della cosiddetta «teoria dell’alleanza» (Les structures élémentaires de la parenté, 1949), secondo cui il tabù dell’incesto, lungi dall’essere un imperativo biologico, costituisce la fondamentale premessa (culturale) degli scambi matrimoniali, ai quali ogni società deve la propria stabilità e in definitiva la stessa sua esistenza.
Di fronte alla varietà delle forme di f., la ricerca etnografica degli ultimi decenni ha cercato di introdurre prospettive meno etnocentriche e più adatte a render conto di tale varietà. Se da un lato sono stati introdotti termini alternativi quali «gruppo domestico» e household per meglio cogliere il contesto specifico in cui i membri di una f. si trovano a operare quotidianamente, dall’altro ci si è soffermati sulla dimensione diacronica della f. identificandone i cicli di sviluppo. Uno degli scopi centrali delle ricerche etnografiche sulla f. sembra comunque quello di mostrare che essa non è una questione di natura, ma un costrutto sociale, come qualsiasi altra istituzione.
L’art. 29 della Costituzione italiana definisce la f. come «società naturale fondata sul matrimonio» e afferma l’obbligo della Repubblica di riconoscere alla f., così intesa, i diritti che le competono; stabilisce che il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti previsti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. L’art. 30 della Costituzione, dopo avere precisato che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, attribuisce al legislatore il compito di assicurare alla prole naturale ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della f. legittima. La definizione della f. come società naturale fondata sul matrimonio si collega all’art. 2 Cost., ove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Un principio fondamentale contenuto nell’art. 29 Cost., come specificazione dell’eguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di sesso, cioè della norma contemplata nel precedente art. 3, è quello dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare: principio poi ribadito nell’art. 30, 1° co., che attribuisce a entrambi i genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.
Fin dai primi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione si è posto il problema dell’attuazione dei precetti costituzionali in materia familiare; l’inerzia del legislatore ha più di una volta reso necessario l’intervento della Corte costituzionale, le cui sentenze hanno eliminato talune disposizioni (per es., gli art. 151 c.c. e 559 c.p.) in contrasto con la Costituzione. Nel 1975 il Parlamento, prendendo atto dell’evoluzione politico-sociale della società italiana, approvò la legge di riforma del diritto di f. (l. 151/1975), che uniformava l’ordinamento giuridico italiano ai precetti costituzionali, in ciascuno dei settori nei quali l’attuazione di quei precetti era più necessaria e urgente: posizione della donna nella f.; rapporti personali fra i coniugi; rapporti patrimoniali tra i coniugi; diritti e obblighi verso i figli; posizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio.
L’età minima per il matrimonio è fissata per l’uomo e la donna in 18 anni (solo per «gravi motivi» il tribunale può autorizzare la celebrazione del matrimonio a 16 anni). Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della f. e alla coabitazione; entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della f. (art. 143 c.c.).
Per quanto riguarda la posizione della donna nella f., il principio costituzionale dell’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi sostituisce il vecchio concetto della potestà maritale: il marito e la moglie devono concordare tra loro l’indirizzo della f., fissandone la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della f. stessa, e a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 144 c.c.); la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi la legge, innovando la disciplina precedente, prevede come regime legale del matrimonio quello della comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio; in caso di contrasto riguardante l’amministrazione dei beni comuni, quando si debbano compiere atti per i quali è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, se uno di questi si oppone, l’altro può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione a compierli (art. 181 c.c.). L’art. 540 c.c. stabilisce, con una norma che migliora la posizione della donna in relazione all’eredità, che a favore del coniuge rimasto vedovo è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, «salve le disposizioni previste per il caso di concorso con i figli» (prima della riforma del diritto familiare, al coniuge veniva soltanto riservato l’usufrutto di una parte del patrimonio dell’altro coniuge).
In tema di rapporti personali tra coniugi, l’istituto della separazione personale è svincolato dalla sussistenza di una colpa, nel senso che la separazione può essere chiesta quando si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 c.c.). Nel pronunciare la separazione, il giudice dichiara, se ne ricorrono le circostanze e solo quando ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione stessa in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La separazione consensuale può essere chiesta, di comune accordo, da marito e moglie al giudice, senza alcuna formalità.
Circa i diritti e gli obblighi verso i figli, la potestà sui figli e la rappresentanza dei figli minori non sono più prerogative del padre, ma spettano a entrambi i genitori, che le esercitano in comune: la patria potestà del vecchio codice è ora la potestà dei genitori. Alla volontà del marito è attribuita la prevalenza solo nel caso in cui il protrarsi del contrasto tra i genitori può determinare un «grave pregiudizio per il figlio»; in tale ipotesi il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili (art. 316 c.c.), ma al giudice, al quale ciascun genitore può ricorrere indicando i provvedimenti che ritiene più idonei per il figlio, spetta il compito di risolvere i conflitti. Importante, per valutare la nuova sensibilità del legislatore per le esigenze dei minori, è la norma che impone ai genitori di «tener conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 c.c.).
Nella disciplina giuridica della f. attualmente vigente è contemplato il principio della parificazione giuridica e sociale dei figli legittimi e di quelli naturali, non più qualificati, questi ultimi, con espressioni come «illegittimi» o «adulterini». Il figlio naturale può essere inserito nella f. legittima di uno dei genitori, a condizione che l’inserimento nella nuova f. non sia in contrasto con l’interesse del minore, che vi sia il consenso del coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto 16 anni, che l’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento sia d’accordo: se sussistono questi requisiti il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l’altro genitore (art. 252 c.c.).
A differenza della f. appena descritta (chiamata legittima), la f. di fatto, così detta in quanto non fondata sul matrimonio, dà luogo a una situazione giuridica lecita, che solo sotto specifici profili è oggetto di tutela giuridica. Ad es., in materia di locazione, la Corte costituzionale (sent. 307/1988) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 1°, della l. 392/1978, nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio. In base alla l. 154/2001, contro la violenza nelle relazioni familiari, il giudice civile può, su istanza di parte, adottare con decreto ordini di protezione contro gli abusi posti in essere verso altri familiari dal coniuge o dal convivente (ovvero da altro componente del nucleo familiare) e tali da causare grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima, pur non costituendo reati perseguibili d’ufficio. Ancora, la l. 6/2004 ha esteso alla «persona stabilmente convivente» la legittimazione a proporre l’istanza di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. In base all’art. 317 bis c.c., se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio naturale, l’esercizio della potestà spetta loro congiuntamente, qualora siano conviventi.
Nell'aprile 2022 è stato approvato in Senato il pacchetto di misure noto come Family Act, finalizzato alla promozione della genitorialità e della funzione sociale ed educativa della f., contrastando la denatalità, valorizzando la crescita dei bambini, promuovendo l’autonomia dei giovani e favorendo la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Divisi nei quattro capi dell’11° titolo del codice penale, sono rubricati, rispettivamente, come delitti contro il matrimonio, delitti contro la morale familiare, delitti contro lo stato di f. e delitti contro l’assistenza familiare.
Il 1° capo tutela l’ordinamento giuridico monogamico del matrimonio che viene leso da chiunque, legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili (art. 556), oppure nel contrarre matrimonio avente effetti civili occulta all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un impedimento che non sia quello di un precedente matrimonio (art. 558).
Il 2° capo, al fine di tutelare la morale familiare, punisce chiunque commette incesto, con un discendente o un ascendente o un affine in linea retta, ovvero con un fratello o con una sorella, in modo che ne derivi pubblico scandalo (art. 564), o chi attenti alla morale familiare attraverso il mezzo della stampa (art. 565).
Il 3° capo, nel tutelare lo stato di filiazione, cioè la corrispondenza del rapporto effettivamente esistente tra genitori e figlio con quello documentato dai registri dello stato civile, sanziona chiunque fa figurare in tali registri una nascita inesistente (art. 566), sostituisce un neonato per alterarne lo stato civile (art. 567) oppure occulta lo stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568).
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui al capo 4°, è realizzata da chiunque, mediante l’abbandono del domicilio domestico, faccia mancare i mezzi di sussistenza (art. 570), abusi nei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltratti una persona della f., un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità (art. 572), o sottragga a un genitore un minore di anni 18, anche se consenziente (art. 573), o una persona incapace (art. 574).
La crescente mobilità delle persone tra i vari Stati, unitamente all’introduzione nei diversi ordinamenti di un corpus di norme contenute in Convenzioni internazionali (quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull’abolizione di ogni forma di discriminazione contro le donne ecc.) e alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha portato i giudici delle Corti nazionali ad affrontare e decidere le questioni poste dalle contrastanti discipline di istituti quali il matrimonio, il divorzio, il mantenimento del coniuge e dei figli, la custodia di questi ultimi. Le problematiche che ne sono derivate, cui si sono aggiunte, da ultimo, quelle legate all’aborto, al riconoscimento delle coppie di fatto, al matrimonio tra partner dello stesso sesso, nonché alla possibilità di concepire un figlio con inseminazione artificiale e in vitro, hanno agito da stimolo per una nuova stagione di studi nel campo del diritto comparato, in vista di una futura unificazione della disciplina.
L’analisi giuridica della f. nei vari sistemi europei – che ha potuto avvalersi anche dell’opera della Society of family law (fondata nel 1973) e dell’Académie internationale de droit comparé – ha evidenziato come il diritto matrimoniale contemporaneo, elaborato dai canonisti sulla base del diritto romano classico, conservi di quest’ultimo i requisiti essenziali: il raggiungimento dei nubendi di un’età minima prestabilita, l’assenza di parentela entro un certo grado, il libero consenso al matrimonio (unito a quello dei genitori o del tutore, qualora il nubendo non abbia raggiunto la maggiore età). La principale differenza tra il diritto romano classico e quello contemporaneo è stata apportata nel Medioevo, sempre per opera dei canonisti, con l’introduzione, quale requisito necessario del matrimonio, di una celebrazione formale (nel diritto romano era sufficiente il semplice consenso delle parti). Il Concilio di Trento (1563) stabilì, per i cattolici, l’obbligo di celebrare tale cerimonia davanti a un ministro del culto e due testimoni. A tale forma solenne di celebrazione l’Inghilterra si adeguò solo nel 1753, mentre la Scozia continuò a ritenere validi i matrimoni costituiti sulla base dell’informale manifestazione della volontà fino al 1940. L’informale manifestazione della volontà di vivere come marito e moglie crea ancora oggi situazioni familiari «di fatto», che vari ordinamenti, a diverso livello, hanno regolamentato e riconosciuto come meritevoli di tutela. L’odierna cerimonia di matrimonio inglese può avvenire sia in forma religiosa sia laica, ossia dinanzi a un funzionario dello Stato. In Francia e in Germania, invece, le nozze sono considerate valide solo se contratte in forma laica (gli sposi possono poi aggiungervi un ulteriore rito religioso, che da solo non ha però forza giuridica).
Fino alla metà del Novecento il matrimonio implicava il sostanziale assoggettamento della moglie al marito, il quale era responsabile del suo mantenimento e di quello dei figli. Tale situazione, allora riscontrabile sia nel Code civil, sia nel Bürgerliches Gesetzbuch, è stata modificata in Germania dalla legge sulla Parità dei diritti fra uomo e donna (1957) e in Francia dalla legge approvata il 13 luglio 1965; oltre ad abolire le situazioni di formale soggezione della moglie nei confronti del marito, tali provvedimenti legislativi hanno introdotto il principio della «comunione legale» dei coniugi sul patrimonio acquisito in costanza di matrimonio, applicabile in tutti quei casi in cui i coniugi stessi non si siano accordati diversamente. Nel common law inglese, invece, dove il matrimonio aveva l’effetto di rendere i coniugi «un’unica persona» (con un unico patrimonio amministrato dal marito) e malgrado la successiva introduzione della possibilità di avere patrimoni separati, lo schema della proprietà congiunta non ha mai avuto successo (vi è, però, un certo numero di leggi che attribuisce alla moglie una serie di diritti, per es. sulla casa coniugale).
Le norme regolatrici dei rapporti patrimoniali tra coniugi rivestono grande importanza in caso di scioglimento del matrimonio (quando questo termina mortis causa la disciplina è affidata alle norme sulle successioni). Per lungo tempo, tuttavia, il divorzio è stato molto difficile da ottenere, basandosi prevalentemente sul concetto di «colpa» applicato alla violazione «dei doveri coniugali» (in casi quali l’adulterio, l’abbandono, la crudeltà ecc). Solo di recente il concetto di «colpa» è stato sostituito, in quasi tutti i sistemi europei, da quello di «fallimento del matrimonio», ovvero dalla possibilità di ottenere il divorzio su richiesta di entrambe le parti, o di una sola di esse, qualora ammettano il fallimento del matrimonio. Tal principio, che torna alla nozione romana di matrimonio basato sul consenso, e dunque dissolubile con il venir meno della volontà dei coniugi, è stato introdotto in Inghilterra con il Divorce reform act del 1969 (ora affiancato dal Matrimonial causes act del 1973), in Francia con la legge del 1975 e in Germania con la legge del 1976. A seguito del divorzio il patrimonio dei coniugi viene diviso, in Francia e in Germania, secondo il regime cui era sottoposto; nel common law inglese la Corte gode invece di ampia discrezionalità, sebbene un’ampia casistica documenti l’uso delle Corti inglesi di favorire ampiamente la moglie nella disciplina delle condizioni economiche del divorzio.
Il controllo dei genitori sui figli, sia in caso di divorzio sia in costanza di matrimonio, si è evoluto nel corso degli anni, come attesta la sostituzione del concetto di «vigilanza» a quello di «potestà» (introdotto per la prima volta in Germania con legge del 1979), tendente a indicare una «sorveglianza» sul figlio volta a suo preminente beneficio. Il preminente interesse del minore è anche il principio ispiratore di tutta la disciplina moderna sull’adozione, malgrado tale interesse venga interpretato nelle varie legislazioni in modo difforme, ossia come possibilità di essere adottato sia da coppie regolarmente sposate, sia da persone non coniugate (cosiddetti singles). Anche per quanto concerne i rapporti tra tutore e minore, a fondamento di quasi tutti i sistemi moderni è la tutela dell’interesse primario del minore, il quale in Inghilerra può addirittura essere nominato ward of court e sottoposto alla tutela della Corte.
In criminologia, per f. si intende un’associazione mafiosa costituita in genere da soggetti uniti da vincoli o rapporti di affinità, che riconoscono un capo comune e sono organizzati in una struttura rigidamente gerarchica; tale raggruppamento è immediatamente inferiore a quello della cosca. Aggregazioni corrispondenti a questa tipologia sono caratteristiche di Cosa nostra e della 'ndrangheta, essendo denominate in quest’ultima 'ndrine e avendo come tratto fondante e distintivo una marcata sovrapposizione tra f. di sangue e f. criminale: sono gli stretti vincoli parentali la ragione dell'alta coesione interna e dell'assoluta impermeabilità verso l’esterno, ciò determinando anche un minor numero di collaboratori di giustizia rispetto ad altre mafie italiane.
Branca della psichiatria sociale che ha il compito di influire terapeuticamente sulla struttura familiare in toto (psicoterapia della f.). Si basa su concetti di psicologia del profondo secondo cui nella maggior parte delle malattie psichiche sono riconoscibili rapporti causali, dinamici di gruppo, intrafamiliari.
La f. è un concetto universale ed è l’elemento centrale della società. Ogni epoca storica dà una valenza simbolica all’aggregazione familiare e ne compone i legami con particolari modalità. La difficoltà nel dare una definizione chiara e generalizzabile del termine è connessa alla regolazione culturale e giuridica di una società. È opinione condivisibile che la f. non debba essere considerata come un sistema chiuso in se stesso, ma come una protagonista del sociale, inserita in complessi processi interagenti con la società in cui si colloca.
Dal punto di vista statistico, e in particolare ai fini del censimento della popolazione, costituisce una f. un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, che dimorano abitualmente sotto lo stesso tetto. Una f. può essere costituita anche da una sola persona, la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali.
Agli inizi del 21° sec., la f. appare come una realtà sociale in pieno mutamento, un ambito nel quale si registrano sensibili innovazioni socioculturali. Si assiste, in particolare, a una forte pluralizzazione delle forme familiari. Più che parlare di crisi, si può dire che la f. contemporanea attraversa una fase di profonde riflessioni su ciò che essa è e sui criteri che la definiscono. Le cause del mutamento sono assai complesse, avendo a che fare sia con l’ambiente esterno sia con quello interno alla f. stessa: fattori che, evidentemente, si condizionano a vicenda. Per comprendere le nuove dinamiche familiari è utile considerarle nell’ottica del ciclo di vita familiare, che coinvolge fondamentalmente tre momenti o processi.
a) Processo di formazione della f.: i processi decisionali che portano al costituirsi della coppia risultano più lunghi di un tempo. I tassi di matrimonio diminuiscono, sia perché la decisione del matrimonio viene dilazionata nel tempo, sia perché sono in parte cambiate le aspettative a riguardo. Si registra un atteggiamento dei giovani che tardano a lasciare la f. di origine, sia per la carenza di opportunità pratiche (lavoro, abitazione), sia per la necessità di garantirsi prima una condizione di benessere e stabilità.
b) Processo di sviluppo e persistenza della f.: il rapporto di coppia diventa spesso difficile con il tempo, perché i giovani dispongono sempre meno delle tradizioni culturali che in passato conferivano stabilità all’istituto matrimoniale. Inoltre, incidono sulla solidità del rapporto le oggettive e rapide modificazioni del contesto extrafamiliare. L’aspirazione ad avere figli non è diminuita, anzi si nota come i figli che la coppia riesce effettivamente ad avere siano in numero inferiore rispetto a quelli desiderati, molto spesso a causa della percezione di rischi eccessivi o dei costi troppo elevati imposti dalla società.
c) Processo di rottura ed eventuale ricostruzione della f.: sempre meno la f. ‘muore di morte naturale’ mentre crescono le rotture-estinzioni a seguito di separazioni e divorzi. È noto che i tassi di instabilità coniugale in Italia sono relativamente contenuti rispetto alla media dei paesi sviluppati, tuttavia si tratta di un fenomeno in costante aumento. L’aumento dell’instabilità coniugale favorisce la costituzione di f. cosiddette ‘ricostituite’, in cui cioè uno o entrambi i partner provengono da un matrimonio precedente.
Certamente, la f. non è più un’entità fissa nel tempo, ma piuttosto un sistema di relazioni che deve continuamente rigenerarsi, rilegittimarsi. Se è difficile individuare le linee di tendenza dei mutamenti in atto, è certo tuttavia che la f. non è destinata a scomparire. L’importanza della f. può aumentare o diminuire, alcune funzioni possono decadere e altre essere acquisite o create, ma complessivamente la realtà familiare resta sovrafunzionale, nel senso che essa costituisce una risorsa e un vincolo che non possono essere circoscritti a un numero predefinito e ristretto di funzioni. Ciò anche a causa dell’esplosione del concetto di f., che sta assumendo connotazioni non tradizionali, in base alle quali costituiscono f. anche configurazioni non basate sulla differenziazione sessuale e sul riconoscimento religioso o civile dell’unione-matrimonio.
I flussi migratori che interessano l’Italia hanno fatto aumentare due tipi di f., prima del tutto marginali nel nostro paese: quelle costituite da coniugi entrambi stranieri e quelle costituite da un coniuge italiano e uno straniero. In entrambi i casi l’incremento è dovuto alla presenza di migranti provenienti da paesi in via di sviluppo. Questi fenomeni sono l’indicatore di complessi processi di integrazione dei migranti nella società italiana, un segnale insieme di stabilizzazione e di apertura di nuove problematiche. Le f. straniere presenti in Italia sono per lo più esito di ricongiungimenti di f. già formate prima altrove. Si tratta in genere di coniugi che si riuniscono, ma a volte anche di genitori e figli e di altri membri della parentela. Ancora più del fenomeno dei ricongiungimenti familiari, può essere considerato un indicatore di integrazione del fenomeno migratorio nella società italiana l’aumento dei matrimoni misti. Sono più gli uomini che non le donne a sposare una persona straniera, per lo più proveniente dall’Europa dell’Est o dall’America Latina. Provengono invece in prevalenza dall’Africa settentrionale gli stranieri sposati a donne italiane.
Oggi, in tutti i paesi europei, una forma di vita di coppia alternativa al matrimonio è la convivenza more uxorio, o unione libera, o ‘f. di fatto’. Nel nostro paese con quest’ultima espressione si allude a una forma di vita familiare che non si basa sul matrimonio. La convivenza di un uomo e una donna al di fuori del matrimonio non è, però, un fenomeno nuovo: in Europa, infatti, nei secoli passati non sono mancate unioni libere o situazioni di concubinato, soprattutto fra gli strati sociali meno abbienti. Ciò che oggi risulta nuovo è il diffuso imporsi della convivenza consensuale come scelta libera, socialmente accettata.
Le relazioni di coppia non istituzionalizzate sono aumentate ovunque nel mondo occidentale, anche se con sensibili differenze tra le varie nazioni. In Italia il fenomeno si caratterizza soprattutto come scelta transitoria in attesa del matrimonio, non come coabitazione senza matrimonio. In alcuni Stati occidentali le unioni informali, a motivo della loro diffusione, hanno ottenuto anche legittimazione giuridica. In Italia, dove l’istituzione matrimoniale è tutelata dalla stessa Costituzione, l’unica forma di coppia riconosciuta dal diritto è quella fondata sul matrimonio.
Alle convivenze classiche si affiancano le unioni omosessuali. La teoria del gender, condivisa da ampi strati socio-culturali, scuote profondamente l’immagine tradizionale della f. e apre il dilemma se considerare anche le coppie omosessuali come f. che meritano la tutela riservata alle f. tradizionali (come, per es., il diritto di avere o adottare figli). I Paesi Bassi sono stati i primi a riconoscere il matrimonio omosessuale. In Francia, nel 1999, è entrato in vigore il PACS (Pacte civil de solidarité), un nuovo modo di costituire una f. pensato per le coppie, incluse quelle omosessuali, che non vogliono o non possono sposarsi: in questo caso lo scioglimento dell’unione avviene semplicemente per manifesta volontà delle parti o per separazione di fatto.
Ogni gruppo delle classificazioni zoologiche e botaniche di rango superiore al genere e inferiore all’ordine. Una f. comprende di solito più generi affini (per es., le Malvacee, comprende i generi Malva, Altaea, Abutilon, Hibiscus, Gossypium ecc.). Il nome della f. si forma aggiungendo la desinenza -acee (in botanica) o -idi (in zoologia) al nome del genere principale (➔ classificazione); in botanica, per alcune f. vengono talvolta impiegati nomi tradizionali, non formati secondo detta regola: per es., Composite (più correttamente Asteracee), Ombrellifere (più correttamente Apiacee) ecc. In certi casi la f. è suddivisa in sottofamiglie o in categorie minori, dette tribù.
In genetica molecolare, l’insieme di geni che deriva per duplicazione da un medesimo gene ancestrale (➔ genoma). Esempi di f. geniche sono i geni che codificano le actine, le citocheratine, la catena pesante della miosina, le tubuline, le proteine del guscio delle uova degli insetti, le globine, la regione variabile delle immunoglobuline, l’ovalbumina e gli istoni. Alcuni geni all’interno della f. possono aver perso la funzione originaria, dando origine a pseudogeni.
In geometria, si chiama f. o sistema un insieme di enti (per es., curve, superfici) dipendenti da uno, due, ... n parametri variabili di solito con continuità (f. ∞1, ∞2, ..., ∞n), salvo il caso che l’insieme non abbia già di per sé una denominazione particolare (sistema lineare, schiera ecc.).